Trib. Monza, sentenza 04/01/2025, n. 16

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Monza, sentenza 04/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Monza
Numero : 16
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 2307/2023
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
AN AN (C.F. NPVNI75A10F952T),
Con l'avv. Donatella DI VIETRO (C.F. [...])
Contro
Provincia di Monza e Brianza (C.F. 94616010156, P.I. 06894190963), in persona del Presidente pro tempore, dott. Luca Santambrogio,
Con l'Avv. Carlo ZUCCA (C.F. [...])
Conclusioni delle parti
Per AN AN:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare — accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità della Provincia di Monza e Brianza nella causazione del sinistro occorso al signor AN condannare la Provincia di Monza e
Brianza, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti dal signor NA quantificati nell'importo complessivo di € 49.439,14 (di cui € 35.603,50 a titolo di danno biologico permanente;

5.436,00 a titolo di invalidità temporanea;
€ 343,40 per spese mediche;
€ 10.950,00 per danni materiali subiti dal motoveicolo attoreo e € 973,98 per danni materiali subiti dagli oggetti di proprietà dell'attore) o in quella diversa maggiore o minore misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari e distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per Provincia di Monza e Brianza:
fatta salva ed impregiudicata ogni altra istanza eccezione e deduzione, Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito: respingere le domande proposte dall'attore poiché infondate sia in fatto sia in diritto.
In ogni caso: spese di giudizio rifuse, oltre accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Svolgimento del processo
Il sig. NA ha convenuto in giudizio la Provincia di Monza e della Brianza, per ottenerne, previa declaratoria di esclusiva responsabilità nell'eziologia del sinistro stradale descritto, la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, dell'art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti in occasione del fatto, quantificati in € 49.439,14 ovvero nella diversa somma accertata in giudizio oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo.
Ha dedotto che in data 27.05.2020 alle ore 18:00, in sella al motoveicolo Ducati Scambler, tg.
ES46747, di sua proprietà, percorreva la strada provinciale, SP34 ex SS35 dei Giovi, in direzione nord, sulla corsia di marcia di sinistra quando all'altezza della progressiva chilometrica
144+800, nel territorio del comune di Barlassina, sbandava a causa di un profondo avvallamento del manto stradale e perdeva il controllo del motoveicolo, rovinando infine a terra.
L'avvallamento presente sulla strada non era visibile né segnalato.
A seguito della caduta si procurava “frattura plurilineare della base della falange ungueale del
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I dito mano destra, frattura ingranata plurilineare metaepifisaria distale del radio sinistro, si associa distacco della stiloide ulneare, flc ginocchio destro, escoriazioni multiple”.
Onde pervenire ad una quantificazione dei danni si rivolgeva al Dott. Fabio Farina che cosi si esprimeva: - danno da inabilità temporanea: • I.T.P. al 75% 32 giorni, • I.T.P. al 50% 40 giorni, •
I.T.P. al 25% 40 giorni;

3 - danno biologico permanente: 13-14% di riduzione permanente della integrità psico-fisica (relazione medico legale).
A seguito del sinistro inoltre il motoveicolo di proprietà del signor NA riportava ingenti danni tali da rendere antieconomica la riparazione, per cui egli si vedeva costretto a vendere il relitto del mezzo al prezzo di € 3.500,00 (trascrizione vendita). Tenuto conto che il motoveicolo attoreo era stato acquistato appena pochi mesi prima del sinistro (il 31.10.2019) al costo di €
14.450,00 (contratto acquisto), l'attore lamentava danni per € 10.950,00 (€. 14.450,00-
3.500,00)oltre quelli riguardanti l'abbigliamento indossato, il casco e l'orologio quantificati in complessivi € 973,98.
Stante il rigetto da parte della Provincia e della sua assicurazione di risarcire il danno l'attore introduceva pertanto il giudizio.
Si è costituita la convenuta Provincia di Monza e Brianza, contestando integralmente le ragioni dell'attore sia nell'an che nel quantum.
Sotto il primo profilo rilevava in particolare che il NA era stato sanzionato ex art 141
c.2 Cds
e non aveva contestato la sanzione ( in seguito
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