Trib. Paola, sentenza 15/01/2025, n. 79
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637/2019 vertente
TRA
BE OP, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Capano (C.F.
[...]) , ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in
ER MA (CS) alla Via Vetticello n. 66, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
TIM SPA, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Giordanelli (C.F.
[...]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso
Umberto I n.14, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
CR AR EL E BE ZI, nella qualità di eredi di
VE PO, rappresentate e difese dall'avv. Angelo Capano (C.F.
[...]), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo, sito in
ER MA (CS) alla Via Vetticello n. 66, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario degli eredi;
INTERVENUTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, VE PO conveniva in giudizio, dinanzi il
Tribunale di Paola, Telecom TA Spa, ora Tim, in persona del l.r.p.t., assumendo che: era proprietario di un fondo sito nel Comune di Diamante alla c.da Campo Cirella, pervenutogli per successione ereditaria, identificato catastalmente Foglio di mappa 05, particella 55 Uliveto di
complessivi mq. 1280;
in detto terreno Telecom TA Spa, ora Tim Spa, aveva installato senza autorizzazione e senza il consenso del proprietario, 1 palo e delle condutture telefoniche e un rotolo di filo appeso ad una pianta di ulivo che si proiettavano sopra il terreno per una lunghezza di circa
25 metri, interessando un'area di 150 metri quadrati e la linea telefonica non serviva l'utenza dell'attore il quale non poteva né coltivare e né potare le piante di ulivo e il querceto poiché le condutture erano attaccate alle piante ed erano pericolose;
vista la mancanza di autorizzazione e consenso a Telecom SpA, richiedeva la rimozione del palo e delle condutture realizzate nel suo terreno e il risarcimento dei danni, senza però avere mai riscontro al riguardo.
Parte attrice, pertanto, domandava: dichiararsi il risarcimento dei danni spettanti al committente per aver esercitato sul proprio terreno da parte della società Tim SpA il passaggio delle condutture telefoniche per la somma di € 12.500,00 con interessi legali maturati dal momento in cui sono stati installati i cavi da parte della Tim SpA sino al momento in cui il danno verrà materialmente liquidato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la Tim Spa, in persona del l.r.p.t., la quale chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione in capo alla Telecom TA Spa del diritto di servitù di linea telefonica sul fondo di parte attrice ove ne sia ex adverso dimostrata la titolarità e, per l'effetto, rigettarsi la domanda attorea;
con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarsi;
in via istruttoria, deferirsi interrogatorio formale alla parte attrice ed, all'esito, ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze.
Con comparsa di intervento volontario degli eredi, si costituivano in giudizio, nella qualità di eredi di VE PO, deceduto in data 31.08.20, RU RI RM e VE PA, le quali si riportavano a quanto dedotto ed eccepito dall'attore e domandavano accertarsi e dichiararsi che la Telecom TA SpA, aveva posizionato, senza alcuna autorizzazione del suo proprietario e del suo dante causa e senza alcun provvedimento autoritativo, nel terreno di proprietà del Sig.
VE PO, un palo e delle condutture telefoniche attaccate alle
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1637/2019 vertente
TRA
BE OP, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Capano (C.F.
[...]) , ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in
ER MA (CS) alla Via Vetticello n. 66, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
TIM SPA, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Giordanelli (C.F.
[...]), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Cosenza, Corso
Umberto I n.14, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
CR AR EL E BE ZI, nella qualità di eredi di
VE PO, rappresentate e difese dall'avv. Angelo Capano (C.F.
[...]), ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo, sito in
ER MA (CS) alla Via Vetticello n. 66, in virtù di procura in calce alla comparsa di intervento volontario degli eredi;
INTERVENUTE
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, VE PO conveniva in giudizio, dinanzi il
Tribunale di Paola, Telecom TA Spa, ora Tim, in persona del l.r.p.t., assumendo che: era proprietario di un fondo sito nel Comune di Diamante alla c.da Campo Cirella, pervenutogli per successione ereditaria, identificato catastalmente Foglio di mappa 05, particella 55 Uliveto di
complessivi mq. 1280;
in detto terreno Telecom TA Spa, ora Tim Spa, aveva installato senza autorizzazione e senza il consenso del proprietario, 1 palo e delle condutture telefoniche e un rotolo di filo appeso ad una pianta di ulivo che si proiettavano sopra il terreno per una lunghezza di circa
25 metri, interessando un'area di 150 metri quadrati e la linea telefonica non serviva l'utenza dell'attore il quale non poteva né coltivare e né potare le piante di ulivo e il querceto poiché le condutture erano attaccate alle piante ed erano pericolose;
vista la mancanza di autorizzazione e consenso a Telecom SpA, richiedeva la rimozione del palo e delle condutture realizzate nel suo terreno e il risarcimento dei danni, senza però avere mai riscontro al riguardo.
Parte attrice, pertanto, domandava: dichiararsi il risarcimento dei danni spettanti al committente per aver esercitato sul proprio terreno da parte della società Tim SpA il passaggio delle condutture telefoniche per la somma di € 12.500,00 con interessi legali maturati dal momento in cui sono stati installati i cavi da parte della Tim SpA sino al momento in cui il danno verrà materialmente liquidato.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la Tim Spa, in persona del l.r.p.t., la quale chiedeva, in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi l'avvenuto acquisto per usucapione in capo alla Telecom TA Spa del diritto di servitù di linea telefonica sul fondo di parte attrice ove ne sia ex adverso dimostrata la titolarità e, per l'effetto, rigettarsi la domanda attorea;
con vittoria delle spese e competenze di lite, da distrarsi;
in via istruttoria, deferirsi interrogatorio formale alla parte attrice ed, all'esito, ammettersi prova per testi sulle medesime circostanze.
Con comparsa di intervento volontario degli eredi, si costituivano in giudizio, nella qualità di eredi di VE PO, deceduto in data 31.08.20, RU RI RM e VE PA, le quali si riportavano a quanto dedotto ed eccepito dall'attore e domandavano accertarsi e dichiararsi che la Telecom TA SpA, aveva posizionato, senza alcuna autorizzazione del suo proprietario e del suo dante causa e senza alcun provvedimento autoritativo, nel terreno di proprietà del Sig.
VE PO, un palo e delle condutture telefoniche attaccate alle
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