Trib. Messina, decreto 11/03/2025

TRIB Messina
Decreto
11 marzo 2025
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TRIB Messina
Decreto
11 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, decreto 11/03/2025
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero :
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo

IL TRIBUNALE DI MESSINA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Composto dai sig.ri dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott.ssa Viviana Cusolito Giudice. dott.ssa Simona Monforte Giudice est riunito in camera di consiglio;
esaminati gli atti del procedimento iscritto al N. 5240 del Registro Generale 2022
TRA
MM AK (C.F. [...]), cod. CUI 06BQ3O3 – id. VESTANET ME0006624, nato a Kishoreganj, in [...], il [...], residente in [...]17, c/o C.A.S. “Sole”, ed elettivamente domiciliato in Barcellona P.G. (Me), via Umberto I n.128, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Campo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ricorrente- E MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., C.F. 97149560589, domiciliato c/o la COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CATANIA, Via Luigi Sturzo 142
-resistente contumace- e con l'intervento del Pubblico Ministero; ha emesso il seguente DECRETO In data 10.06.2022 l'odierno ricorrente MM AK (C.F. [...]), nato a Kishoreganj, in [...], il [...], formalizzava richiesta di asilo, presentando l'apposito modello C3.
La Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Catania procedeva alla sua audizione in data 14.09.2022. In particolare, in quella sede il richiedente asilo riferiva di essere cittadino bengalese;
di essere nato e cresciuto a Kalimpur nel distretto di Kishoreganj;
di professare la religione musulmana;
di aver studiato per dodici anni e di aver
lavorato come contadino;
di avere una famiglia di origine composta dai genitori, un fratello e due sorelle;
che il padre è deceduto mentre gli altri familiari risiedono attualmente a Kalimpur, nel distretto di Kishoreganj;
di essere sposato e di avere due figli e che i propri familiari risiedono attualmente a Dacca;
di aver lasciato il Bangladesh il 2 gennaio del 2022 per timore di essere perseguitato dai membri dell'MI UE, partito di governo, a causa delle proprie simpatie politiche per il Bangladesh Nationalist Party (BNP), partito di opposizione;
in particolare, di essere stato un sostenitore del Bnp durante le elezioni politiche del 2008 e che per tale motivo era stato privato dei propri terreni da parte degli esponenti locali dell'MI UE;
che nel 2012, a distanza di quattro anni da tale episodio, aveva deciso di lasciare il Bangladesh per timore di essere aggredito dai seguaci dell'MI UE e si era trasferito in Libia;
che, successivamente, rientrava in Bangladesh in due occasioni, la prima nel 2016, per contrarre matrimonio, la seconda nel 2021, per fare visita alla moglie e ai figli nel frattempo trasferitisi a Dacca;
che, in occasione del primo rientro, aveva avuto nuovi scontri con gli esponenti dell'MI UE presenti nel proprio villaggio, Kalimpur, circostanza che invece non si verificava nel 2021, quando si era limitato a far visita alla sua famiglia residente a [...]; che nondimeno, a causa dell'assenza di opportunità economiche nella città di Dacca, decideva di lasciare il proprio Paese per rientrare in Libia e, successivamente, trasferirsi in Italia in data 12 aprile 2022; di temere, in caso di rimpatrio nel Paese di origine, di essere perseguitato dagli esponenti dell'MI UE, partito di governo, a causa delle proprie simpatie politiche per il BNP, partito di opposizione.
Con provvedimento ID Rif. n. ME0006624, reso nella seduta del 19.09.2022 e notificato il 03.11.2022, la Commissione Territoriale di Catania rigettava la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, ritenendo non credibile il timore di persecuzione manifestato dal richiedente, alla luce della genericità delle dichiarazioni rese e delle incoerenze in esse contenute. Sul punto, la Commissione evidenziava come il paventato timore di essere perseguitato a causa delle proprie simpatie politiche per il BNP, dall'analisi delle dichiarazioni rese dal richiedente, non risultasse supportato da elementi coerenti e circostanziati e fosse pertanto da ritenersi infondato. Nello specifico, la Commissione sottolineava, in primo luogo, come il richiedente, oltre a non aver mai ricoperto alcun ruolo pubblico nel Bnp, avesse smesso di occuparsi di politica già dal 2008. In secondo luogo, poi, la Commissione
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osservava come dalle dichiarazioni del richiedente non emergesse un concreto timore di persecuzione, atteso che lo stesso aveva riferito che dal 2012, anno in cui si è trasferito in Libia, era rientrato in Bangladesh in due occasioni, nel 2016 e nel 2021, senza avere alcuna specifica conseguenza per la propria incolumità. In particolare, dalle dichiarazioni rese dal richiedente, la Commissione evinceva altresì che nel 2021 egli sarebbe rientrato a Dacca, località dove attualmente vivono la moglie, i figli e i suoceri, e laddove avrebbe riferito di non essere rimasto meramente per ragioni di convenienza economica, del tutto estranee ai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.
L'Autorità amministrativa evidenziava dunque come le dedotte dichiarazioni non solo non potessero giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato, alla luce dei suesposti elementi di non credibilità e non concretezza del timore manifestato dal richiedente in sede di audizione, ma come, altresì, le stesse non importassero elementi utili a ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave così come definito dalle lettere a) e b) dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007.
Secondo la Commissione territoriale, inoltre, dalle fonti consultate per reperire informazioni circa la situazione esistente nel Paese di provenienza del ricorrente, non sussistevano le condizioni per riconoscergli la protezione sussidiaria. Infine, l'Autorità decidente non ravvisava, infine, i presupposti per riconoscere il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del Decreto legislativo 25/2008, come modificato da ultimo con D.L. n. 130 del 21 ottobre 2020.
Con ricorso depositato il 16.11.2022, MM AK impugnava il suddetto provvedimento, affermando che sussistevano tutti i requisiti per la concessione della protezione sussidiaria e lamentando altresì, in subordine, il mancato riconoscimento del diritto la protezione complementare.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno – Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Catania, seppur ritualmente citato in giudizio, rimaneva contumace.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, tenuto conto di quanto prodotto in giudizio, concludeva per il rigetto integrale del ricorso.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti al Giudice designato successivamente, all'udienza del 16.01.24, il ricorrente compariva personalmente e, con il supporto di un mediatore, risorsa EUAA, dichiarava:
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Sono e mi chiamo MM KI nato in [...] il [...] nella città di Kishoreganj e oggi risiedo a Barcellona P.G. (ME) c/o il Cas 'Sole'. Ho studiato nel mio paese per 12 anni e dopo ho lavorato come contadino. La mia famiglia d'origine è composta da mia madre, un fratello e due sorelle. Mio padre è morto nel dicembre del 1999. Sono sposato con MA SU NA ed ho due figli, LI NE AD e AM AB che vivono a Dacca presso la casa di mio suocero. Ho lasciato il mio paese perché, quale sostenitore del BNP, fui minacciato ed aggredito da alcuni militanti dell'Awani UE nel 2009 così, su consiglio della mia famiglia, decisi, per la mia sicurezza, di espatriare in Libia in data 22.02.2012, espatriai perché a seguito delle elezione del 2008, salendo al potere l'Awani UE, i suoi militanti occuparono i miei terreni e, malgrado avessi interessato il capo villaggio per averli restituiti, per tutta risposta bruciarono la mia casa fui aggredito fisicamente alle ginocchia, tanto che mia madre, temendo per la mia vita, mi consiglio di espatriare. Dopo, nel 2016, sono tornato in patria rimanendovi per circa sei mesi. Dopo ripartii tornando nuovamente in Libia nel febbraio del 2017, per ritornare in patria il 02.01.2022. Questi spostamenti erano dovuti a periodi di ferie che avevo e, trascorsi i quali, ritornavo in Libia dove lavoravo come magazziniere in una farmacia. Infine, il 02.01.2022 sono partito definitivamente dal Bangladesh senza più farvi ritorno, giungendo, il 12.04.2022 in Italia. In Libia con il mio lavoro guadagnavo discretamente ma ero spesso preda di rapine. I miei familiari non hanno subito aggressioni o minacce da parte dei simpatizzanti dell'Awana UE e so che mio fratello ha tentato di riottenere il possesso dei terreni che ci furono sottratti, ma senza ottenere nulla. Non posso ritornare in patria perché temo per la mia incolumità da parte dei militanti dell'Awana UE. In Italia ho frequentato la scuola conseguendo il titolo A2 di competenza di lingua italiana oggi lavoro presso un vivaio con contratto a tempo indeterminato”.
Il Giudice designato, ritenuta la causa matura per la decisione, la rimetteva al Collegio.
Al fine della decisione occorre preliminarmente inquadrare la normativa di riferimento.
Il nostro ordinamento prevede un sistema pluralistico di misure di protezione internazionale. In particolare, il D. Lgs. n. 251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero 1) della qualifica di rifugiato, 2) del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95), e 3) del diritto al
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conseguimento della cosiddetta “protezione complementare” ai sensi del D.L.
n. 130 del 2020 convertito con la legge n. 173 del 18.12.2020, che ha sostituito la precedente “protezione umanitaria”, già prevista nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, e che oggi va riconosciuto in presenza di rischi di persecuzione per motivi di discriminazione (rinvio
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