Trib. Ancona, sentenza 15/02/2025, n. 130
TRIB Ancona
Sentenza
15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.1.2025, 29.1.2025, 3.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 86/2024 R.G. Lav.
TRA CQ GI rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Tuccitto, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siracusa via Bufardeci n. 3, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni vincenzo.tuccitto@avvocatisiracusa.legalmail.it ;
RICORRENTE
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dai dott. Mara Caporelli, Elia Di Domenicantonio, Luca Sincini, Jessica Palestri elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell'Ispettorato territoriale sito in Ancona, Via Ruggeri n. 5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni itl.ancona@pec.ispettorato.gov.it ; RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione 230/2023.
PAROLE CHIAVE: DECORSO DEL TERMINE ART. 14 LEGGE 689/1981.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe eccependo in via preliminare la violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 e la carenza di
1
legittimazione passiva avendo svolto funzioni di amministratore della Ri.Ma. s.r.l. soltanto dal 20.3.2012 al 18.2.2014 e dal 20.5.2019 al 4.10.2021 e non essendo stato amministratore di fatto della società negli altri periodi interessati. Nel merito ritiene che le sanzioni previste per mancata consegna del contratto di lavoro e per mancata comunicazione dell'assunzione non possano essere estese alle ipotesi di erroneità delle informazioni ivi contenute. Ritiene nel merito che, essendosi considerato lo svolgimento di 45 ore settimanali comprensive di straordinario, non era stato superato il limite delle 48 ore settimanali, né era stato violato il diritto ad un giorno di riposo settimanale;
inoltre, sostiene che non doveva essere computato il tempo per recarsi all'area adibita a luogo di lavoro, nonché quello impiegato per l'uscita. Adduce, infine, che la sanzione irrogata è eccessiva, dovendo applicarsi il cumulo previsto dall'art. 8 legge 689/1981. Costituendosi in giudizio l'IT evidenzia il rispetto del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 avuto riguardo alla complessità dell'accertamento, la sussistenza di un'ingerenza del ricorrente nell'attività della Ri.Ma. s.r.l. tale da portare a qualificarlo come amministratore di fatto, la fondatezza nel merito delle contestazioni desunte dall'istruttoria svolta e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, sicché chiede il rigetto dell'opposizione. La causa è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Riguardo alla violazione del termine di 90 giorni per la contestazione previsto dall'art. 14 legge 689/1981, sostiene l'ispettorato che esso decorre dalla stesura del verbale di accertamento, sicché lo stesso risulta pienamente rispettato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che questo termine debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 06.02.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.1.2025, 29.1.2025, 3.2.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 86/2024 R.G. Lav.
TRA CQ GI rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Tuccitto, giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Siracusa via Bufardeci n. 3, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni vincenzo.tuccitto@avvocatisiracusa.legalmail.it ;
RICORRENTE
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI ANCONA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dai dott. Mara Caporelli, Elia Di Domenicantonio, Luca Sincini, Jessica Palestri elettivamente domiciliati presso gli Uffici dell'Ispettorato territoriale sito in Ancona, Via Ruggeri n. 5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni itl.ancona@pec.ispettorato.gov.it ; RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione 230/2023.
PAROLE CHIAVE: DECORSO DEL TERMINE ART. 14 LEGGE 689/1981.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente impugna l'ordinanza ingiunzione indicata in epigrafe eccependo in via preliminare la violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 e la carenza di
1
legittimazione passiva avendo svolto funzioni di amministratore della Ri.Ma. s.r.l. soltanto dal 20.3.2012 al 18.2.2014 e dal 20.5.2019 al 4.10.2021 e non essendo stato amministratore di fatto della società negli altri periodi interessati. Nel merito ritiene che le sanzioni previste per mancata consegna del contratto di lavoro e per mancata comunicazione dell'assunzione non possano essere estese alle ipotesi di erroneità delle informazioni ivi contenute. Ritiene nel merito che, essendosi considerato lo svolgimento di 45 ore settimanali comprensive di straordinario, non era stato superato il limite delle 48 ore settimanali, né era stato violato il diritto ad un giorno di riposo settimanale;
inoltre, sostiene che non doveva essere computato il tempo per recarsi all'area adibita a luogo di lavoro, nonché quello impiegato per l'uscita. Adduce, infine, che la sanzione irrogata è eccessiva, dovendo applicarsi il cumulo previsto dall'art. 8 legge 689/1981. Costituendosi in giudizio l'IT evidenzia il rispetto del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981 avuto riguardo alla complessità dell'accertamento, la sussistenza di un'ingerenza del ricorrente nell'attività della Ri.Ma. s.r.l. tale da portare a qualificarlo come amministratore di fatto, la fondatezza nel merito delle contestazioni desunte dall'istruttoria svolta e dalle dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, sicché chiede il rigetto dell'opposizione. La causa è stata discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Violazione del termine di cui all'art. 14 legge 689/1981. Riguardo alla violazione del termine di 90 giorni per la contestazione previsto dall'art. 14 legge 689/1981, sostiene l'ispettorato che esso decorre dalla stesura del verbale di accertamento, sicché lo stesso risulta pienamente rispettato. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che questo termine debba essere calcolato in base alle caratteristiche del caso concreto, tenendo in considerazione la complessità
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