Trib. Perugia, sentenza 05/04/2024, n. 131
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Testo completo
N. R.G. 902/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 902/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
IC NA (avv. Mauro Epifanio)
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. (avv. Mirella Arlotta)
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5 aprile del 2024, alle ore
19.15 la seguente
SENTENZA
LE RI ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del
lavoro l'Inps per sentire accogliere nei confronti dell'Istituto resistente le seguenti domande “accertare
e dichiarare il diritto LE RI, nato a [...] il [...] -C.F. [...]- al
riconoscimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI prevista dal D. Lgs n.
22/2015 per il periodo di disoccupazione intercorso tra il 19.10.2023 ed il 02.11.2023 con il conseguente
riconoscimento della prestazione dovuta”.
Ha esposto che ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della SE LE & Co
S.n.c. -P.Iva 03296130549- con sede legale in Via Tazio Nuvolari n. 21 – 06125 Perugia, dal 12.09.2013
fino alle dimissioni per giusta causa del 19.10.2022;
che la ragione delle predette dimissioni è da
rinvenirsi nella mancata erogazione delle spettanze economiche relative ai mesi di novembre 2021,
aprile 2022 (saldo), giugno 2022, quattordicesima 2022, luglio 2022, agosto 2022, settembre 2022 ed
pagina 1 di 4
ottobre 2022, circostanza tale da motivare le dimissioni per giusta causa;
che in ragione delle predette
dimissioni, sussistendone tutti i requisiti previsti dalle norme in materia –con l'assistenza del
patronato INCA di Filcams CGIL- il 27.10.2022 presentava domanda per la fruizione dell'indennità
NASpI;
che con comunicazione del 02.11.2022 l'Inps informava il richiedente della mancata
accettazione della domanda con la seguente motivazione: “LA S.V. NON HA CESSATO IL
RAPPORTO DI LAVORO”;
che la motivazione addotta dall'Istituto di Previdenza appare essere del
tutto fantasiosa e non corrispondente alla realtà.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giampaolo Cervelli, nella causa civile n. 902/2023
Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
IC NA (avv. Mauro Epifanio)
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. (avv. Mirella Arlotta)
- convenuto–
ha emesso e pubblicato, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 5 aprile del 2024, alle ore
19.15 la seguente
SENTENZA
LE RI ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del
lavoro l'Inps per sentire accogliere nei confronti dell'Istituto resistente le seguenti domande “accertare
e dichiarare il diritto LE RI, nato a [...] il [...] -C.F. [...]- al
riconoscimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpI prevista dal D. Lgs n.
22/2015 per il periodo di disoccupazione intercorso tra il 19.10.2023 ed il 02.11.2023 con il conseguente
riconoscimento della prestazione dovuta”.
Ha esposto che ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della SE LE & Co
S.n.c. -P.Iva 03296130549- con sede legale in Via Tazio Nuvolari n. 21 – 06125 Perugia, dal 12.09.2013
fino alle dimissioni per giusta causa del 19.10.2022;
che la ragione delle predette dimissioni è da
rinvenirsi nella mancata erogazione delle spettanze economiche relative ai mesi di novembre 2021,
aprile 2022 (saldo), giugno 2022, quattordicesima 2022, luglio 2022, agosto 2022, settembre 2022 ed
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ottobre 2022, circostanza tale da motivare le dimissioni per giusta causa;
che in ragione delle predette
dimissioni, sussistendone tutti i requisiti previsti dalle norme in materia –con l'assistenza del
patronato INCA di Filcams CGIL- il 27.10.2022 presentava domanda per la fruizione dell'indennità
NASpI;
che con comunicazione del 02.11.2022 l'Inps informava il richiedente della mancata
accettazione della domanda con la seguente motivazione: “LA S.V. NON HA CESSATO IL
RAPPORTO DI LAVORO”;
che la motivazione addotta dall'Istituto di Previdenza appare essere del
tutto fantasiosa e non corrispondente alla realtà.
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