Trib. Treviso, sentenza 11/04/2024, n. 242

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Treviso, sentenza 11/04/2024, n. 242
Giurisdizione : Trib. Treviso
Numero : 242
Data del deposito : 11 aprile 2024

Testo completo

1379 /2022
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1379/2022 R .G. tra
ZA NO, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Polonio presso il cui studio ha eletto domicilio come da mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni con domicilio eletto presso lo sede provinciale dell'I.N.P.S.
RESISTENTE
Oggetto: pensione Fondo Volo
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Il ricorrente ha esposto:
- di avere prestato servizio alle dipendenze del Ministero della Difesa -Aeronautica Militare dal
13/11/80 al 23/6/96 con iscrizione in INPDAP e, successivamente, presso diverse compagnie di volo, con iscrizione al Fondo Volo dell'NP;

-di aver ottenuto la ricongiunzione con domanda accolta il 7/5/09;

-di avere raggiunto i requisiti pensionistici l'1/11/2019;

-di avere presentato domanda di pensione di vecchia anticipata accolta il 25 ottobre 2021 e di essere così titolare di pensione con decorrenza 1 ottobre 2021 e con liquidazione provvisoria;

-di avere più volte ed invano rappresentato in via amministrativa gli errori nella liquidazione della pensione .
Lamenta in questa sede, l'erronea liquidazione della pensione per mancato computo nella retribuzione pensionabile del 100% dell'indennità di volo e per la mancata sterilizzazione e/o neutralizzazione, nel computo della retribuzione pensionabile limitatamente alla quota A, dei periodi di CIG e CIGS e rassegna le seguenti conclusioni:


1)accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione definitiva con il computo della retribuzione pensionabile ai sensi degli articoli 24 della L.859/1965, 2 comma 3
D.Lgs 164/97
, 1 quater comma 2 L. 291/2004, 13 comma 9 D.L. 145/13, 28 comma 1 D.L.
133/14
e 51 TUIR;
condannarsi conseguentemente l'NP ad erogare tale prestazione in favore del sig. ZA con decorrenza dal 1/10/21 oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
3)accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione considerando neutri, ai fini del calcolo delle Quote
A retributive, i periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta corrispondenti ai periodi di CIG e CIGS degli ultimi cinque anni di servizio, computando invece i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati, ai sensi degli articoli 8 della legge 480 /1988 e 2 comma. 3 D.Lgs 164/97;
4) condannarsi conseguentemente l'NP ad erogare tale prestazione in favore del Sig. ZA NO con decorrenza dal 1/10/21 oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
In via subordinata rispetto alle domande proposte sub 3 e 4 :1)accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione escludendo dal computo, ai fini del calcolo delle Quote A retributive, i periodi di minore retribuzione corrispondenti al collocamento in CIG
e CIGS non necessari al raggiungimento del requisito pensionistico conseguito in data
1/11/2019, computando altresì invece i periodi di contribuzione immediatamente precedenti corrispondenti alla retribuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 3 comma 9 della L.297/1982, così come risultante a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale nn. 307/89, 432/99,
201/99, 427/97, 388/95, 264/94, 822/88;
2) condannarsi conseguentemente l'NP ad erogare tale prestazione in favore del Sig. ZA NO con decorrenza dal 1/10/21 oltre arretrati, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.

2.NP ha:
- eccepito la carenza di interesse ad agire per essere stata liquidata, come da documento 7, la pensione definitiva;

-dedotto che la sterilizzazione dei periodi di CIG/CIGS era stata effettuata per la quota B mentre ulteriori sterilizzazioni avrebbero inciso sul numero di contributi sufficienti a pensione
alla data dell'1/10/21;

-dedotto che la neutralizzazione ex C.Cost. 388/95 avrebbe avuto effetto solo per la quota retributiva rispetto alla quale la neutralizzazione era già avvenuta;

-rilevato
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