Trib. Latina, sentenza 05/11/2024, n. 2098
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Testo completo
N. R.G. 909/2021
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 909 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2021, vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Serenella Pancali, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Liliana Controparte_1 C.F._2
Tari e Alfonso Donnarumma, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale – con addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: richiama le difese tutte, in atti e a verbale, e da ultimo le note di trattazione
scritta per la udienza dell'11.10.2023 anche in relazione alla proposta conciliativa, e precisa le
pagina 1 di 10 conclusioni come in atti, con espressa richiesta di condanna del resistente alle spese di lite;- chiede
altresì la condanna del resistente anche in relazione al 909/21-sub 1 promosso dal e rigettato, CP_1
nonché in relazione al necessitato procedimento rg 909/21 sub 2 promosso dalla concludente, ed
accolto, per il quale riservava la statuizione sulle spese al merito;
- chiede che la causa sia assunta in
decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. - in via meramente subordinata richiama
integralmente le richieste istruttorie tutte articolate nella memoria ex art. 183, VI comma cpc 2° e 3°
termine, da intendersi trascritte nel presente atto, chiedendone la ammissione, e ribadendo la
inammissibilità, per le ragioni già esposte in atti, del duplice deposito della avversa memoria
istruttoria.
Per parte resistente: si riporta pedissequamente a tutti gli scritti difensivi precedentemente depositati
ed, in particolare, si precisano le seguenti conclusioni chiedendone, contrariis reiectis, l'integrale
accoglimento:
1- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
con addebito alla moglie per aver disatteso il dovere di collaborazione e comunione nonché
[...]
condivisione matrimoniale;
2- RIGETTARE la richiesta di addebito della separazione non sussistendo
il presupposto giuridico;
3- REVOCARE l'assegno di mantenimento concesso alla ricorrente con
provvedimento presidenziale non sussistendo i principi giuridici per la conferma;
4- RIGETTARE la
richiesta di pagamento delle utenze domestiche della ex casa coniugale, confermando la non
assegnazione della stessa a nessuno dei due coniugi, considerando la maggiore età ed autonomia
economica dei figli. Si impugna e si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito
perché infondato in fatto e diritto, insistendo per il suo rigetto. Infine, si chiede che la causa sia
trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 22.2.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale tra le parti con
[...]
addebito della stessa al marito, di assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in Pontinia,
Via Aldo Moro con quanto in essa contenuto, concedendo termine di giorni dieci al marito
per lasciare la casa coniugale, di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla
pagina 2 di 10
moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile non inferiore ad euro 800,00, oltre
al pagamento delle utenze della casa coniugale, nonché la prosecuzione del pagamento della rata di
finanziamento in corso.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto
matrimonio concordatario in Latina in data 14.9.1991;
dal matrimonio erano nati due figli,
Per_ Per_
(27.5.1993) e (20.9.1998);
l'unione, serena e consolidata, era stata travolta dalla scoperta
da parte della ricorrente di una perdurante (tuttora) relazione extraconiugale del marito, iniziata nel
maggio del 2018 allorché lo stesso si trovava in Sardegna per lavoro dal luglio 2017;
precedentemente
alla insorgenza della relazione extraconiugale, la vita familiare e di coppia si svolgeva serenamente
anche nel rapporto con i figli, i familiari, e gli amici, ed i i coniugi avevano regolari rapporti intimi;
la
crisi coniugale era seguita, difatti, alla scoperta della (nell'estate del 2019) Pt_1
dell'infedeltà del marito;
nonostante la ribadita volontà di rimanere con la moglie il marito
aveva infine manifestato l'intento di non dare ulteriore corso alla unione matrimoniale, e da quel
momento aveva assunto con la moglie un atteggiamento di totale disinteresse;
la ricorrente riservava
di svolgere azione risarcitoria stante l'illecito endofamiliare, fonte di risarcimento del danno in quanto
incidente sullo stato di salute della ricorrente; in tutti gli anni di matrimonio la si era Pt_1
dedicata alla cura del marito e dei figli, attendendo altresì alle faccende domestiche ed al contempo
prestando attività lavorativa per otto ore giornaliere nel negozio di proprietà del marito e della sorella,
senza mai ricevere corrispettivo; la ricorrente, per fronteggiare situazione debitoria del negozio,
in data 3.6.2019 (immediatamente prima di scoprire la relazione extra-coniugale del marito),
su richiesta del , aveva accettato di sottoscrivere un contratto di finanziamento di € CP_1
17.000 con rata di € 286,29 mensili con sino al
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
composto dai sig.ri magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 909 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
dell'anno 2021, vertente
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Serenella Pancali, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Liliana Controparte_1 C.F._2
Tari e Alfonso Donnarumma, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale – con addebito
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: richiama le difese tutte, in atti e a verbale, e da ultimo le note di trattazione
scritta per la udienza dell'11.10.2023 anche in relazione alla proposta conciliativa, e precisa le
pagina 1 di 10 conclusioni come in atti, con espressa richiesta di condanna del resistente alle spese di lite;- chiede
altresì la condanna del resistente anche in relazione al 909/21-sub 1 promosso dal e rigettato, CP_1
nonché in relazione al necessitato procedimento rg 909/21 sub 2 promosso dalla concludente, ed
accolto, per il quale riservava la statuizione sulle spese al merito;
- chiede che la causa sia assunta in
decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc. - in via meramente subordinata richiama
integralmente le richieste istruttorie tutte articolate nella memoria ex art. 183, VI comma cpc 2° e 3°
termine, da intendersi trascritte nel presente atto, chiedendone la ammissione, e ribadendo la
inammissibilità, per le ragioni già esposte in atti, del duplice deposito della avversa memoria
istruttoria.
Per parte resistente: si riporta pedissequamente a tutti gli scritti difensivi precedentemente depositati
ed, in particolare, si precisano le seguenti conclusioni chiedendone, contrariis reiectis, l'integrale
accoglimento:
1- PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
con addebito alla moglie per aver disatteso il dovere di collaborazione e comunione nonché
[...]
condivisione matrimoniale;
2- RIGETTARE la richiesta di addebito della separazione non sussistendo
il presupposto giuridico;
3- REVOCARE l'assegno di mantenimento concesso alla ricorrente con
provvedimento presidenziale non sussistendo i principi giuridici per la conferma;
4- RIGETTARE la
richiesta di pagamento delle utenze domestiche della ex casa coniugale, confermando la non
assegnazione della stessa a nessuno dei due coniugi, considerando la maggiore età ed autonomia
economica dei figli. Si impugna e si contesta tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto ed eccepito
perché infondato in fatto e diritto, insistendo per il suo rigetto. Infine, si chiede che la causa sia
trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- i fatti controversi
Con ricorso depositato in data 22.2.2021, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
e chiedeva al Tribunale adito di dichiarare la separazione personale tra le parti con
[...]
addebito della stessa al marito, di assegnare alla ricorrente la casa coniugale, sita in Pontinia,
Via Aldo Moro con quanto in essa contenuto, concedendo termine di giorni dieci al marito
per lasciare la casa coniugale, di porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla
pagina 2 di 10
moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile non inferiore ad euro 800,00, oltre
al pagamento delle utenze della casa coniugale, nonché la prosecuzione del pagamento della rata di
finanziamento in corso.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto
matrimonio concordatario in Latina in data 14.9.1991;
dal matrimonio erano nati due figli,
Per_ Per_
(27.5.1993) e (20.9.1998);
l'unione, serena e consolidata, era stata travolta dalla scoperta
da parte della ricorrente di una perdurante (tuttora) relazione extraconiugale del marito, iniziata nel
maggio del 2018 allorché lo stesso si trovava in Sardegna per lavoro dal luglio 2017;
precedentemente
alla insorgenza della relazione extraconiugale, la vita familiare e di coppia si svolgeva serenamente
anche nel rapporto con i figli, i familiari, e gli amici, ed i i coniugi avevano regolari rapporti intimi;
la
crisi coniugale era seguita, difatti, alla scoperta della (nell'estate del 2019) Pt_1
dell'infedeltà del marito;
nonostante la ribadita volontà di rimanere con la moglie il marito
aveva infine manifestato l'intento di non dare ulteriore corso alla unione matrimoniale, e da quel
momento aveva assunto con la moglie un atteggiamento di totale disinteresse;
la ricorrente riservava
di svolgere azione risarcitoria stante l'illecito endofamiliare, fonte di risarcimento del danno in quanto
incidente sullo stato di salute della ricorrente; in tutti gli anni di matrimonio la si era Pt_1
dedicata alla cura del marito e dei figli, attendendo altresì alle faccende domestiche ed al contempo
prestando attività lavorativa per otto ore giornaliere nel negozio di proprietà del marito e della sorella,
senza mai ricevere corrispettivo; la ricorrente, per fronteggiare situazione debitoria del negozio,
in data 3.6.2019 (immediatamente prima di scoprire la relazione extra-coniugale del marito),
su richiesta del , aveva accettato di sottoscrivere un contratto di finanziamento di € CP_1
17.000 con rata di € 286,29 mensili con sino al
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