Trib. Brescia, sentenza 07/05/2024, n. 1789
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Testo completo
N. R.G. 13190/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M Pio Presidente dott. C T Giudice Relatore dott. F R Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13190/2022 promossa da:
(C.F. ), residente in Sirmione, viale Matteotti 13, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. A L
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), residente in Via T. Albinoni 524, Desenzano d/G. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI: “previo ogni opportuno accertamento, in via principale, autorizzi il sig. al Parte_1 riconoscimento della figlia, , nata il 13.4.2021. In via istruttoria e ove occorra U Persona_1 biologica per l'esecuzione dei test genetici – ematologici (esame del DNA) sulla persona di e di Parte_1 Per_1
Spese e onorari rifusi in caso di opposizione”.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 250 cpc del 16.11.2022 ha adito il Tribunale per ottenere Parte_1 l'autorizzazione al riconoscimento dello stato di figlia di nata il 13.4.2021;
Persona_1 con decreto datato 27.11.2022 il giudice delegato alla trattazione ed istruzione della causa fissava la prima udienza e concedeva termine di trenta giorni decorrenti dal giorno della notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente per presentare opposizione al riconoscimento;
pagina 1 di 3
con successiva istanza del 16.10.2023 il ricorrente, rilevata la mancata opposizione da parte della madre di
chiedeva al Tribunale di adottare una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante Controparte_1 al riconoscimento;
il ricorso deve essere accolto;
il riconoscimento consiste in una dichiarazione formale che una persona fa dell'esistenza del rapporto biologico di filiazione tra essa dichiarante e un altro soggetto, il quale, in conseguenza di tale dichiarazione, acquista, o può acquistare, lo stato di figlio del dichiarante;
la fattispecie,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M Pio Presidente dott. C T Giudice Relatore dott. F R Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13190/2022 promossa da:
(C.F. ), residente in Sirmione, viale Matteotti 13, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. A L
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), residente in Via T. Albinoni 524, Desenzano d/G. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI: “previo ogni opportuno accertamento, in via principale, autorizzi il sig. al Parte_1 riconoscimento della figlia, , nata il 13.4.2021. In via istruttoria e ove occorra U Persona_1 biologica per l'esecuzione dei test genetici – ematologici (esame del DNA) sulla persona di e di Parte_1 Per_1
Spese e onorari rifusi in caso di opposizione”.
[...]
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 250 cpc del 16.11.2022 ha adito il Tribunale per ottenere Parte_1 l'autorizzazione al riconoscimento dello stato di figlia di nata il 13.4.2021;
Persona_1 con decreto datato 27.11.2022 il giudice delegato alla trattazione ed istruzione della causa fissava la prima udienza e concedeva termine di trenta giorni decorrenti dal giorno della notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente per presentare opposizione al riconoscimento;
pagina 1 di 3
con successiva istanza del 16.10.2023 il ricorrente, rilevata la mancata opposizione da parte della madre di
chiedeva al Tribunale di adottare una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante Controparte_1 al riconoscimento;
il ricorso deve essere accolto;
il riconoscimento consiste in una dichiarazione formale che una persona fa dell'esistenza del rapporto biologico di filiazione tra essa dichiarante e un altro soggetto, il quale, in conseguenza di tale dichiarazione, acquista, o può acquistare, lo stato di figlio del dichiarante;
la fattispecie,
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