Trib. Frosinone, sentenza 19/11/2024, n. 1084
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Testo completo
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1143/24 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Guercio Giovanni giusta Parte_1 procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
in sede Controparte_1
CONVENUTO
OGGETTO: rettificazione anagrafica di sesso.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 5/11/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato al P.M. presso questo Tribunale in data 28/5/24
ha adito questo Tribunale sostenendo di avere manifestato fin Parte_1 dalla sua infanzia una propria natura psicologica e comportamentale tipicamente di una donna pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, e ciò gli ha comportato sofferenza e problemi nell'integrazione sociale in ragione del contrasto tra la propria soggettiva identità sessuale femminile e la sua esteriorità. Tale proprio vissuto si è tra l'altro estrinsecato nell'avere scelto per sé il nome
d'elezione “ ”, col quale è ormai da tempo conosciuto e identificato nei suoi Per_1 vari contesti sociali. Il tutto ha trovato riscontro nell'attenta osservazione clinica effettuata su di lui da parte di esperti del Brain Center di Firenze. L'analisi
1
psico-sessuale svolta da tali esperti in data 23/1/23 ha accertato la sua condizione di portatore di disforia di genere ( doc. 3, produzioni documentali dell'attore ). L'attore ha quindi iniziato ad assumere a far data dal 25/1/23 una terapia ormonale femminilizzante su prescrizione - e sotto il successivo controllo
- di una endocrinologa, ed in seguito a ciò il suo aspetto esteriore femminile si è accentuato ( relazione psicologica del 21/3/24 e relazione dell'endocrinologa del
2/4/24 di cui ai docc. 3 bis e 4, ibidem ). Esso attore intende dunque porre fine alla predetta frustrante sua condizione, chiedendo l'autorizzazione ad effettuare un intervento chirurgico per il cambio del suo sesso nonché l'emanazione dell'ordine di rettificazione del suo sesso da maschile a femminile e del suo nome da “ ” a “ ”. Ha concluso come segue: “Voglia l'On.le Tribunale adìto, ritenuta Parte_1 Per_1 preliminarmente la propria competenza, respinta ogni contraria eccezione e difesa: -autorizzare Parte_1
a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali a quelli
[...] femminili;
-contestualmente, stante lo stato di avanzata femminilizzazione raggiunto dall'attore, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di Frosinone (FR) di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante
l'indicazione del nuovo sesso, da maschile a femminile, e nome, che, a tal fine, egli intende sostituire dal proprio prenome ” con quello di ”.”. Parte_1 Per_1
Il P.M. in sede non ha depositato scritti difensivi né è comparso all'udienza del
5/11/24 e il G.I. ha accertato la ritualità della notifica nei suoi confronti, ciò che
è sufficiente per integrare il presupposto normativo della partecipazione del P.M. al presente