Trib. Vallo della Lucania, sentenza 02/01/2025, n. 272
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro e della previdenza - dott. Giovanni Saporiti ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio relativa all'udienza dell'1.7.2024, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 602/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”, e vertente
TRA
NE IR, nata in [...] il [...], residente in [...], C.F.: [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Guglielmotti con studio in Agropoli (SA), alla Via San Felice, 4;
RICORRENTE
E
1) AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, con sede in Roma alla Via Grezar,
14, P. IVA: 13756881002, in persona del suo procuratore Antonio Cristofaro, rappresentata
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Forzati del Foro di Napoli;
RESISTENTE
2) I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo presidente / legale rappresentante pro-tempore, C.F. 80078750587, rappresentato e difeso dall'Avv. Fernando Bagnasco giusta procura generale in atti;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso iscritto a ruolo il 14.3.2019 IN IR esponeva che l'Agenzia delle
Entrate - Riscossione aveva “presumibilmente notificato” ad essa istante gli avvisi di addebito nn. 40020120006142786 e 40020130003394017, con i quali aveva “richiesto il pagamento della somma di €. 3.357,18 presumibilmente dovuta a titolo di pagamento dei contributi previdenziali Inps per l'anno 2012”;
di essere venuta “a conoscenza di tali avvisi di addebito dagli estratti di ruolo da essa richiesti e rilasciati dalla competente concessionaria della riscossione”;
che quindi era suo interesse contestarli attraverso l'impugnazione dei suddetti estratti ex artt. 615 e 617 c.p.c..
La IN deduceva/opponeva la nullità degli avvisi in questione per intervenuta prescrizione del credito, per inesistenza dei titoli esecutivi e per mancata notificazione degli stessi.
Ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo che il giudice adito: a) dichiarasse giuridicamente nulli ed infondati in fatto e diritto gli avvisi di cui sopra;
b) per l'effetto, dichiarasse estinta l'obbligazione di pagamento ad essi relativa. Il tutto con il favore delle spese.
Fissata l'udienza di discussione, si costituivano sia l'INPS che l'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, i quali contrastavano il ricorso.
Quanto al resto, si rinvia agli atti di