Trib. Chieti, sentenza 03/01/2025, n. 1

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Chieti, sentenza 03/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Chieti
Numero : 1
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sofia Nanni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 493/2023 promossa da:
INTESA PER OM ZK Srl (C.F. 02217080692), in persona del legale rappresentante pro-tempore
Fiore Stefano, con sede in Poggiofiorito (CH) ed elettivamente domiciliata in Chieti alla via R.Lanciani
26 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Pennetta

ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
ITELYUM SEA FVG S.R.L. (Codice Fiscale/P.IVA 00117070326), con sede legale in Trieste, via
Caboto nn.19/11, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, via Podgora n. 12/b presso lo studio dell'avv. . Stefania Fiore del Foro di Milano
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: promessa di pagamento -ricognizione di debito.

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza di precisazione delle conclusioni e discussione.

pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a D.I. la Intesa per MA ZK S.r.l. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Chieti Itelyum SEA FVG S.r.l. contestando il D.I. opposto chiedendone la declaratoria di nullità e/o la revoca al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“1.= preliminarmente, accertato il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto: 2.= in subordine … comunque, revocare il decreto ingiuntivo, rilevato che gli interessi di mora, già conteggiati nella somma ingiunta, e quelli ulteriori, come da domanda, non sono dovuti avendo agito, la presunta ricorrente, per la restituzione di un importo in precedenza corrisposto alla resistente …”.
A fondamento della sua domanda deduceva quanto segue:
- In via preliminare, che la Itelyum Sea FVG srl non ha dato prova dell'avvenuta fusione con la
Sea Service S.r.l. poichè dalla visura camerale prodotta dalla controparte non si evince in alcun modo la dedotta fusione per incorporazione della Sea Service srl.
- Nel merito, sosteneva che gli interessi moratori non sono dovuti essendo già stati conteggiati
nella somma ingiunta, avendo la ricorrente agito per la restituzione di una somma versata a titolo di anticipo sul prezzo di vendita;
a ciò aggiungeva che nella stessa scrittura privata del
25.7.22 (doc.n. 3) le parti si erano accordate per la restituzione dell'acconto con il pagamento degli interessi legali dal 1.12.2020 al saldo.
La Itelyum Sea FVG srl si costituiva in giudizio ribadendo la sussistenza della sua legittimazione attiva
a richiedere il D.I. opposto e tutti gli importi ingiunti ivi riportati.
La convenuta opposta sosteneva nel suo interesse quanto appresso:
Per quanto concerne il difetto di legittimazione attiva eccepito dall'opponente affermava:
- che l'originaria creditrice dell'opponente era la Sea Service Srl così come provato dalla scrittura
privata del 25.7.2022 in atti;

- che a seguito della fusione per incorporazione della Sea Service srl stipulato con rogito del
16.12.2022 nello studio Notarile associato Mariconda-Chiantini si formava altra società con nuovo statuto e nuova denominazione sociale (quella della ricorrente)”;

- che dell'avvenuta fusione per incorporazione e costituzione della società odierna resistente veniva data comunicazione a tutti i soggetti con cui le società interessate dall'operazione finanziaria erano in rapporti economici;

- che nel caso di fusione per incorporazione vige il disposto di cui all'art. art. 2504 bis c.c. : “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle
pagina 2 di 7
società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”;

- che già la sola documentazione offerta nel giudizio è di per sé più che sufficiente per comprovare la legittimazione attiva dell'odierna resistente a richiedere e ottenere il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito sosteneva a fondamento delle sue ragioni:
- che la restituzione della somma ingiunta è dovuta per la mancata consegna da parte opponente di un autocarro marca MA per il cui acquisto la Sea Service srl aveva dato un acconto, precisamente la somma di euro 15.738,00;

- che le parti facevano un accordo transattivo con scrittura privata del 25.7.2022 per la restituzione dell'acconto versato oltre alla somma di euro 207,03 per interessi maturati dal 1.12.2020 al 15.1.2023 a saldo e transazione di ogni pretesa della Sea Service srl mediante n. 6 rate mensili;

- che l'opponente
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi