Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/12/2024, n. 145
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
Francesco CAMPAGNA -Giudice Est.
Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 2556 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 05.12.2024, promosso da
(cod. fisc.: , nato a [...] il [...]), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Alice Madonia, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via G. Spagnolio 3/H, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...] il [...]), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'avv.ta Francesca Panuccio Dattola, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Pietro Foti n. 1, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato in data 18.09.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria in data 09.08.2014;
-considerato che con decreto del 10.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 05.12.2024 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 30.11.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 co. 3, 473 bis 12, co. 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario
Reggio Calabria in data 09.08.2014;
b) dal matrimonio è nato un figlio: Per_1
(22.12.2015), minorenne;
c) con decreto di omologa n. 169/2023 del 14.07.2023 (dep. il
17.07.2023) il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale
consensuale tra i coniugi dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale in data
01.06.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e, comunque, dalla comparizione degli stessi davanti al
Presidente del Tribunale in data 01.06.2023 che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge
01.12.1970