Trib. Roma, sentenza 15/02/2024, n. 2905

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 15/02/2024, n. 2905
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 2905
Data del deposito : 15 febbraio 2024

Testo completo

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. 21218/2021
Giudice Onorario Dott. Tommaso Del Litto
Verbale di Udienza del giorno 15 febbraio 2024
Alle ore 10,00 sono presenti:
Per GI IN l'avv. ALBERTO LAI MOLE'.
Per SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA l'avv. VINCENZO PALOMBA e
RACHELE POLIDORI, oggi sostituiti dall'avv. SONIA DI PAOLO.
A questo punto, il Giudice invita i difensori presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.2 81 sexies c.p.c.
I difensori si riportano a tutte le domande, difese, richieste istruttorie e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali depositati che si abbiano qui per ripetute e integralmente trascritte.
Pertanto, dopo che ciascun avvocato comparso ha illustrato le ragioni poste
a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 15, 42 in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisio ne.
pagina 1 di 10 R.G. 21218/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Tommaso Del
Litto, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 15 febbraio
2024 ha pronunziato, mediante la lettura del dispositivo e delle concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia civile iscritta al n. 21218/2021 del Ruolo Generale Affari
Civili Contenziosi vertente
T R A
GI IN (C.F. [...]) , elettivamente domiciliato in Roma alla via Vincenzo Bellini n. 10 presso lo studio dell'avvocato
Alberto Lai Molé che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
OPPONENTE
E
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (C.F. 09633951000) - già Enel
Servizio Elettrico S.p.A in virtù del cambio di denominazione in vigore dal 1 gennaio 2017 eseguito con il verbale di assemblea di Enel Servizio Elettrico
S.p.A del 6 Settembre 2016 - con sede in Roma al viale Regina Margherita
n.125, e per essa OFFICINE CST SPA (P.IVA 08018981004) quale procuratrice speciale giusta procura per atto Notaio Atlante di Roma del 22
Marzo 2018 (Rep. 56295 – Racc. 28410), con sede legale in Roma al Viale
Regina Margherita n. 8 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al Viale Regina Margherita 8 presso lo studio degli avvocati Vincenzo Palomba e Rachele Polidori che la
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rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
Oggetto: Somministrazione
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 19 ottobre 2020 Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. - premettendo che aveva regolarmente somministrato a GI IN energia elettrica/gas, che il somministrato s i era reso inadempiente nel pagamento della fattura 0581690901016 del 3.01.2019 per euro 11.89 9,98, che il credito era certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta costituita dall'estratto autentico del giornale dei crediti in contenzioso, che
a nulla era valsa la diffida di pagamento inviata – ricorreva al Tribunale di
Roma per sentire emettere decreto ingiuntivo nei confronti di IO
VI.
Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo n. 2032/2021 (RG. 56486/2020) emesso il 22 gennaio 2021 e depositato in data 26.1.2021, ingiungeva - in conformità al ricorso – a IO VI di pagare la somma di euro
11.899,89, oltre interessi e spese della procedura monitoria, in favore della ricorrente che notificava il ricorso e il pedissequo decreto in data 8.2.2021.
Con atto di citazione notificato in data 19 marzo 2021 GI IN proponeva opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, per i motivi tutti esposti in fatto e in diritto, in corso di causa, dato atto che
l'opposizione è fondata su prova scritta e che non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, contrariis reiectis, in via preliminare: ai sensi dell'art. 4 della
Legge 27 dicembre 2017 n. 205, accertare e dichiarare la prescr izione di ogni diritto al corrispettivo per le forniture di energia elettrica indicate nella fattura n.0581690901016212 anteriori al 25.5.2017;
nel merito accertare e dichiarare che la domanda svolta con il ricorso per decreto di ingiunzione RG 56486/2020 è infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, per l'effetto revocare in toto il D.I. opposto n. 2032/2021

pagina 3 di 10 emesso dal Tribunale di Roma in accoglimento del predetto ricorso;
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., accertare e dichiarare che l'opposta ha agito nei confronti dell'opponente con colpa grave e, per l'effetto condannare la

S.p.A. Servizio Elettrico Nazionale al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professionali ”.
L'opponente eccepiva la prescrizione biennale in relazione alla fattura n.
0581690901016212 del 3.1.2019, relativa a consumi presuntivi di energia elettrica risalenti di oltre 8 anni e che copriva un arco temporale che va dal
30.4.2013 al 2.1.2019, per cui i crediti anteriori al bien nio decorrente dall'intimazione di pagamento ricevuta dall'opposto in data 23.5.2019 erano estinti per prescrizione , inoltre deduceva l'inesistenza del credito azionato atteso che la pretesa creditoria era infondata in quanto basata su forniture di energia elettrica che le stessa opposta aveva riconosciuto non dovute con la fattura di rettifica n. 058169090101621A, che in particolare la fattura azionata era relativa a un'utenza attivata nel 2000 per alimentare una pompa dell'acqua a servizio di un terreno (poi successivamente ceduto) e di tre mini-unità
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