Trib. Roma, sentenza 09/12/2024, n. 12598
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice Daniela Bracci
All'udienza del 9 dicembre2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I Grado iscritta al N. 11013/2024 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, E , parti ricorrenti con il Parte_5 Parte_6 Parte_7
patrocinio degli avv.ti Elisa Bonciani e Rosalia Mangano
contro
:
in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio degli avv.ti. Arturo Controparte_1
Maresca e Oriana Di Girolamo nonché in persona del l.r.p.t., parte resistente con il patrocinio dell'avv. Maria Carla Attanasio CP_2
OGGETTO: retribuzione e ferie
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.03.2024, gli istanti adivano il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedendo di accertare e dichiarare, previa disapplicazione delle specifiche clausole della contrattazione collettiva che ne escludevano il conteggio (art. . 30 punto 6 ccnl 2016 art. 77 punti 1.7 e 2.4 CCNL
2016;
- art. 14 punto 3 Contratto Aziendale;
art. 31 Contratto Aziendale Contrattazione collettiva
2012: - art. 31 punto 6 CCNL 2016;- art. 77 punti 1.7 e 2.4 del CCNL 2016;
art. 14 punto 3 Contratto
Aziendale;
- art. 31 del Contratto Aziendale ;Contrattazione collettiva 2003: art. 25 punto 6 CCNL
2003;
- art. 72 punti 1.7 e 2.4 CCNL 2003;
- art. 15 punto 3 Contratto Aziendale ;
art. 34 Contratto
Aziendale), il diritto dei ricorrenti al computo nella retribuzione spettante per i giorni di ferie: 1) dell'Indennità di Utilizzazione Professionale variabile;
2) dell'IUP giornaliera (esclusa IUP assenze, cod. voce 792);
3) dell'indennità lavoro notturno;
4) dell'indennità lavoro domenicale;
5) dell'indennità
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lavoro festivo e paga giornaliera per lavoro festivo non recuperato;
5) del compenso per assenza dalla residenza;
6) del compenso per lavoro straordinario (esclusi codici 288, 289 e 290);
7) dell' indennità diverse (flessibilità di orario e indennità per PdM Cargo/provvigioni per vendita titoli di viaggio e indennità vetture eccedenti);
per l'effetto chiedevano di condannare la convenuta al CP_1 pagamento in favore dei ricorrenti, a titolo di retribuzione loro dovute per i periodi di ferie: € 16.573,34 per (periodo aprile 2008/dicembre 2023), € 4.673,21 per (periodo da Parte_1 Parte_2 dicembre 2017 a dicembre 2023), € 15.614,59 per (periodo da luglio 2007 a dicembre Parte_8
2023), € 4.661,1 per (periodo da febbraio 2015 a settembre 2022), € 6.514,18 per Parte_4
(da febbraio 2015 a dicembre 2023), € 18.866,38 per (da luglio 2007 Parte_5 Parte_6
a dicembre 2023), € 14.711,04 per (da luglio 2007 a dicembre 2023), oltre gli Parte_7
accessori di legge;
chiedevano altresì di condannare altresì , per le somme e i periodi indicati, CP_1
al ricalcolo e alla conseguente regolarizzazione delle quote del tfr dei ricorrenti;
di condannare inoltre
alla conseguente regolarizzazione contributiva per il periodo indicato e, nella misura in cui il CP_1
CP_ diritto al versamento dei contributi fosse ritenuto prescritto, al versamento all' della riserva matematica finalizzata alla costituzione della rendita vitalizia reversibile di cui all'art. 13 l. n. 1338/62, con riserva di richiedere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c.
Deducevano di essere dipendenti ed ex dipendenti di con mansione di Capotreno/Capo CP_1
servizio treno;
di fare parte/aver fatto parte del personale mobile, le cui prestazioni si sviluppavano nell'arco delle 24 ore, per 365 giorni l'anno, comprese domeniche e festivi;
che i loro turni di lavoro non erano cadenzati e potevano iniziare e terminare a qualunque ora del giorno e della notte, perché collegati alla marcia dei treni e alle tratte in assegnazione;
che la durata delle loro prestazioni e dei riposi giornalieri o settimanali era soggetta a notevole variabilità;
che una quota importante della loro retribuzione era costituita da indennità supplementari o integrative (c.d. competenze accessorie) che, avevano il doppio scopo di compensare i disagi del lavoro svolto e di incentivare la permanenza in un'attività che comportava rischi e maggiori sacrifici rispetto a lavori con orari regolari, diurni e/o feriali;
che le indennità rivendicate rientravano nella normale retribuzione percepita nelle giornate di presenza in servizio e intrinsecamente collegate all'esecuzione dei compiti incombenti agli stessi ricorrenti in base al contratto di lavoro;
che le predette indennità, pur essendo strettamente connesse alla qualità intrinseca della mansione espletata dai ricorrenti, non erano state calcolate dalla convenuta nella base di computo della retribuzione dei giorni di ferie godute dai ricorrenti;
di essere stati illegittimamente privati della retribuzione dovuta nella sua interezza nei periodi di godimento delle ferie;
di avere diritto alle differenze retributive come indicate nei conteggi allegati. Svolte articolate
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considerazioni in diritto e richiamata la giurisprudenza unionale, concludevano chiedendo al GL
l'accoglimento della domanda con il favore delle spese di lite.
Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio che chiedeva il rigetto della domanda;
in CP_1 subordine eccepiva sia l'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., sia l'erroneità dei conteggi allegati al ricorso. Svolte articolate considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda.
CP_ L' si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo il rigetto della domanda per i periodi contributivi prescritti.
All'udienza del 9 dicembre 2024, previo esame delle note autorizzate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ex art. 429 co. 1 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
OSSERVA LA GIUDICE che il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Con specifico riferimento all'incidenza sulla retribuzione feriale delle voci retributive variabili, i giudici di legittimità hanno affermato il principio della tendenziale omogeneità tra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore.
Esaminando il quadro normativo e giurisprudenziale europeo, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3°, Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite";
art. 2109, comma 2°, cod. civ.: il prestatore di lavoro ha diritto "ad un periodo annuale di ferie retribuite";
art. 10 d.lgs. n. 66 del
2003, ratione temporis applicabile: "... il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane"), sia in quello dell'Unione (art. 7 Direttiva n.
2003/88/CE). Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'art. 7 della citata Direttiva, intitolato
"Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22;
del 29 Per_1 Per_2
Per_ Per_ novembre 2017, , C214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). L'art.
31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e ferie annuali retribuite". Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere
pagina 3 di 17 considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del
20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata);
ad esso non si può derogare Per_5
e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60;
del 15 settembre CP_3
2011, MS e altri, C-155/10, punto 26;
del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo
1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e 4 salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di
Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e Persona_6
altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria