Trib. Lodi, ordinanza 11/03/2025

TRIB Lodi
Ordinanza
11 marzo 2025
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TRIB Lodi
Ordinanza
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lodi, ordinanza 11/03/2025
Giurisdizione : Trib. Lodi
Numero :
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

N. R.G. 2058 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2058/2024 promossa da:
EF IC ON (C.F: [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Michele Maria Menozzi, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in San Giuliano Milanese, via F.lli Cervi n. 3;
RICORRENTE contro
FF & MARULA IMMOBILIARE S.R.L. (P.I.: 13219570150), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale a Milano (MI) in via Ruggero Settimo n. 4, rappresentato e difeso dall'avv.ta Linda Granata, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lodi, via
Solferino n. 18;
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via, dato atto che l'udienza del 3.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto che le parti hanno depositato note di udienza nel rispetto dei termini assegnati, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
1. Con ricorso ex artt. 703 e 669bis e ss. c.p.c. e 1168 c.c., FA IC NI ha chiesto la reintegrazione nel possesso del bene immobile (terreno) di sua proprietà sito in Caselle Lurani, catastalmente identificato come Foglio 4, mappale 104 (ex mappale 47), confinante con la Strada Provinciale 205, dalla quale si accede alla proprietà e, a sud-ovest, con la proprietà di FF & Marula Immobiliare S.r.l., e precisamente con gli immobili catastalmente identificati come Foglio 4, mappali 46 e 96.
A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze di fatto:
- l'odierno ricorrente è proprietario di alcuni beni immobili in Caselle Lurani, acquistati mediante partecipazione ad asta pubblica, e trasferiti allo stesso con rogito a firma della Dott.ssa Annalisa Angelini, atto identificato con repertorio 2422, raccolta 1489, del 21.06.2021;
- i predetti immobili sono catastalmente identificati come foglio 4, mappali 38 – 39 – 40 - 41- 42 - 44 – 56 – 61 – 71 – 72 – 103 – 122 – 124 – 126;
- l'odierno ricorrente è inoltre comproprietario del mappale 104, immobile classificato come
“ente urbano” e descritto come “cortile comune” tra le proprietà del Sig. NI e il mappale 69. Tale immobile - mappale 104 - è risultato dal frazionamento/soppressione del precedente ex mappale 47;
- dagli atti di provenienza risulta che il mappale 104 (ex mappale 47) è in comproprietà tra la proprietà di NI FA e il mappale 69, e lo stesso risulta confinante con la Strada Provinciale 205, dalla quale si accede alla proprietà del ricorrente. Inoltre, il mappale 104 confina a sud-ovest con la proprietà di FF & Marula Immobiliare S.r.l., e precisamente con gli immobili catastalmente identificati come Foglio 4, mappali 46 e 96;
- inoltre, il mappale 104 confina al lato Sud-Est con la via San Geminiano – SP205, e tale confine costituisce, a seguito del frazionamento dell'ex mappale 47, l'unico punto di accesso sulla pubblica via dello stesso mappale 104, e così delle ulteriori proprietà del ricorrente (foglio 4, mappali 38 – 39 – 40 - 41- 42 - 44 – 56 – 61 – 71 – 72 – 103 – 122 – 124 – 126), che risultano peraltro intercluse dal mappale 104.
- FF & Marula Immobiliare S.r.l., in persona del suo legale rappresentante BO AR, sin da quando il Sig. NI ha acquistato i beni sopra descritti, avrebbe avanzato infondate pretese sui terreni e sui fabbricati di proprietà dello stesso, minacciando azioni di vario genere, senza tuttavia mai darvi seguito pur a fronte del diniego da parte dell'odierno ricorrente.
- Il giorno 21.10.2024, quando il Sig. FA NI si è recato presso la sua azienda agricola, dove svolge l'attività di coltivatore diretto, ha
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