Trib. Mantova, sentenza 10/01/2025, n. 17
TRIB Mantova
Sentenza
10 gennaio 2025
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10 gennaio 2025
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10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 04/11/2021 al n. 3025/2021
R.G., promossa con ricorso depositato in data 04/11/2021
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BIANCARDI BEATRICE, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE
AMEDEO 22 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BIANCARDI
BEATRICE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. MOIETTA CP_1 C.F._2
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA OGLIO 3 46035 OSTIGLIA
presso lo studio dell'avv. MOIETTA FEDERICA
convenuto E CON L'INTERVENTO
AVV. nominata curatore Controparte_2
speciale del minore Persona_1
Curatrice Speciale
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
01/10/2024 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “- venga sentito quale informatore a precisazione Parte_1
sulle relazioni da lui sottoscritte l'educatore Persona_2
- la curatrice speciale precisi oralmente le informazioni circa la
“strumentalizzazione” materna alla luce delle esclusive sue competenze
- vengano sentiti quali informatori a precisazione delle relazioni depositate la
CP_ Dott.sa e la Dott. Tes_1
- venga concessa la rimessione in termini al fine di poter depositare la
documentazione attinente il cambio dei programmi da parte del padre che
avviene di solito e i messaggi denigratori del padre nei confronti della madre,
tutta documentazione formatasi dopo la scadenza dei termini istruttori
- il rinvio dell'udienza ad altra data in presenza al fine di avere un nuovo
monitoraggio da parte di tutti i servizi incaricati.
In subordine parte convenuta precisa le conclusioni come in atti, vinte le spese”
pagina 2 di 12 - per : “La difesa di parte resistente chiede pertanto un CP_1
rinvio del presente procedimento ad altra successiva udienza, possibilmente in
presenza, onde consentire l'integrazione e il completamento dell'istruttoria nel
senso suindicato, richiedendo altresì nelle more la prosecuzione dell'attività di
stretta vigilanza da parte dei Servizi incaricati, del monitoraggio dei rapporti e
delle frequentazioni del minore con entrambi i genitori e i rispettivi compagni
conviventi di questi ultimi, degli interventi già in atto di educativa domiciliare
presso i rispettivi nuclei familiari e i percorsi di supporto alla genitorialità,
disponendo infine la presa in carico del minore da parte della NPI
territorialmente competente ai fini di una valutazione neuropsicologica di
aggiornamento.
In subordine, solo laddove il Giudicante ritenesse comunque la causa matura
per la decisione, come non si crede, il sottoscritto procuratore, nella sua qualità
e veste di procuratore domiciliatario del resistente, signor , CP_1
come in atti generalizzato, precisa le proprie conclusioni come da memoria
integrativa in data 08.04.2022, ritualmente depositata in pari data, da intendersi
in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte, richiedendo infine infine
la concessione dei termini per memorie di cui all'art. 190 c.p.c. la concessione dei termini per memorie di cui all'art. 190 c.p.c.”;
- per la Curatrice Speciale: “- affidarsi il minore , vista l'elevata Persona_1
conflittualità tra i genitori, ai Servizi Sociali territorialmente competenti,
mantenendo la collocazione presso la casa della madre;
- disporsi che, stante la collocazione presso la madre, incontri il padre Per_1
almeno 2 pomeriggi/notti la settimana, un fine settimana ogni 15 giorni , due pagina 3 di 12 settimane anche consecutive durante le vacanze estive e qualche giorno durante
le vacanze di Natale e Pasqua - disporsi che entrambi i genitori concorrano al
mantenimento di nella misura che il Tribunale riterrà opportuna;
- Per_1
disporsi la continuazione dell'intervento psicologico sul minore - Persona_1
disporsi la continuazione del monitoraggio e del sostegno dei servizi sociali sui
nuclei familiari di padre e madre per la durata che il Tribunale riterrà
opportuna”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la separazione dal marito esponendo di CP_1
avere le parti inizialmente attivato un primo procedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale nel 2015. Nel 2019 le parti depositavano ricorso per la cessazione degli effetti civili, ma essendosi nel frattempo riconciliati, abbandonavano quel giudizio dando atto della riconciliazione avvenuta.
Nel 2021, a seguito di una nuova crisi coniugale, veniva introdotto questo procedimento volto alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Nel ricorso dava atto della elevata conflittualità esistente nella Parte_1
coppia tanto da essere seguiti dai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Si costituiva il convenuto evidenziando come la definitiva rottura dell'unione coniugale fosse dipesa dal fatto che la moglie avesse ricominciato a frequentare il precedente compagno con il quale aveva già avuto un figlio e che, a seguito del
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 04/11/2021 al n. 3025/2021
R.G., promossa con ricorso depositato in data 04/11/2021
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BIANCARDI BEATRICE, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE
AMEDEO 22 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BIANCARDI
BEATRICE
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. MOIETTA CP_1 C.F._2
FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA OGLIO 3 46035 OSTIGLIA
presso lo studio dell'avv. MOIETTA FEDERICA
convenuto E CON L'INTERVENTO
AVV. nominata curatore Controparte_2
speciale del minore Persona_1
Curatrice Speciale
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
01/10/2024 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per : “- venga sentito quale informatore a precisazione Parte_1
sulle relazioni da lui sottoscritte l'educatore Persona_2
- la curatrice speciale precisi oralmente le informazioni circa la
“strumentalizzazione” materna alla luce delle esclusive sue competenze
- vengano sentiti quali informatori a precisazione delle relazioni depositate la
CP_ Dott.sa e la Dott. Tes_1
- venga concessa la rimessione in termini al fine di poter depositare la
documentazione attinente il cambio dei programmi da parte del padre che
avviene di solito e i messaggi denigratori del padre nei confronti della madre,
tutta documentazione formatasi dopo la scadenza dei termini istruttori
- il rinvio dell'udienza ad altra data in presenza al fine di avere un nuovo
monitoraggio da parte di tutti i servizi incaricati.
In subordine parte convenuta precisa le conclusioni come in atti, vinte le spese”
pagina 2 di 12 - per : “La difesa di parte resistente chiede pertanto un CP_1
rinvio del presente procedimento ad altra successiva udienza, possibilmente in
presenza, onde consentire l'integrazione e il completamento dell'istruttoria nel
senso suindicato, richiedendo altresì nelle more la prosecuzione dell'attività di
stretta vigilanza da parte dei Servizi incaricati, del monitoraggio dei rapporti e
delle frequentazioni del minore con entrambi i genitori e i rispettivi compagni
conviventi di questi ultimi, degli interventi già in atto di educativa domiciliare
presso i rispettivi nuclei familiari e i percorsi di supporto alla genitorialità,
disponendo infine la presa in carico del minore da parte della NPI
territorialmente competente ai fini di una valutazione neuropsicologica di
aggiornamento.
In subordine, solo laddove il Giudicante ritenesse comunque la causa matura
per la decisione, come non si crede, il sottoscritto procuratore, nella sua qualità
e veste di procuratore domiciliatario del resistente, signor , CP_1
come in atti generalizzato, precisa le proprie conclusioni come da memoria
integrativa in data 08.04.2022, ritualmente depositata in pari data, da intendersi
in questa sede integralmente richiamate e ritrascritte, richiedendo infine infine
la concessione dei termini per memorie di cui all'art. 190 c.p.c. la concessione dei termini per memorie di cui all'art. 190 c.p.c.”;
- per la Curatrice Speciale: “- affidarsi il minore , vista l'elevata Persona_1
conflittualità tra i genitori, ai Servizi Sociali territorialmente competenti,
mantenendo la collocazione presso la casa della madre;
- disporsi che, stante la collocazione presso la madre, incontri il padre Per_1
almeno 2 pomeriggi/notti la settimana, un fine settimana ogni 15 giorni , due pagina 3 di 12 settimane anche consecutive durante le vacanze estive e qualche giorno durante
le vacanze di Natale e Pasqua - disporsi che entrambi i genitori concorrano al
mantenimento di nella misura che il Tribunale riterrà opportuna;
- Per_1
disporsi la continuazione dell'intervento psicologico sul minore - Persona_1
disporsi la continuazione del monitoraggio e del sostegno dei servizi sociali sui
nuclei familiari di padre e madre per la durata che il Tribunale riterrà
opportuna”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'autorità giudiziaria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto la separazione dal marito esponendo di CP_1
avere le parti inizialmente attivato un primo procedimento di separazione consensuale omologato dal Tribunale nel 2015. Nel 2019 le parti depositavano ricorso per la cessazione degli effetti civili, ma essendosi nel frattempo riconciliati, abbandonavano quel giudizio dando atto della riconciliazione avvenuta.
Nel 2021, a seguito di una nuova crisi coniugale, veniva introdotto questo procedimento volto alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Nel ricorso dava atto della elevata conflittualità esistente nella Parte_1
coppia tanto da essere seguiti dai Servizi Sociali territorialmente competenti.
Si costituiva il convenuto evidenziando come la definitiva rottura dell'unione coniugale fosse dipesa dal fatto che la moglie avesse ricominciato a frequentare il precedente compagno con il quale aveva già avuto un figlio e che, a seguito del
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