Trib. Ascoli Piceno, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno dal Giudice dott. Annalisa Giusti, riguarda un'opposizione a un decreto ingiuntivo. L'opponente contestava la legittimazione attiva della parte opposta, Spring SPV s.r.l., sostenendo che il contratto di prestito presentasse indeterminatezza in merito agli interessi e al regime di capitalizzazione, violando le disposizioni del Codice Civile e del Testo Unico Bancario. In particolare, l'opponente richiedeva l'accertamento della nullità delle clausole relative agli interessi e la revoca del decreto ingiuntivo.
Il Giudice, dopo aver esaminato le eccezioni sollevate, ha rigettato l'opposizione, affermando che la parte opposta aveva dimostrato la propria legittimazione attiva attraverso la produzione di documentazione adeguata, inclusa la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti. Inoltre, il Giudice ha ritenuto che il contratto di mutuo fosse conforme ai requisiti legali, evidenziando che la variabilità del tasso d'interesse non comportasse indeterminatezza contrattuale. La sentenza ha quindi confermato la validità del decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alle spese di lite.
Il Giudice, dopo aver esaminato le eccezioni sollevate, ha rigettato l'opposizione, affermando che la parte opposta aveva dimostrato la propria legittimazione attiva attraverso la produzione di documentazione adeguata, inclusa la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti. Inoltre, il Giudice ha ritenuto che il contratto di mutuo fosse conforme ai requisiti legali, evidenziando che la variabilità del tasso d'interesse non comportasse indeterminatezza contrattuale. La sentenza ha quindi confermato la validità del decreto ingiuntivo, condannando l'opponente alle spese di lite.
Sul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 623/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2023 promossa da:
SE IN (cf [...]) nato a [...] il [...] ed ivi res.te in via dell'Industria n. 5 rapp.to e difeso dall'Avv. Carlo Sangermani Ritella
Opponente
Contro
Spring SPV s.r.l., - costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00
i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, e per essa, Prelios Credit Solutions
S.p.A., con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lo
Giudice
Opposta
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l' udienza in data 27.9.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il Sig. SE SP proponeva opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 93/2023 – R.G.218/2023 emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 09.02.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, nella sua veste di fideiussore dalla SP GI e OM SE srl, in favore di Spring SPV s.r.l. la somma di €
384.848,20 oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura, a titolo di somma non pagata in forza di contratto di prestito aziendale concluso tra la predetta società e la Banca Popolare di Lanciano
e NA (poi Bper Banca spa).
A fondamento della spiegata opposizione deduceva:
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- La carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
- che il finanziamento de quo è caratterizzato dal sistema di ammortamento caratterizzato da un tasso variabile ottenuto addizionando lo spread del 2,5% al parametro Euribor 6 mesi base 365,
e che prevede una rata fissa composta da una quota capitale ed una quota interesse, con la conseguenza che si possono sviluppare piani di ammortamento alternativi producenti quantità di interessi diversi, a seconda del regime di capitalizzazione adoperato, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, cagionata dalla carenza di accordo sul regime di capitalizzazione da applicare al contratto;
- che la mancata pattuizione per iscritto del regime di capitalizzazione (con l'indicazione in contratto del solo tasso) produce la carenza di forma scritta imposta dall'art. 1284 terzo comma
c.c. e dall'art. 117 quarto comma del Tub.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, negata la provvisoria esecutorietà del decreto, nel merito e non solo ove accertata la titolarità del credito in capo all'opposta:
1) accertare e dichiarare, con riferimento ai contratti dedotti dall'opposta a sostegno del credito azionato, la nullità delle clausole determinative degli interessi per violazione dell'art. 117 Tub comma 4 nonché dell'art. 1346 c.c.;
2) per l'effetto, visto anche l'art. 1419 c.c. rideterminare la contabilità tra le parti accertando e dichiarando il dovere di resa del capitale erogato corredato dei soli interessi sostitutivi ex art. 117 comma 7 del Tub, detratto quanto percepito dal mutuante o dal cessionario in sede fallimentare;
3) revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi nei confronti del difensore accertando antistatario.”
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il procedimento, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione e disposta la mediazione obbligatoria, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 27.9.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta per mancata prova della titolarità del credito, dovendosi al proposito evidenziare che detta eccezione non risulta tardivamente proposta, come pure sostenuto dall'opposta, atteso che la negazione da parte del
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convenuto (odierno opponente – convenuto in senso sostanziale) della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando, altresì ,che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva
o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza24 febbraio – 21 giugno 2016, n. 12729).
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare
l'accoglimento della domanda.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che "la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare". Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951;
cfr. recentemente anche
Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, l'opponente ha sottoposto a seria contestazione la titolarità del diritto di controparte sin dall'atto introduttivo. Il contegno processuale dell'opponente, teso ad evidenziare l'assenza di prova della cessione del credito azionato, è incompatibile con il riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto
e ben consente di scrutinare la questione nel merito.
Sul punto, in linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n.
385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 623/2023 promossa da:
SE IN (cf [...]) nato a [...] il [...] ed ivi res.te in via dell'Industria n. 5 rapp.to e difeso dall'Avv. Carlo Sangermani Ritella
Opponente
Contro
Spring SPV s.r.l., - costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale € 10.000,00
i.v., con sede legale in Conegliano (TV), Via Vittorio Alfieri 1, e per essa, Prelios Credit Solutions
S.p.A., con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Lo
Giudice
Opposta
CONCLUSIONI: Come da note scritte per l' udienza in data 27.9.2024
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il Sig. SE SP proponeva opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 93/2023 – R.G.218/2023 emesso dal Tribunale di
Ascoli Piceno in data 09.02.2023, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, nella sua veste di fideiussore dalla SP GI e OM SE srl, in favore di Spring SPV s.r.l. la somma di €
384.848,20 oltre gli interessi come da domanda e le spese di procedura, a titolo di somma non pagata in forza di contratto di prestito aziendale concluso tra la predetta società e la Banca Popolare di Lanciano
e NA (poi Bper Banca spa).
A fondamento della spiegata opposizione deduceva:
pagina 1 di 10
- La carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
- che il finanziamento de quo è caratterizzato dal sistema di ammortamento caratterizzato da un tasso variabile ottenuto addizionando lo spread del 2,5% al parametro Euribor 6 mesi base 365,
e che prevede una rata fissa composta da una quota capitale ed una quota interesse, con la conseguenza che si possono sviluppare piani di ammortamento alternativi producenti quantità di interessi diversi, a seconda del regime di capitalizzazione adoperato, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, cagionata dalla carenza di accordo sul regime di capitalizzazione da applicare al contratto;
- che la mancata pattuizione per iscritto del regime di capitalizzazione (con l'indicazione in contratto del solo tasso) produce la carenza di forma scritta imposta dall'art. 1284 terzo comma
c.c. e dall'art. 117 quarto comma del Tub.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, negata la provvisoria esecutorietà del decreto, nel merito e non solo ove accertata la titolarità del credito in capo all'opposta:
1) accertare e dichiarare, con riferimento ai contratti dedotti dall'opposta a sostegno del credito azionato, la nullità delle clausole determinative degli interessi per violazione dell'art. 117 Tub comma 4 nonché dell'art. 1346 c.c.;
2) per l'effetto, visto anche l'art. 1419 c.c. rideterminare la contabilità tra le parti accertando e dichiarando il dovere di resa del capitale erogato corredato dei soli interessi sostitutivi ex art. 117 comma 7 del Tub, detratto quanto percepito dal mutuante o dal cessionario in sede fallimentare;
3) revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi nei confronti del difensore accertando antistatario.”
Si costituiva l'opposta che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il procedimento, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività dell'ingiunzione e disposta la mediazione obbligatoria, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 27.9.2024, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta per mancata prova della titolarità del credito, dovendosi al proposito evidenziare che detta eccezione non risulta tardivamente proposta, come pure sostenuto dall'opposta, atteso che la negazione da parte del
pagina 2 di 10
convenuto (odierno opponente – convenuto in senso sostanziale) della legittimazione sostanziale costituisce una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia ancora formato un giudicato interno, ovviamente), precisando, altresì ,che il giudice dagli atti può rilevare anche d'ufficio la carenza della titolarità attiva
o passiva del diritto sostanziale che è oggetto del processo. (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza24 febbraio – 21 giugno 2016, n. 12729).
La titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare e qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare
l'accoglimento della domanda.
La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che "la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare". Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall'articolazione di difese incompatibili con la contestazione della altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (così Cass., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951;
cfr. recentemente anche
Cassazione civile, 20/05/2020, n. 9253). Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l'altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza, e che il Giudice può rilevarla d'ufficio anche in assenza di esplicite contestazioni in tal senso (cfr. capi 64-65 della sentenza Cass. Sez. Un. 16/2/2016 cit.).
Nel caso di specie, l'opponente ha sottoposto a seria contestazione la titolarità del diritto di controparte sin dall'atto introduttivo. Il contegno processuale dell'opponente, teso ad evidenziare l'assenza di prova della cessione del credito azionato, è incompatibile con il riconoscimento dell'altrui titolarità del diritto
e ben consente di scrutinare la questione nel merito.
Sul punto, in linea generale, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre 1993, n.
385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
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