Trib. Siracusa, sentenza 09/01/2025, n. 14
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Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 342/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Nigro
Ricorrente
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Vetere del Foro di Massa
Resistente
OGGETTO: lavoro subordinato e differenze retributive.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver svolto attività Parte_1
lavorativa alle dipendenze della società con contratto di lavoro a tempo CP_1
indeterminato a tempo parziale orizzontale, con la qualifica professionale di conducente di autocarro, dal 3.04.2018 sino al 31.01.2021, data in cui, per continui contrasti con l'azienda in materia di tutela dei diritti dei lavoratori e di sicurezza sui luoghi di lavoro, era stato costretto a dare le dimissioni;
- che, in sulla base della pregressa attività lavorativa svolta, il
era creditore della della somma di € 23.899,00 a titolo di differenze Pt_1 CP_1 retributive, come meglio specificata in dettaglio nell'allegata relazione di consulenza, di cui
€ 15.613,00 per differenze indennità di trasferta, € 15.613,00 per differenze lavoro straordinario, €.1.455,00 per ferie non godute e € 1.156,00 a titolo di TFR;
- che le attività svolte dal lavoratore nell'ambito della trattandosi di società operante in Controparte_1
materia di rifiuti, quindi sottoposta a stringenti controlli pubblici, erano ricostruibili e desumibili al dettaglio attraverso i numerosi formulari che la stessa per legge era obbligata a tenere e che per tale ragione era possibile ricostruire al minuto i tempi di lavoro di ciascun dipendente impegnato in azienda, con perfetta specificazione dei luoghi e delle tempistiche
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delle prestazioni lavorative rese, oltre che sulla scorta del giornale presenze conservato dal lavoratore e dalle schede cronotachigrafiche;
- che i numerosi tentativi di addivenire ad un bonario componimento della vicenda, comprensivi anche di apposita richiesta di mediazione rivolta all'Ispettorato del Lavoro oltre che a controparte, erano rimasti privi di riscontro.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di “ritenere e dichiarare il diritto del lavoratore alla percezione delle reclamate differenze retributive, e per gli effetti condannare, a tale titolo, controparte al pagamento della somma di €.
23.899,00 ovvero a quella maggiore o minore somma che emergerà in corso di causa, anche connessa ad un eventuale diverso inquadramento lavorativo, oltre accessori del credito”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la (in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore), la quale contestava il ricorso e ne chiedeva il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto, deducendo: - preliminarmente, la genericità ed erroneità dei conteggi elaborati ed acclusi al ricorso dal consulente di parte, poiché redatti su parametri retributivi e criteri di calcolo errati, in assenza dei fatti costitutivi e delle ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa, oltre che elaborati senza tener conto del contratto di lavoro in essere e del relativo Accordo Sindacale di Secondo Livello stipulato;
- che, invece, dall'analisi dell'Accordo Integrativo Aziendale di Secondo Livello (sottoscritto in data
06.11.2018 dalle parti Responsabile Sindacale Regionale FILT-CGIL, Controparte_1
RSA Casaccio Salvatore, nonché in presenza dello stesso lavoratore ), dei Parte_1
Formulari di carico e scarico relativi ai trasporti effettuati da nel periodo Parte_1
in esame, nonché delle buste paga del lavoratore, emergevano circostante recisamente difformi rispetto a quanto affermato nella relazione del consulente di parte attrice (rag.
[...]
);
- che, difatti, il ricorrente era stato alle dipendenze della Persona_1 CP_1
con la mansione di conducente dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti
[...] dall'impianto Sicula di Lentini (Sr) all'impianto Ciprogest di Termini Imerese (Pa) e che il tragitto stradale dal medesimo effettuato per l'esecuzione del servizio era esclusivamente autostradale;
- che dai fogli di calcolo predisposti, contrariamente a quanto affermato dal consulente di parte ricorrente, contenenti tutti i dati relativi all'attività svolta, si evinceva indiscutibilmente l'esatto ed effettivo orario lavorativo che veniva effettuato da Parte_1
e che in nessun caso la media delle ore giornaliere superava quella prevista dal
[...]
contratto nazionale e, quindi, quelle regolarmente retribuite;
- che l'Accordo Integrativo
Aziendale di Secondo Livello aveva l'obiettivo di quantificare le ore di attesa presso gli impianti di carico e scarico forfetizzandole, in termini di emolumento mensile, per poi corrisponderle al dipendente in busta paga sotto la voce di “indennità di trasferta” così come
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puntualmente denominata nel contratto integrativo de quo;
- che, dunque, in sostanza, anziché quantificare le eventuali ore straordinarie maturate nei giorni feriali, in accordo con i dipendenti e con i sindacati, si riconosceva (al lavoratore) un bonus giornaliero denominato appunto “indennità di trasferta”, assegnato con specifiche modalità collegate agli orari ed alla tipologia di servizio (se il dipendente effettuava durante una giornata feriale un orario compreso tra le 6 e le 18 ore, gli veniva riconosciuta l'indennità di trasferta pari ad € 30,00, mentre se effettuava un orario compreso tra le 18 e le 24 ore l'indennità era pari a €