Trib. Bergamo, sentenza 04/11/2024, n. 1158
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, Il
all'esito del procedimento di trattazione
scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
nella causa iscritta al N. 2633/23 R.G. e
promossa da
LL IS
(Avv. Y. Messi)
CONTRO
INPS
(Avv. A. Imparato)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c. e l'art.
127 ter c.p.c., lette le conclusioni delle
parti, le note di trattazione scritta ed i motivi a sostegno delle rispettive domande,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nel nome del popolo italiano
RICORRENTE: per l'accoglimento del PARTE
ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del
ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato Valli
conveniva in giudizio, dinanzi al IS
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice
del lavoro, 1'INPS per sentir accertare e
dichiarare il proprio diritto a percepire la
prestazione di disoccupazione NASPI dal
16.5.2023 e per sentirlo conseguentemente condannare alla relativa erogazione, nella misura di € 12.683,44, con gli interessi
legali dovuti.
La ricorrente, premesso di essere
lavoratrice domestica a tempo indeterminato
e di aver partorito il 28.1.2023, esponeva di aver usufruito del congedo di maternità
dal 12.7.2022 all'8.5.2023 e di aver
rassegnato le proprie dimissioni,
convalidate dall'Ispettorato del Lavoro, in
data 16.4.2023.
La LL, nell'aggiungere di aver presentato domanda di NASPI il 30.4.2023, respinta per
'causa cessazione non valida", contestava il "1
provvedimento dell'Inps, richiamando il CCNL
25, ha sul lavoro domestico che, all'art.
condizione di miglior previsto, quale sorta di periodo protetto favore, una durante il quale la lavoratrice non può
licenziata,essere che situazione
l'applicazione determinerebbe della
disciplina di cui all'art. 55 d.lgs. 151/01.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
L'INPS, costituitosi regolarmente, resisteva
alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
L'istituto evidenziava come l'art. 62 d.lgs.
151/01, dedicato al lavoro domestico, dopo
riconosciuto il diritto al congedo di aver
lavoratori maternità e paternità dei
(comma 1), prevede espressamente domestici
che a costoro si applichino solo le
disposizioni di cui agli artt. 6, comma 3,
16, 17, 22, comma 3 e 6, del medesimo
d.lgs., con esclusione quindi degli artt. 54
e 55. Concludeva per il rigetto della
domanda.
istruita documentalmente,La causa, viene
del decisa con sentenza all'esito
procedimento di trattazione scritta di cui
all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
La ricorrente, lavoratrice domestica a tempo
indeterminato che ha partorito il 28.1.2023,
ha usufruito del congedo di maternità dal
12.7.2022 all'8.5.2023 ed ha rassegnato le
dimissioni, convalidate proprie
dall'Ispettorato del Lavoro, in data
16.4.2023.
Il rapporto di lavoro domestico, com'è noto, ha una sua tipicità e si differenzia, sotto
diversi aspetti, dall'ordinario rapporto di
lavoro