Trib. Padova, sentenza 28/01/2025, n. 157
TRIB Padova
Sentenza
28 gennaio 2025
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28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 1249/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2022 promossa da:
ER ER (C.F. [...])
con il patrocinio dell'avv. PAVAN GIULIANO
ATTORE
contro
RO AU (C.F. [...])
con il patrocinio degli avv.ti DAINESE CHIARA e TURRISI FRANCESCO
CONVENUTO
e
NO ZO (C.F. [...])
con il patrocinio degli avv.ti SARA PIEROBON e PAOLA ZAZZARON
CONVENUTO
e
ALLIANZ S.P.A. (PI 05032630963)
con il patrocinio dell'avv. DALAN FEDERICA
TERZA CHIAMATA
e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. e P. IVA 00818570012)
con il patrocinio dell'avv. ARENA MIRKO
TERRZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 17 otto- bre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, pre- via ogni più utile declaratoria:
in via principale: accertarsi la responsabilità dei convenuti ex artt. 1669 e/o 2043
c.c. per il sinistro occorso in data 23.5.2020 all'immobile dell'esponente e, per l'effetto, condannarsi l'arch. AU ER e l'ing. LB TA a corrisponde- re all'esponente, in vi a tra loro solidale, a titolo di risarcimento danni, la somma di
Euro 48.313,50= o quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
- 2 -
Il convenuto ER AU ha concluso come da note scritte d'udienza del 15 ottobre 2024:
“In via preliminare nel merito
Per le ragioni di cui in atti, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'arch. AU ER, rigettarsi le domande attoree in quanto inammissibili.
Ancora in via preliminare nel merito
Per le ragioni di cui in atti, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa da parte attrice, rigettarsi le domande di quest'ultima in quan- to inammissibili.
In via principale nel merito
Per le ragioni di cui in atti, respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto In via subordinata nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi fosse accertata e dichiarata la responsabilità dell'arch. AU ER per i fatti di cui è causa, condannarsi in ogni caso UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Bologna, in via Stalingrado, 45 C.F.
00818570012 e P.I. 03740811207, a tenere indenne e manlevato, a termini di poliz- za, il convenuto di qualsiasi somma lo stesso sia tenuto a corrispondere al sig. GI
LL a titolo di risarcimento danni.
In via di estremo subordine nel merito
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree con conseguente condanna dei convenuti in via solidale tra loro a risarcire i danni patiti dall'attore, accertare i rispettivi gradi di responsabilità di questi ultimi nella determinazione dei fatti di cui è causa e per l'effetto condannarsi l'ing. LB TA, residente a [...], a rimborsare quanto corrisposto dall'arch. AU
ER al sig. GI LL a titolo di risarcimento danni in misura eccedente la propria quota di responsabilità.
In ogni caso Con vittoria di spese, anche generali, competenze legali di causa, oltre accessori di legge”.
Il convenuto LB TA ha concluso come da note di trattazione scritta del 17 ot- tobre 2024:
“n via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, non avendo lo stesso assunto l'incarico né posto in essere le prestazioni che gli vengono addebitate.
- 3 -
Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiararsi parte attrice decaduta da ogni ga- ranzia prescritta dall'art. 1669 c.c., nonché dal valido esercizio di qualsiasi azione, che deve pertanto ritenersi prescritta.
Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di regresso avanzata dall'arch. ER per violazione degli art. 167 e 269 c.p.c.
Nel merito in via principale: accertata e dichiarata, l'assenza di qualsiasi responsabi- lità in capo all'Ing. TA per i vizi lamentati dall'attore nel presente procedimento, rigettarsi la domanda attrice e la domanda riconvenzionale di regresso avanzata dall'arch. ER perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Stan- te la temerarietà della chiamata in giudizio dell'ing. TA, condannare ex art. 96, terzo comma, c.p.c. il sig. GI LL al pagamento dell'indennizzo che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà come congruo.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimen- to di una legittimazione passiva dell'odierno convenuto e di una qualche responsa- bilità in capo ad esso nella causazione dei vizi denunciati dall'attore, accertarsi il grado della stessa in concorso con l'altro professionista qui citato, l'appaltatore e con qualunque altro soggetto abbia concorso in modo efficiente a produrre l'evento e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della doman- da attrice, dichiarare ALLIANZ S.p.A., tenuta a garantire il convenuto contro gli effet- ti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannare la società assicuratrice al pagamento diretto di ogni somma che dovesse essere even- tualmente accertata come dovuta e liquidata in corso di causa in favore del Sig. Cer- vellin. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
La terza chiamata Allianz ha concluso come da note di trattazione scritta con preci- sazione delle conclusioni:
“Nel merito
In via preliminare nei confronti della domanda attorea
Rigettarsi le domande formulate nei confronti di LB TA in quanto infondate in fatto ed in diritto, per difetto di legittimazione passiva, e anche per intervenuta decadenza/ prescrizione del diritto azionato per i motivi tutti esposti nella parte narrativa del presente atto e, di conseguenza, rigettarsi la domanda di garanzia formulata da LB TA nei confronti di Allianz. Spese di lite rifuse.
- 4 -
In via principale.
Rigettarsi le domande formulate nei confronti di LB TA in quanto infondate in fatto ed in diritto per non aver avuto il convenuto TA alcuna responsabilità nella determinazione del crollo e di conseguenza, rigettarsi la domanda di garanzia formulata da LB TA nei confronti di Allianz. Spese di lite rifuse.
In via subordinata. Per la denegata ipotesi in cui le domande formulate nei confronti di LB TA dovessero risultare meritevoli di un qualche accoglimento e altret- tanto dovesse risultare con riferimento alla domanda di garanzia svolta da LB
TA nei confronti di Allianz:
-accertati e dichiarati gli esatti gradi di responsabilità dei convenuti;
-accertata e dichiarata natura e l'entità dei danni subiti dall'attore;
-accertate dichiarati termini e limiti tutti di cui alla polizza Allianz;
-limitarsi la condanna a quanto risulterà dovuto sulla scorta degli accertamenti in punto responsabilità e in punto danni con eventuale condanna alla sola quota di danni legata a responsabilità propria e diretta LB TA con esclusione di ogni vincolo di solidarietà e limitarsi la condanna di garanzia di Allianz anche alla luce dei limiti tutti contrattuali (massimale, franchigia, scoperto, oggetto …).
Spese di lite compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa.
In via preliminare nei confronti della domanda riconvenzionale di regresso dell'architetto ER nei confronti dell'ing. TA Dichiarare la stessa inammis- sibile per non aver ottemperato al disposto di cui all'art 269 cpc. Spese compensa- te”.
La terza chiamata Unipolsai Assicurazioni ha concluso come da note di trattazione scritta del 16 ottobre 2024:
“NEL MERITO:
In via principale: per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'arch. AU ER in quanto inam- missibile, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
In via subordinata: per la denegata ipotesi di rigetto della conclusione che precede, per i motivi esposti in narrativa, accertarsi la non operatività della polizza n.
34086023 rigettandosi la domanda svolta in via di manleva nei confronti di Unipol- sai Assicurazioni s.p.a.;
- 5 -
In via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accertamento di una corresponsabilità nell'evento in capo all'arch. AU ER e di accogli- mento della domanda di manleva formulata dall'assicurato, limitarsi il risarcimento a quanto rigorosamente accertato in corso di causa, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 1227 c.c. commi 1° e 2° c.c., mantenendosi il diritto dell'assicurato all'indennizzo ex art.1917 c.c., nei limiti del massimale pattuito e con applicazione degli scoperti e franchigie ivi previsti;
In ogni caso spese e compensi professionali interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.2.2022 il sig. ER ER ha convenuto in giudizio avanti l'intestato Tribunale l'esponente, Ing. TA LB e l'arch. Mauri- zio ER, deducendo di essere proprietario dal 3.12.2013 dell'immobile sito in
Cittadella (PD), Stradella Nico D'Alvise n. 10, facente parte del fabbricato residenzia- le e direzionale “Palazzo Morello”, e che in data 23.5.2020, in pendenza del contrat- to di locazione sottoscritto nel 2019 con il sig. TE GN, l'immobile veniva danneggiato dall'improvviso crollo, all'altezza del locale camera da letto, di una por- zione dell'intradosso del solaio, costringendo l'esponente ad una sollecita e dispen- diosa opera di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento del solaio. Il signor
GI LL dava pertanto incarico all'arch. Cristiano RO di Casier (TV) di redi- gere apposita perizia tecnica sulle possibili cause del sinistro e sugli interventi da ef- fettuarsi per la riparazione e messa in sicurezza dell'immobile. Dagli accertamenti effettuati risulterebbe che “l'immobile … era stato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2022 promossa da:
ER ER (C.F. [...])
con il patrocinio dell'avv. PAVAN GIULIANO
ATTORE
contro
RO AU (C.F. [...])
con il patrocinio degli avv.ti DAINESE CHIARA e TURRISI FRANCESCO
CONVENUTO
e
NO ZO (C.F. [...])
con il patrocinio degli avv.ti SARA PIEROBON e PAOLA ZAZZARON
CONVENUTO
e
ALLIANZ S.P.A. (PI 05032630963)
con il patrocinio dell'avv. DALAN FEDERICA
TERZA CHIAMATA
e
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. e P. IVA 00818570012)
con il patrocinio dell'avv. ARENA MIRKO
TERRZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 17 otto- bre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione reietta, pre- via ogni più utile declaratoria:
in via principale: accertarsi la responsabilità dei convenuti ex artt. 1669 e/o 2043
c.c. per il sinistro occorso in data 23.5.2020 all'immobile dell'esponente e, per l'effetto, condannarsi l'arch. AU ER e l'ing. LB TA a corrisponde- re all'esponente, in vi a tra loro solidale, a titolo di risarcimento danni, la somma di
Euro 48.313,50= o quella, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
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Il convenuto ER AU ha concluso come da note scritte d'udienza del 15 ottobre 2024:
“In via preliminare nel merito
Per le ragioni di cui in atti, accertato e dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'arch. AU ER, rigettarsi le domande attoree in quanto inammissibili.
Ancora in via preliminare nel merito
Per le ragioni di cui in atti, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa da parte attrice, rigettarsi le domande di quest'ultima in quan- to inammissibili.
In via principale nel merito
Per le ragioni di cui in atti, respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto In via subordinata nel merito Nella denegata e non creduta ipotesi fosse accertata e dichiarata la responsabilità dell'arch. AU ER per i fatti di cui è causa, condannarsi in ogni caso UnipolSai Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Bologna, in via Stalingrado, 45 C.F.
00818570012 e P.I. 03740811207, a tenere indenne e manlevato, a termini di poliz- za, il convenuto di qualsiasi somma lo stesso sia tenuto a corrispondere al sig. GI
LL a titolo di risarcimento danni.
In via di estremo subordine nel merito
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree con conseguente condanna dei convenuti in via solidale tra loro a risarcire i danni patiti dall'attore, accertare i rispettivi gradi di responsabilità di questi ultimi nella determinazione dei fatti di cui è causa e per l'effetto condannarsi l'ing. LB TA, residente a [...], a rimborsare quanto corrisposto dall'arch. AU
ER al sig. GI LL a titolo di risarcimento danni in misura eccedente la propria quota di responsabilità.
In ogni caso Con vittoria di spese, anche generali, competenze legali di causa, oltre accessori di legge”.
Il convenuto LB TA ha concluso come da note di trattazione scritta del 17 ot- tobre 2024:
“n via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, non avendo lo stesso assunto l'incarico né posto in essere le prestazioni che gli vengono addebitate.
- 3 -
Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiararsi parte attrice decaduta da ogni ga- ranzia prescritta dall'art. 1669 c.c., nonché dal valido esercizio di qualsiasi azione, che deve pertanto ritenersi prescritta.
Ancora in via preliminare: accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di regresso avanzata dall'arch. ER per violazione degli art. 167 e 269 c.p.c.
Nel merito in via principale: accertata e dichiarata, l'assenza di qualsiasi responsabi- lità in capo all'Ing. TA per i vizi lamentati dall'attore nel presente procedimento, rigettarsi la domanda attrice e la domanda riconvenzionale di regresso avanzata dall'arch. ER perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Stan- te la temerarietà della chiamata in giudizio dell'ing. TA, condannare ex art. 96, terzo comma, c.p.c. il sig. GI LL al pagamento dell'indennizzo che l'Ill.mo
Giudice adito riterrà come congruo.
Nel merito in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimen- to di una legittimazione passiva dell'odierno convenuto e di una qualche responsa- bilità in capo ad esso nella causazione dei vizi denunciati dall'attore, accertarsi il grado della stessa in concorso con l'altro professionista qui citato, l'appaltatore e con qualunque altro soggetto abbia concorso in modo efficiente a produrre l'evento e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della doman- da attrice, dichiarare ALLIANZ S.p.A., tenuta a garantire il convenuto contro gli effet- ti dell'eventuale accoglimento delle domande attoree e, per l'effetto, condannare la società assicuratrice al pagamento diretto di ogni somma che dovesse essere even- tualmente accertata come dovuta e liquidata in corso di causa in favore del Sig. Cer- vellin. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”.
La terza chiamata Allianz ha concluso come da note di trattazione scritta con preci- sazione delle conclusioni:
“Nel merito
In via preliminare nei confronti della domanda attorea
Rigettarsi le domande formulate nei confronti di LB TA in quanto infondate in fatto ed in diritto, per difetto di legittimazione passiva, e anche per intervenuta decadenza/ prescrizione del diritto azionato per i motivi tutti esposti nella parte narrativa del presente atto e, di conseguenza, rigettarsi la domanda di garanzia formulata da LB TA nei confronti di Allianz. Spese di lite rifuse.
- 4 -
In via principale.
Rigettarsi le domande formulate nei confronti di LB TA in quanto infondate in fatto ed in diritto per non aver avuto il convenuto TA alcuna responsabilità nella determinazione del crollo e di conseguenza, rigettarsi la domanda di garanzia formulata da LB TA nei confronti di Allianz. Spese di lite rifuse.
In via subordinata. Per la denegata ipotesi in cui le domande formulate nei confronti di LB TA dovessero risultare meritevoli di un qualche accoglimento e altret- tanto dovesse risultare con riferimento alla domanda di garanzia svolta da LB
TA nei confronti di Allianz:
-accertati e dichiarati gli esatti gradi di responsabilità dei convenuti;
-accertata e dichiarata natura e l'entità dei danni subiti dall'attore;
-accertate dichiarati termini e limiti tutti di cui alla polizza Allianz;
-limitarsi la condanna a quanto risulterà dovuto sulla scorta degli accertamenti in punto responsabilità e in punto danni con eventuale condanna alla sola quota di danni legata a responsabilità propria e diretta LB TA con esclusione di ogni vincolo di solidarietà e limitarsi la condanna di garanzia di Allianz anche alla luce dei limiti tutti contrattuali (massimale, franchigia, scoperto, oggetto …).
Spese di lite compensate o eventuale condanna rapportata agli esiti di causa.
In via preliminare nei confronti della domanda riconvenzionale di regresso dell'architetto ER nei confronti dell'ing. TA Dichiarare la stessa inammis- sibile per non aver ottemperato al disposto di cui all'art 269 cpc. Spese compensa- te”.
La terza chiamata Unipolsai Assicurazioni ha concluso come da note di trattazione scritta del 16 ottobre 2024:
“NEL MERITO:
In via principale: per i motivi esposti in narrativa, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda risarcitoria formulata nei confronti dell'arch. AU ER in quanto inam- missibile, infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
In via subordinata: per la denegata ipotesi di rigetto della conclusione che precede, per i motivi esposti in narrativa, accertarsi la non operatività della polizza n.
34086023 rigettandosi la domanda svolta in via di manleva nei confronti di Unipol- sai Assicurazioni s.p.a.;
- 5 -
In via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accertamento di una corresponsabilità nell'evento in capo all'arch. AU ER e di accogli- mento della domanda di manleva formulata dall'assicurato, limitarsi il risarcimento a quanto rigorosamente accertato in corso di causa, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 1227 c.c. commi 1° e 2° c.c., mantenendosi il diritto dell'assicurato all'indennizzo ex art.1917 c.c., nei limiti del massimale pattuito e con applicazione degli scoperti e franchigie ivi previsti;
In ogni caso spese e compensi professionali interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 25.2.2022 il sig. ER ER ha convenuto in giudizio avanti l'intestato Tribunale l'esponente, Ing. TA LB e l'arch. Mauri- zio ER, deducendo di essere proprietario dal 3.12.2013 dell'immobile sito in
Cittadella (PD), Stradella Nico D'Alvise n. 10, facente parte del fabbricato residenzia- le e direzionale “Palazzo Morello”, e che in data 23.5.2020, in pendenza del contrat- to di locazione sottoscritto nel 2019 con il sig. TE GN, l'immobile veniva danneggiato dall'improvviso crollo, all'altezza del locale camera da letto, di una por- zione dell'intradosso del solaio, costringendo l'esponente ad una sollecita e dispen- diosa opera di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento del solaio. Il signor
GI LL dava pertanto incarico all'arch. Cristiano RO di Casier (TV) di redi- gere apposita perizia tecnica sulle possibili cause del sinistro e sugli interventi da ef- fettuarsi per la riparazione e messa in sicurezza dell'immobile. Dagli accertamenti effettuati risulterebbe che “l'immobile … era stato
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