Trib. Massa, sentenza 06/11/2024, n. 258
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Successivamente all'udienza del 06/11/2024, alle ore 12.30 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. NESCA GIUSEPPINA per la parte ricorrente e l'Avv.
BENEDETTI PIETRO per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP TT.SS Persona_1
che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione. I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed
a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata. Il Giudice dà atto di aver aperto la busta sigillata contenente le scritture di comparazione ai fini dello studio e della decisione della causa.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza steSS mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
L'avv. Nesca si riporta ai propri atti e scritti difensivi. L'avv. Benedetti contesta la richiesta di ctu contabile , peraltro gli importi non sono contestati nei termini come rilevato dal giudice all'udienza del 1/03/2023 e in ordine alla busta paga di gennaio 2022 evidenzia che si è trattato di un mero refuso e che gli importi di cui al decreto ingiuntivo sono corretti;
contesta la richiesta di controparte di condanna ex art. 96 cpc. Sulla paventata segnalazione all'Ispettorato del Lavoro è stato solo un rilevo effettuato a seguito delle contestazioni di controparte.
1
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura . Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore
12.50.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice TT.SS Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 748 /2022 promoSS da:
assistito dall'Avv. Parte_1
NESCA GIUSEPPINA
CONTRO
assistito dall'Avv. BENEDETTI PIETRO Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/12/2022 la ditta
[...]
proponeva opposizione al Parte_2 decreto ingiuntivo promosso dal lavoratore n. Controparte_1
2
186/2022 (R.G. n.581/2022) con cui era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 25.068,73, oltre rivalutazione monetaria ed interessi e a titolo di differenze retributive maturate per l'attività svolta alle dipendenze della ditta opponente in virtù di tre distinti contratti di lavoro (dal 04/04/2018 al 11/12/2018, dal 23/10/2019 al
24/12/2019, dal 02/03/2020 al 01/06/2022).
Parte opponente contestava l'entità degli importi eccependo che il lavoratore non aveva indicato i criteri utilizzati per la quantificazione delle somme oggetto del decreto ingiuntivo;
che in via stragiudiziale era stata richiesta una somma inferiore rispetto al procedimento monitorio;
che il lavoratore aveva percepito “brevi manu” dal datore di lavoro importi non