Trib. Caltanissetta, sentenza 23/01/2024, n. 85

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 23/01/2024, n. 85
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 85
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il dott. Marcello Testaquatra, in funzione di Giudice Monocratico presso il
Tribunale di Caltanissetta, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1458/2023 R.G. avente ad oggetto:
<> promossa
DA
MA NA PL ME, nata il [...] a [...]
LO in Brasile), residente in [...], app.to 5, Santana, San
LO (Stato di San LO in Brasile);

OD PL ME, nato il [...] a [...]
in Brasile), residente in [...], app.to 5, Santana, San LO
(Stato di San LO in Brasile);

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Lorito ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Catania, via Enrico Pantano n. 40D, giusta procura in
calce al ricorso introduttivo.
-RICORRENTI -
CONTRO
1
Ministero dell'Interno, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, in persona del
Ministro p.t., C.F. 97149560589, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Caltanissetta, presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è
elettivamente domiciliata.
- RESISTENTE –
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni delle parti:
Per i ricorrenti: “L'Avv. Antonio Lorito […]
- insiste per l'accoglimento del ricorso essendo provato per documenti il diritto
vantato dai ricorrenti con l'atto introduttivo;

- insiste, per la condanna dell'Ente resistente al pagamento dei compensi e delle
spese di giudizio con distrazione al procuratore antistatario;

- in via gradata, qualora il Giudice ritenga opportuno l'espletamento di atti
istruttori o verifiche sulla documentazione cartacea detenuta in originale dallo
scrivente procuratore, chiede rinviarsi l'udienza ad altra data utile per consentirne il
deposito in Cancelleria o l'esibizione alla eventuale nuova udienza”.
Per il resistente: “L'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa precisa
le conclusioni come da comparsa di costituzione e chiede che la causa venga posta in
decisione”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimetteva alle
valutazioni del Tribunale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
Ministero dell'Interno per chiedere all'intestato Tribunale di accertare e dichiarare la
propria cittadinanza italiana, in virtù della discendenza iure sanguinis da RE
2
MA, cittadino italiano, nato a [...] il [...].
Successivamente, emigrato in Brasile, lì si sposava e trascorreva la propria vita
senza però mai naturalizzarsi cittadino brasiliano.
Il resistente si costituiva in giudizio sostenendo, in applicazione dei principi di
diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 25317 del
24.8.2022, che il ricorso andava accolto e chiedendo, altresì, la compensazione delle
spese come conseguenza della propria sostanziale non opposizione alla domanda.
All'udienza del 10.1.2024, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.
, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni avanti trascritte.
*****
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento della
cittadinanza italiana in virtù della loro discendenza dal cittadino italiano RE
MA a suo tempo emigrato in Brasile.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge n.
555/1912 e dall'attuale legge n. 91/1992, la
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