Trib. Ferrara, sentenza 13/12/2024, n. 1244
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Testo completo
N. 2329/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2329/2024 R.G. promosso con ricorso in data 30 ottobre 2024 da parte di:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), residente CP_1 C.F._1
a Bondeno, Via Virgiliana Pilastri n. 206
e
, nato a [...] il [...] (C.F: ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, in forza di mandati allegati al ricorso congiunto, dall'Avv. Gianluca
Filippone (CF. ) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
Studio in Ferrara, Via Contrari n. 5 (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero 0532/471931 e indirizzo di posta elettronica certificata:
) Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo “che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando
i migliori provvedimenti per la prole”.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, che del pari congiuntamente provvederanno ad ogni loro necessità ordinaria e straordinaria.
3) L'immobile adibito a casa familiare, sito in sito in Bondeno, Via Virgiliana Pilastri n. 206, rimarrà nella disponibilità del SI. mentre la SI.ra si trasferirà (in CP_2 CP_1 locazione) presso l'abitazione di Bondeno, Via Pironi n. 110/B int. H unitamente ai figli Per_1
e , che parimenti trasferiranno la loro residenza. Per_2
4) Per quanto concerne il diritto di visita, il SI. avrà piena libertà di frequentazione dei CP_2
figli, conformemente a quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di affido condiviso.
In ogni caso, i coniugi hanno stabilito che i bambini trascorreranno alternativamente con ciascun genitore i seguenti periodi: da domenica sera a mercoledì fino all'ingresso a scuola;
da mercoledì dall'uscita di scuola sino a venerdì sino all'ingresso a scuola;
da venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 della domenica;
Per quanto concerne i periodi di vacanza, i figli trascorreranno con il padre i seguenti periodi continuativi: una settimana durante le vacanze natalizie;
tre giorni durante le vacanze Pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre, per quanto attiene a questi ultimi, con anticipo di almeno un mese.
5) Per quanto concerne le festività dei compleanni, del Natale, del Capodanno, della Pasqua e del lunedì dell'Angelo, gli stessi verranno trascorsi alternativamente con i genitori.
6) Il SInor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_2 la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) per ciascun figlio. Gli importi sopra indicati dovranno essere corrisposti entro e non oltre il 10° giorno di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2329/2024 R.G. promosso con ricorso in data 30 ottobre 2024 da parte di:
, nata in [...] il [...] (C.F. ), residente CP_1 C.F._1
a Bondeno, Via Virgiliana Pilastri n. 206
e
, nato a [...] il [...] (C.F: ), Controparte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati e difesi, in forza di mandati allegati al ricorso congiunto, dall'Avv. Gianluca
Filippone (CF. ) del Foro di Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._3
Studio in Ferrara, Via Contrari n. 5 (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al numero 0532/471931 e indirizzo di posta elettronica certificata:
) Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo “che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando
i migliori provvedimenti per la prole”.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1
1) I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto.
2) I figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi Persona_1 Persona_2
i genitori, che del pari congiuntamente provvederanno ad ogni loro necessità ordinaria e straordinaria.
3) L'immobile adibito a casa familiare, sito in sito in Bondeno, Via Virgiliana Pilastri n. 206, rimarrà nella disponibilità del SI. mentre la SI.ra si trasferirà (in CP_2 CP_1 locazione) presso l'abitazione di Bondeno, Via Pironi n. 110/B int. H unitamente ai figli Per_1
e , che parimenti trasferiranno la loro residenza. Per_2
4) Per quanto concerne il diritto di visita, il SI. avrà piena libertà di frequentazione dei CP_2
figli, conformemente a quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di affido condiviso.
In ogni caso, i coniugi hanno stabilito che i bambini trascorreranno alternativamente con ciascun genitore i seguenti periodi: da domenica sera a mercoledì fino all'ingresso a scuola;
da mercoledì dall'uscita di scuola sino a venerdì sino all'ingresso a scuola;
da venerdì dall'uscita di scuola sino alle ore 20,00 della domenica;
Per quanto concerne i periodi di vacanza, i figli trascorreranno con il padre i seguenti periodi continuativi: una settimana durante le vacanze natalizie;
tre giorni durante le vacanze Pasquali e due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre, per quanto attiene a questi ultimi, con anticipo di almeno un mese.
5) Per quanto concerne le festività dei compleanni, del Natale, del Capodanno, della Pasqua e del lunedì dell'Angelo, gli stessi verranno trascorsi alternativamente con i genitori.
6) Il SInor si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, CP_2 la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00 euro) per ciascun figlio. Gli importi sopra indicati dovranno essere corrisposti entro e non oltre il 10° giorno di ogni mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
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