Trib. Milano, sentenza 04/01/2024, n. 10474
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Testo completo
RG n. 48092/2021
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, all'esito della discussione, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
- GM IMMOBILIARE DI TT GU & C., <<05668940967>>, GM
Immobiliare di TT GU & C. S.a.s. (C.F 05668940967), in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor GU TT (C.F. [...]), in forza di procura con l'Avv. APICELLA MARCELLO, giusta delega in atti;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE/INTIMANTE
CONTRO
- ST CE S.R.L., <<08783520961>>, ST CE S.R.L.
(C.F. 08783520961) ST TI S.r.l. (CF 08783520961), con sede legale sita in
Settimo Milanese (Mi), via Stradascia n. 2, rappresentata e difesa, dall'Avv. CAPOZZI
FRANCESCO giusta delega in atti;
-PARTE CONVENUTA/RESISTENTE/INTIMATA -
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso. CONCLUSIONI
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<> Causa trattenuta a sentenza sulle conclusioni delle parti costituite qui di seguito riprodotte in copia:
CONCLUSIONI DI MERITO PER– GM Immobiliare
Tanto premesso – richiamate le precedenti difese e contestate integralmente le deduzioni in fatto e in diritto e le conclusioni formulate da ST TI – GM Immobiliare precisa di seguito le proprie conclusioni. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, così giudicare:
In via pregiudiziale
- Respingere la richiesta di sospensione del presente giudizio e/o la riunione dello stesso al giudizio R.G. n. 30154/2020 non ricorrendone i presupposti in fatto e in diritto, per quanto rilevato in narrativa.
Nel merito, in via principale
- Respingere tutte le domande formulate da ST TI perché infondate in fatto e in diritto.
- Dichiarare il contratto di locazione inter partes risolto per inadempimento della ST TI e condannare la medesima a corrispondere alla GM Immobiliare, a titolo di canoni non versati, la somma di Euro 72.225,00, o la diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo.
- Chiede, altresì, emettersi ordinanza di immediato pagamento per le somme non contestate. Nel merito, sempre in via principale
- Accertare e dichiarare che non sussiste alcun obbligo della GM Immobiliare di ripristino dei locali e di rimborso dei relativi importi pagati da ST TI per i lavori eseguiti da quest'ultima presso l'immobile (impianto elettrico, idraulico, di condizionamento, ecc.);
conseguentemente, respingere la domanda di rimborso/compensazione delle spese sostenute dalla stessa. Nel merito, in subordine rispetto alla domanda che precede
- In subordine rispetto alla domanda che precede, verificare che siano stati effettivamente realizzati i lavori di messa in pristino del locale come da scheda catastale depositata (art. 6 contratto di locazione);
in tal caso, riconoscere a ST TI esclusivamente il rimborso di detti lavori, il cui valore ammonta all'importo di Euro 650,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. Accertare, altresì, il costo della certificazione dell'impianto elettrico e riconoscerlo dovuto a ST TI. Accertare e dichiarare, altresì, che i lavori di adeguamento degli impianti e gli altri lavori realizzati da ST TI presso l'immobile (ad eccezione di quelli di messa in pristino del locale come da scheda catastale depositata) non sono mai stati autorizzati da GM Immobiliare che, pertanto, nulla deve rimborsare. Nel merito, rispetto alla seconda domanda di ST TI
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<> - Accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi ipotesi di impossibilità sopravvenuta parziale
o totale;
conseguentemente, rigettare la domanda di riduzione del canone avanzata da ST TI per il periodo di restrizioni COVID 19. Nel merito, in subordine rispetto alla domanda che precede
- In subordine rispetto alla domanda che precede, limitare la riduzione del canone al periodo di chiusura delle attività imposta dal Governo nella misura che il Tribunale riterrà equa.
Nel merito, rispetto alla terza domanda di ST TI
- Respingere la domanda di ST TI relativa al presunto vizio del consenso sulla determinazione del canone di locazione perché infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso Per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza e strumentalità delle domande proposte da ST TI, che ha agito in giudizio in palese mala fede;
conseguentemente condannare l'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Altresì, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
CONCLUSIONI DI MERITO PER ST CE RL in via pregiudiziale: attesa la connessione del presente giudizio con il giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano – Sezione Imprese A RG 30154/2020 Dott.ssa Palmieri, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente avanti la sezione Imprese A, ovvero in subordine, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio RG 30154/2020 attraendo uno all'altro in funzione dell'applicazione o meno del principio di specialità processuale;
- nel merito, in via principale: accertato il vizio del consenso del-la conduttrice, quale essenziale e riconoscibile, nella stipulazione del contratto, per tutti i motivi in narrativa, accertare e di- chiarare l'annullamento del contrato di locazione oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarare la cessazione degli effetti, anche in via retroattiva, che si sono prodotti in relazione al con-tratto di locazione oggetto di causa;
- nel merito, sempre in via principale, in via gradatamente subordinata: in caso di mancato annullamento del contratto accertato e dichiarato, l'obbligo del Locatore di farsi carico di intervento di ripristino dei locali oggetto di locazione, accertare e dichiarare l'esistenza di un credito, così come indicato in atti, a favore dell'intimata Conduttrice, nei confronti dell'intimante, da porre a compensazione dei diritti rivendicati dall'intimante;
- nel merito, in via principale, gradatamente subordinata: accertato lo stato di impossibilità sopravvenuta parziale e temporanea di porre l'immobile a disposizione del conduttore e quindi l'eccessiva onerosità del canone, dichiarare e stabilire la riduzione del canone di locazione sia nel periodo transitorio di chiusura per lockdown sia per il periodo di restrizioni COVID-19, nella misura del 60% per i mesi di lockdown e del 30% per i mesi di restrizione governativa (zona rossa/arancione), il tutto come indicato in atti;
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<> - nel merito, in via principale, gradatamente subordinato: accertato il vizio del consenso in capo alla Conduttrice in ragione del valore del canone in relazione all'azienda che avrebbe assunto la Conduttrice e l'eccessiva onerosità del canone in considerazione dei prezzi di mercato della zona, dichiarare e stabilire che il canone mensile congruo sia pari ad Euro €1.500.00;
--CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE1--
La presente causa trae origine da una intimazione di sfratto per morosità promossa dalla Locatrice proprietaria GM, relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, in Via dei Martinitt n. 3, concessa in locazione alla convenuta ST TI in forza di contratto di durata di 6 anni (a decorrere dal 01.04.2019 e rinnovabile per egual periodo salvo disdetta). A fondamento della domanda, l'intimante GM deduceva che la conduttrice si era resa morosa relativamente al pagamento della somma complessiva di Euro 55.033,00, relativi ai canoni di locazione (ed oneri accessori) maturati –e non saldati dalla conduttrice ST TI- a far data dal mese di marzo 2020 sino al giugno 2021 (con esclusione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2021 per i quali erano stati corrisposti solo acconti in pagamento parziale e non solutorio). Alla udienza del 24/11/2021, esaminati gli atti delle parti costituite e sentite le parti stesse, il Giudice tratteneva la procedura in riserva sulle rispettive domande. A scioglimento della riserva, il Tribunale emetteva ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile per cui è causa (ex art. 665 cpc emessa in data 26/11/2021), fissandone l'esecuzione al giorno 20/01/2022. Disponeva al contempo il mutamento di rito fissando, per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., l'udienza del 26/05/2022;
concedeva i termini per l'integrazione degli atti e il deposito di memorie e documenti, invitando, altresì, le parti, nelle more, a esperire il procedimento di mediazione obbligatorio nei modi e nei termini di legge. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015;
In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Il contenuto si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
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Si richiama qui di seguito <> l'ordinanza ex art. 665 cpc emessa in data 26/11/2021… OMISSIS
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<> …omissis…. All'udienza (a cognizione piena) del 26/05/2022 nella successiva fase di merito, parte ricorrente ed intimante si opponeva a quanto dedotto da controparte, contestando in particolare una asserita domanda nuova della suddetta
--TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO--
--SEZIONE 13 ^CIVILE-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Milano, nella persona del Giudice unico Dott. Jacopo Blandini, all'esito della discussione, ha emesso la seguente
--SENTENZA-- nella causa civile promossa
- GM IMMOBILIARE DI TT GU & C., <<05668940967>>, GM
Immobiliare di TT GU & C. S.a.s. (C.F 05668940967), in persona del legale rappresentante pro tempore, Signor GU TT (C.F. [...]), in forza di procura con l'Avv. APICELLA MARCELLO, giusta delega in atti;
-PARTE ATTRICE/RICORRENTE/INTIMANTE
CONTRO
- ST CE S.R.L., <<08783520961>>, ST CE S.R.L.
(C.F. 08783520961) ST TI S.r.l. (CF 08783520961), con sede legale sita in
Settimo Milanese (Mi), via Stradascia n. 2, rappresentata e difesa, dall'Avv. CAPOZZI
FRANCESCO giusta delega in atti;
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Tanto premesso – richiamate le precedenti difese e contestate integralmente le deduzioni in fatto e in diritto e le conclusioni formulate da ST TI – GM Immobiliare precisa di seguito le proprie conclusioni. Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premesse le declaratorie necessarie o semplicemente opportune, così giudicare:
In via pregiudiziale
- Respingere la richiesta di sospensione del presente giudizio e/o la riunione dello stesso al giudizio R.G. n. 30154/2020 non ricorrendone i presupposti in fatto e in diritto, per quanto rilevato in narrativa.
Nel merito, in via principale
- Respingere tutte le domande formulate da ST TI perché infondate in fatto e in diritto.
- Dichiarare il contratto di locazione inter partes risolto per inadempimento della ST TI e condannare la medesima a corrispondere alla GM Immobiliare, a titolo di canoni non versati, la somma di Euro 72.225,00, o la diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze al soddisfo.
- Chiede, altresì, emettersi ordinanza di immediato pagamento per le somme non contestate. Nel merito, sempre in via principale
- Accertare e dichiarare che non sussiste alcun obbligo della GM Immobiliare di ripristino dei locali e di rimborso dei relativi importi pagati da ST TI per i lavori eseguiti da quest'ultima presso l'immobile (impianto elettrico, idraulico, di condizionamento, ecc.);
conseguentemente, respingere la domanda di rimborso/compensazione delle spese sostenute dalla stessa. Nel merito, in subordine rispetto alla domanda che precede
- In subordine rispetto alla domanda che precede, verificare che siano stati effettivamente realizzati i lavori di messa in pristino del locale come da scheda catastale depositata (art. 6 contratto di locazione);
in tal caso, riconoscere a ST TI esclusivamente il rimborso di detti lavori, il cui valore ammonta all'importo di Euro 650,00 o alla diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. Accertare, altresì, il costo della certificazione dell'impianto elettrico e riconoscerlo dovuto a ST TI. Accertare e dichiarare, altresì, che i lavori di adeguamento degli impianti e gli altri lavori realizzati da ST TI presso l'immobile (ad eccezione di quelli di messa in pristino del locale come da scheda catastale depositata) non sono mai stati autorizzati da GM Immobiliare che, pertanto, nulla deve rimborsare. Nel merito, rispetto alla seconda domanda di ST TI
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- In subordine rispetto alla domanda che precede, limitare la riduzione del canone al periodo di chiusura delle attività imposta dal Governo nella misura che il Tribunale riterrà equa.
Nel merito, rispetto alla terza domanda di ST TI
- Respingere la domanda di ST TI relativa al presunto vizio del consenso sulla determinazione del canone di locazione perché infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso Per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza e strumentalità delle domande proposte da ST TI, che ha agito in giudizio in palese mala fede;
conseguentemente condannare l'attrice al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Altresì, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
CONCLUSIONI DI MERITO PER ST CE RL in via pregiudiziale: attesa la connessione del presente giudizio con il giudizio pendente avanti il Tribunale di Milano – Sezione Imprese A RG 30154/2020 Dott.ssa Palmieri, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente avanti la sezione Imprese A, ovvero in subordine, disporre la riunione del presente giudizio al giudizio RG 30154/2020 attraendo uno all'altro in funzione dell'applicazione o meno del principio di specialità processuale;
- nel merito, in via principale: accertato il vizio del consenso del-la conduttrice, quale essenziale e riconoscibile, nella stipulazione del contratto, per tutti i motivi in narrativa, accertare e di- chiarare l'annullamento del contrato di locazione oggetto di causa e, per l'effetto, dichiarare la cessazione degli effetti, anche in via retroattiva, che si sono prodotti in relazione al con-tratto di locazione oggetto di causa;
- nel merito, sempre in via principale, in via gradatamente subordinata: in caso di mancato annullamento del contratto accertato e dichiarato, l'obbligo del Locatore di farsi carico di intervento di ripristino dei locali oggetto di locazione, accertare e dichiarare l'esistenza di un credito, così come indicato in atti, a favore dell'intimata Conduttrice, nei confronti dell'intimante, da porre a compensazione dei diritti rivendicati dall'intimante;
- nel merito, in via principale, gradatamente subordinata: accertato lo stato di impossibilità sopravvenuta parziale e temporanea di porre l'immobile a disposizione del conduttore e quindi l'eccessiva onerosità del canone, dichiarare e stabilire la riduzione del canone di locazione sia nel periodo transitorio di chiusura per lockdown sia per il periodo di restrizioni COVID-19, nella misura del 60% per i mesi di lockdown e del 30% per i mesi di restrizione governativa (zona rossa/arancione), il tutto come indicato in atti;
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La presente causa trae origine da una intimazione di sfratto per morosità promossa dalla Locatrice proprietaria GM, relativamente all'unità immobiliare sita in Milano, in Via dei Martinitt n. 3, concessa in locazione alla convenuta ST TI in forza di contratto di durata di 6 anni (a decorrere dal 01.04.2019 e rinnovabile per egual periodo salvo disdetta). A fondamento della domanda, l'intimante GM deduceva che la conduttrice si era resa morosa relativamente al pagamento della somma complessiva di Euro 55.033,00, relativi ai canoni di locazione (ed oneri accessori) maturati –e non saldati dalla conduttrice ST TI- a far data dal mese di marzo 2020 sino al giugno 2021 (con esclusione dei mesi di marzo, aprile e maggio 2021 per i quali erano stati corrisposti solo acconti in pagamento parziale e non solutorio). Alla udienza del 24/11/2021, esaminati gli atti delle parti costituite e sentite le parti stesse, il Giudice tratteneva la procedura in riserva sulle rispettive domande. A scioglimento della riserva, il Tribunale emetteva ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile per cui è causa (ex art. 665 cpc emessa in data 26/11/2021), fissandone l'esecuzione al giorno 20/01/2022. Disponeva al contempo il mutamento di rito fissando, per gli adempimenti di cui all'art. 420 c.p.c., l'udienza del 26/05/2022;
concedeva i termini per l'integrazione degli atti e il deposito di memorie e documenti, invitando, altresì, le parti, nelle more, a esperire il procedimento di mediazione obbligatorio nei modi e nei termini di legge. 1 La presente sentenza viene redatta anche secondo i criteri di cui alla pronunzia della Suprema Corte di Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015, ed ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del D.L. 179/2012 come convertito in Legge n. 221/2012, come introdotto ai sensi del D.L. n. 83/2015 e poi convertito in Legge n. 132/2015;
In limine litis va osservato che la riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. Il contenuto si adeguerà ai canoni normativi dettati dagli artt. 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi (cfr. Cassazione alle SS.UU. n. 642 del 16/01/2015).
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