Trib. Como, sentenza 24/09/2024, n. 200
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Testo completo
n. 639/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 639/2021 r.g. promossa da:
FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI S.P.A. (C.F. 08162460151), con il patrocinio dell'avv. MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' e dell'avv. MENICATTI ANNA
RICORRENTE contro
DO OL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ARNO'
DO
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/9/2021, Ferrovie Nord Milano Autoservizi S.p.A. conveniva in giudizio
DO LE, “operatore di esercizio” alle sue dipendenze, per far accertare la legittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, adottata il 10/6/2021 per aver il giorno 8/6/2021 intorno alle ore 10.50, lasciato l'autobus n. 612, a lui assegnato per l'espletamento del turno n. S320, incustodito e con le chiavi inserite nel quadro acceso, fuori dal perimetro del deposito di Solbiate Comasco, in sosta nella fermata di via Cesare Battisti n. 49, trattandosi di comportamento riconducibile alla condotta di cui all'art. 42 R.D. 148/1931 che prevede la sospensione dello stipendio e dal servizio per “mancanze (…) da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio”, confermata dal successivo art. 48.
Chiedeva in subordine, qualora fosse stata ritenuta la non proporzionalità della sanzione disciplinare, di applicare la minore e/o diversa sanzione ritenuta legittima e di giustizia oppure, in caso di accertamento del superamento dei massimi edittali di legge e/o di contratto della sanzione già irrogata, di ricondurla nei limiti edittali ritenuti di giustizia.
Si costituiva DO OL che contestava la sanzione della sospensione, prevista dall'art. 42 allegato A del R.D. 148/1931 e dall'art 66 punto 4) lett. c) CCNL 1976 Autoferrotranvieri solo quando la condotta del dipendente aveva creato delle irregolarità nel servizio o potevano derivare danni non rilevanti alla sicurezza del servizio, eventualità da escludere nel suo caso, perché il mezzo era
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parcheggiato a motore spento a un capolinea e per movimentare un bus di linea, erano necessarie delle conoscenze specifiche, completamente diverse da quelle di un normale automobilista, di cui erano a conoscenza solo i conducenti, i meccanici e il personale di un'azienda di trasporti.
Deduceva inoltre, di aver seguito le indicazioni del MPG - mansionario del personale di guida, che al punto 10.9 riferito ai “capolinea, autostazioni e coincidenze” sia quelle date da sempre agli autisti dai superiori, che prevedevano di lasciare la chiave nel quadro del bus, per consentire eventualmente a un collega, con il mezzo non funzionante, di poterlo prendere, oppure di intervenire anche in assenza dell'autista, in caso di incendio del mezzo in sosta.
Lamentava inoltre, la mancata istituzione del Consiglio di disciplina, previsto dall'allegato A del R.D.
148/1931, quale organo competente a esaminare i ricorsi dei lavoratori in materia disciplinare, in quanto la LR Lombardia 1/2000 che aveva soppresso le funzioni amministrative, svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale, non aveva soppresso i Consigli di disciplina in quanto tali.
Eccepiva infine, l'inammissibilità della domanda subordinata di applicazione da parte del giudice della minore e/o diversa sanzione ritenuta legittima e di giustizia, prevista solo nel rapporto di pubblico impiego
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 639/2021 r.g. promossa da:
FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI S.P.A. (C.F. 08162460151), con il patrocinio dell'avv. MORPURGO CLAUDIO DANIELE MOSE' e dell'avv. MENICATTI ANNA
RICORRENTE contro
DO OL (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. ARNO'
DO
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13/9/2021, Ferrovie Nord Milano Autoservizi S.p.A. conveniva in giudizio
DO LE, “operatore di esercizio” alle sue dipendenze, per far accertare la legittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni, adottata il 10/6/2021 per aver il giorno 8/6/2021 intorno alle ore 10.50, lasciato l'autobus n. 612, a lui assegnato per l'espletamento del turno n. S320, incustodito e con le chiavi inserite nel quadro acceso, fuori dal perimetro del deposito di Solbiate Comasco, in sosta nella fermata di via Cesare Battisti n. 49, trattandosi di comportamento riconducibile alla condotta di cui all'art. 42 R.D. 148/1931 che prevede la sospensione dello stipendio e dal servizio per “mancanze (…) da cui avrebbe potuto derivare danno alla sicurezza dell'esercizio”, confermata dal successivo art. 48.
Chiedeva in subordine, qualora fosse stata ritenuta la non proporzionalità della sanzione disciplinare, di applicare la minore e/o diversa sanzione ritenuta legittima e di giustizia oppure, in caso di accertamento del superamento dei massimi edittali di legge e/o di contratto della sanzione già irrogata, di ricondurla nei limiti edittali ritenuti di giustizia.
Si costituiva DO OL che contestava la sanzione della sospensione, prevista dall'art. 42 allegato A del R.D. 148/1931 e dall'art 66 punto 4) lett. c) CCNL 1976 Autoferrotranvieri solo quando la condotta del dipendente aveva creato delle irregolarità nel servizio o potevano derivare danni non rilevanti alla sicurezza del servizio, eventualità da escludere nel suo caso, perché il mezzo era
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parcheggiato a motore spento a un capolinea e per movimentare un bus di linea, erano necessarie delle conoscenze specifiche, completamente diverse da quelle di un normale automobilista, di cui erano a conoscenza solo i conducenti, i meccanici e il personale di un'azienda di trasporti.
Deduceva inoltre, di aver seguito le indicazioni del MPG - mansionario del personale di guida, che al punto 10.9 riferito ai “capolinea, autostazioni e coincidenze” sia quelle date da sempre agli autisti dai superiori, che prevedevano di lasciare la chiave nel quadro del bus, per consentire eventualmente a un collega, con il mezzo non funzionante, di poterlo prendere, oppure di intervenire anche in assenza dell'autista, in caso di incendio del mezzo in sosta.
Lamentava inoltre, la mancata istituzione del Consiglio di disciplina, previsto dall'allegato A del R.D.
148/1931, quale organo competente a esaminare i ricorsi dei lavoratori in materia disciplinare, in quanto la LR Lombardia 1/2000 che aveva soppresso le funzioni amministrative, svolte dalla Regione, concernenti la nomina dei consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale, non aveva soppresso i Consigli di disciplina in quanto tali.
Eccepiva infine, l'inammissibilità della domanda subordinata di applicazione da parte del giudice della minore e/o diversa sanzione ritenuta legittima e di giustizia, prevista solo nel rapporto di pubblico impiego
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