Trib. Brescia, sentenza 07/05/2024, n. 1789

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 07/05/2024, n. 1789
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 1789
Data del deposito : 7 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 13190/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. M Pio Presidente dott. C T Giudice Relatore dott. F R Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13190/2022 promossa da:
(C.F. ), residente in Sirmione, viale Matteotti 13, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. A L
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), residente in Via T. Albinoni 524, Desenzano d/G. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO
CONCLUSIONI: “previo ogni opportuno accertamento, in via principale, autorizzi il sig. al Parte_1 riconoscimento della figlia, , nata il 13.4.2021. In via istruttoria e ove occorra U Persona_1 biologica per l'esecuzione dei test genetici – ematologici (esame del DNA) sulla persona di e di Parte_1 Per_1
Spese e onorari rifusi in caso di opposizione”.
[...]

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 250 cpc del 16.11.2022 ha adito il Tribunale per ottenere Parte_1 l'autorizzazione al riconoscimento dello stato di figlia di nata il 13.4.2021;
Persona_1 con decreto datato 27.11.2022 il giudice delegato alla trattazione ed istruzione della causa fissava la prima udienza e concedeva termine di trenta giorni decorrenti dal giorno della notifica del ricorso e del decreto alla parte resistente per presentare opposizione al riconoscimento;

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con successiva istanza del 16.10.2023 il ricorrente, rilevata la mancata opposizione da parte della madre di
chiedeva al Tribunale di adottare una sentenza che tenesse luogo del consenso mancante Controparte_1 al riconoscimento;
il ricorso deve essere accolto;
il riconoscimento consiste in una dichiarazione formale che una persona fa dell'esistenza del rapporto biologico di filiazione tra essa dichiarante e un altro soggetto, il quale, in conseguenza di tale dichiarazione, acquista, o può acquistare, lo stato di figlio del dichiarante;
la fattispecie, ispirata alla tutela del minore, prevede che il giudice decida unicamente valutando se il riconoscimento sia di pregiudizio per il minore o meno: “il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dal padre e dalla madre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente. Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento. Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente il quale, assunta ogni opportuna informazione e disposto l'ascolto del minore, adotta eventuali provvedimenti temporanei e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che la difesa del convenuto non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice adotta i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315 bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figli”; nel caso di specie, nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto anzidetto, la madre non ha fatto opposizione;
ne consegue che il Tribunale non deve delibare sulla corrispondenza all'interesse del minore del riconoscimento paterno, essendo ciò implicito nella mancata opposizione da parte della madre;
il Tribunale non provvede neppure all'ascolto della minore, stante la sua tenera età (3 anni);
a tutela di , tuttavia, si ritiene di dover procedere alla nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c.;
CP_1 il giudizio, infatti, deve proseguire per decidere in ordine all'affidamento, al mantenimento e al cognome paterno, una volta ricevuta la prova dell'avvenuto riconoscimento nelle forme di cui agli artt. 254- 256 c.c.;
ed infatti il provvedimento giudiziale che autorizza il padre al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio si limita ad autorizzare il genitore istante a riconoscere il minore, ma non equivale a riconoscimento, non potendosi escludere affatto che la parte, pur ottenuta l'autorizzazione, non dia corso al riconoscimento, proprio ed anche in ragione delle determinazioni giudiziali in punto di affidamento o di mantenimento, con la conseguenza che le statuizioni adottate, anche eventualmente in via provvisoria, rimarrebbero di fatto prive di effetto, in una situazione di efficacia quiescente rimessa alla volontà discrezionale della parte, situazione non compatibile con l'efficacia propria dei provvedimenti giurisdizionali, oltre a creare una situazione di potenziale pregiudizio per il minore con l'introduzione nella sua vita di una figura che poi non lo riconosce. Ne deriva che nell'interesse superiore del minore a vedersi immediatamente e in modo genuino riconosciuto dal genitore deve procedersi ad autorizzare il riconoscimento con una pronuncia parziale, disponendo la prosecuzione del giudizio in modo da consentire alla parte ricorrente di versare in atti la prova dell'avvenuto riconoscimento e di adottare poi, espletati, se del caso, i necessari accertamenti, tutti i provvedimenti ex art. 315-bis e 262 c.c., come previsto dall'art. 250 comma 2 ultimo capoverso c.c., introdotto dalla Legge 219/2012. (Tribunale Milano, 16/04/2014);
ritenuto infine necessario dare incarico ai Servizi Sociali affinché si adoperino per consentire l'instaurazione di una relazione tra e il padre;
CP_1
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