Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 24/09/2024, n. 195
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R.G. 127 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 127 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
SEA DREAM ISCHIA SRL (C.F. 06564231212), in persona del legale rappresentante
p.t.,
DI RE FR (C.F. [...]) rappresentati e difesi dell'Avv. Carmine Passaro, domiciliato come in atti
RICORRENTI
E
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA'
SOSTENIBILI-CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI (C.F. 80050720632) rappresentata e difesa dal proprio funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa avverso ordinanza ingiunzione
P a g . 1 | 8 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente
riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 97/2023 del 23/01/2023, notificata il 1.2.2023, con cui il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Napoli ha ingiunto a “SEA
DREAM SRL”, in persona del legale rappresentante, in solido con DI RE
NC, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.682,98 (di cui euro
3672,33 di sanzione e euro 10,65 per le spese di notifica), per la violazione descritta nel processo verbale n. 64/2022, redatto dal personale militare dell'Ufficio Circondariale
Marittimo della Guardia Costiera di Ischia.
Dalla lettura del processo verbale (notificato unitamente all'ordinanza) si evince che il sig. Di FR NC, in qualità di conducente dell'imbarcazione, e la società proprietaria “Sea Dream Ischia srl”, sono stati sanzionati a seguito dell'accertamento effettuato in data 03/08/2022 dalla Guardia Costiera di Ischia a bordo dell'imbarcazione da diporto n.1NA744DX denominata “JOYA”, per essersi resi responsabili della violazione dell'art. 2 commi 1 e 4 del D. Lgs 171/2005 (Codice della Nautica da
Diporto), nonché degli artt. dal 396 al 418 del Codice della Navigazione, sanzionata dall'art. 55 comma 1 del citato d.lgs. n. 171/2005, per essere stato accertato che la predetta imbarcazione, destinata ad altri scopi, veniva impiegata illegittimamente in attività di trasporto passeggeri a titolo oneroso.
In particolare, come riportato nel verbale in atti, l'accertamento effettuato della
Guardia Costiera ha rilevato che l'imbarcazione “JOYA”, abilitata all'esercizio commerciale della locazione e del noleggio, così come indicato sulla “Licenza di
Abilitazione alla Navigazione da Diporto”, e così come si evince contratto di locazione
n. 55 del 02.08.2022 rinvenuto a bordo, stipulato tra la “Ischia Sea Dream S.r.l.” e n. 20 passeggeri, tra cui figurava anche il sig. Di FR, indicato quale persona in possesso della patente nautica e, pertanto, responsabile della conduzione dell'unità, di fatto veniva illegittimamente impiegata nell'attività trasporto passeggeri a titolo oneroso.
P a g . 2 | 8
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- l'Autorità Marittima non ha emesso l'ordinanza ingiunzione nel termine di giorni novanta dalla contestazione, violando la prescrizione di cui all'art. 18 della l.689/1981 in relazione al D.M. 18.4.2003 n. 124 (Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo
1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e ciò determinerebbe la nullità del procedimento e, quindi, della ordinanza-ingiunzione medesima, che va annullata;
- la qualificazione giuridica del contratto, indicato nel verbale redatto dalla
Guardia Costiera quale contratto di trasporto marittimo di persone, al contrario configurerebbe un contratto di locazione;
il contratto di trasporto di persone o di merci, infatti, è caratterizzato dal fatto che il veicolo costituisce il mezzo necessario all'esecuzione dell'obbligazione principale di trasferimento delle persone o delle cose;
il puro e semplice trasferimento, non altro. È evidente che tale attività si svolge per ricavarne un lucro.
Nel caso di specie, invece, non vi è stata, né provata, alcuna attività di trasporto di persone “da porto a porto”;
al contrario, l'unità si utilizza per fini puramente ricreativi (come, ad esempio, le immersioni subacquee), con la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE DI ISCHIA -
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Maddalena
Venezia ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 127 /2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
e vertente
TRA
SEA DREAM ISCHIA SRL (C.F. 06564231212), in persona del legale rappresentante
p.t.,
DI RE FR (C.F. [...]) rappresentati e difesi dell'Avv. Carmine Passaro, domiciliato come in atti
RICORRENTI
E
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA'
SOSTENIBILI-CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI (C.F. 80050720632) rappresentata e difesa dal proprio funzionario delegato
RESISTENTE
OGGETTO: impugnativa avverso ordinanza ingiunzione
P a g . 1 | 8 CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta in atti da intendersi integralmente
riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 97/2023 del 23/01/2023, notificata il 1.2.2023, con cui il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti-Capitaneria di Porto di Napoli ha ingiunto a “SEA
DREAM SRL”, in persona del legale rappresentante, in solido con DI RE
NC, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 3.682,98 (di cui euro
3672,33 di sanzione e euro 10,65 per le spese di notifica), per la violazione descritta nel processo verbale n. 64/2022, redatto dal personale militare dell'Ufficio Circondariale
Marittimo della Guardia Costiera di Ischia.
Dalla lettura del processo verbale (notificato unitamente all'ordinanza) si evince che il sig. Di FR NC, in qualità di conducente dell'imbarcazione, e la società proprietaria “Sea Dream Ischia srl”, sono stati sanzionati a seguito dell'accertamento effettuato in data 03/08/2022 dalla Guardia Costiera di Ischia a bordo dell'imbarcazione da diporto n.1NA744DX denominata “JOYA”, per essersi resi responsabili della violazione dell'art. 2 commi 1 e 4 del D. Lgs 171/2005 (Codice della Nautica da
Diporto), nonché degli artt. dal 396 al 418 del Codice della Navigazione, sanzionata dall'art. 55 comma 1 del citato d.lgs. n. 171/2005, per essere stato accertato che la predetta imbarcazione, destinata ad altri scopi, veniva impiegata illegittimamente in attività di trasporto passeggeri a titolo oneroso.
In particolare, come riportato nel verbale in atti, l'accertamento effettuato della
Guardia Costiera ha rilevato che l'imbarcazione “JOYA”, abilitata all'esercizio commerciale della locazione e del noleggio, così come indicato sulla “Licenza di
Abilitazione alla Navigazione da Diporto”, e così come si evince contratto di locazione
n. 55 del 02.08.2022 rinvenuto a bordo, stipulato tra la “Ischia Sea Dream S.r.l.” e n. 20 passeggeri, tra cui figurava anche il sig. Di FR, indicato quale persona in possesso della patente nautica e, pertanto, responsabile della conduzione dell'unità, di fatto veniva illegittimamente impiegata nell'attività trasporto passeggeri a titolo oneroso.
P a g . 2 | 8
A fondamento dell'opposizione, la parte ricorrente ha dedotto quanto segue:
- l'Autorità Marittima non ha emesso l'ordinanza ingiunzione nel termine di giorni novanta dalla contestazione, violando la prescrizione di cui all'art. 18 della l.689/1981 in relazione al D.M. 18.4.2003 n. 124 (Regolamento recante integrazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo
1994, n. 765, concernente il regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990,
n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e ciò determinerebbe la nullità del procedimento e, quindi, della ordinanza-ingiunzione medesima, che va annullata;
- la qualificazione giuridica del contratto, indicato nel verbale redatto dalla
Guardia Costiera quale contratto di trasporto marittimo di persone, al contrario configurerebbe un contratto di locazione;
il contratto di trasporto di persone o di merci, infatti, è caratterizzato dal fatto che il veicolo costituisce il mezzo necessario all'esecuzione dell'obbligazione principale di trasferimento delle persone o delle cose;
il puro e semplice trasferimento, non altro. È evidente che tale attività si svolge per ricavarne un lucro.
Nel caso di specie, invece, non vi è stata, né provata, alcuna attività di trasporto di persone “da porto a porto”;
al contrario, l'unità si utilizza per fini puramente ricreativi (come, ad esempio, le immersioni subacquee), con la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi