Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 77

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cagliari, sentenza 14/01/2025, n. 77
Giurisdizione : Trib. Cagliari
Numero : 77
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

R.G. N. 1634/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1634 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi per
l'anno 2024, promosso da:
, nata a [...] il [...] CF: , ed ivi Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Rossana Palmas che la rappresenta
e difende per procura speciale,
Ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], CF: ed elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Roberto Zedda che lo rappresenta e difende per
procura speciale,
Resistente

Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica
Intervenuto per legge
^^^^^^^^^^^^^^
La causa è rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia l'I.ll.mo Tribunale così disporre:
a) il minore viene affidato ad entrambi i genitori e continuerà a vivere con la madre Persona_1 che, pertanto, viene concordemente individuata quale genitore “collocatario” anche ai fini del domicilio del minore;

b) il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio previo accordo con la madre da CP_1 Per_1
stabilirsi anticipatamente e compatibilmente con i turni lavorativi della stessa le cui eventuali variazioni - non appena a lei note- verranno espressamente comunicate al Sig. dalla Signora CP_1
per procedere poi alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio secondo le Pt_1
modalità di seguito indicate: quando la sig.ra svolgerà il proprio turno lavorativo la mattina Pt_1
il minore starà con il padre e la sera con la madre;
se il turno dovesse essere pomeridiano il piccolo starà con la madre la mattina ed il pomeriggio con il padre;
se il turno della Per_1 Pt_1

coincidesse invece con la notte il figlio pernotterà con il padre che lo terrà anche la mattina seguente o lo accompagnerà a scuola (o al servizio scuolabus) nei periodi di frequentazione, e così di seguito a seconda dei turni della Nei giorni di riposo della il minore starà Pt_1 Pt_1
pertanto con la madre, fatta salva la permanenza presso il padre nella mattina immediatamente successiva al turno notturno come sopra stabilito.
c) Nel fine settimana i genitori si alterneranno nel tenere presso il minore compatibilmente con la turnazione lavorativa della e sempre salvo diverso preventivo accordo tra di essi;
Pt_1

d) durante le festività natalizie – con turnazione di anno in anno – si alterneranno nel tenerlo
l'uno la notte della Vigilia e la giornata del Natale e l'altro il Capodanno ed il 1° giorno del
Nuovo Anno;

e) in occasione delle festività pasquali i genitori si
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi