Trib. Como, sentenza 19/04/2024, n. 58

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 19/04/2024, n. 58
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 58
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

N. 118 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele
Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. AMETRANO GIUSEPPE, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in
Roma, via Antonio Sogliano n. 70

- RICORRENTE -

contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con l'Avv. TOFFOLETTO FRANCO, l'Avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, l'Avv. LINGERI
ANTONIO, l'Avv. MORO EZIO;
l'Avv. MALTA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Via Rovello, 12 20121 Milano
- RESISTENTE -
Oggetto: pagamento somme
FATTO con ricorso depositato il 9 febbraio 2023, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1
Como – per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare che dal 01/03/2016 al 30/06/2021 il sig. ha acquisito il diritto a vedersi Parte_1 riconosciuta la voce AFAC – acconto sui futuri aumenti contrattuali – compresa negli elementi fissi della retribuzione, dunque, nella parte alta della busta paga, e computata ai fini di calcolo della paga base, per un importo mensile di € 20,00, con diritto alle conseguenti maggiorazioni contrattualmente previste, per i motivi di cui in premessa e, per l'effetto, condannare
pagina 1 di 6


la società (C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, alla corretta Controparte_1 P.IVA_1 emissione delle pregresse buste paga;

· Accertare e dichiarare che, in seguito alla corretta attribuzione della voce A.F.A.C. – acconto sui futuri aumenti contrattuali – nella parte alta della busta paga, il sig. ha maturato dal marzo 2016 al giugno 2021 differenze Parte_1 retributive per un importo complessivo pari ad € 2.083,21 (euro duemilaottantatre/21), salvo errori e/o omissioni, di cui - €
1.969,72 a titolo di differenze retributive;
- € 113,49 a titolo di differenze maturate tra il TFR che sarebbe correttamente spettato al sig. se la voce AFAC fosse stata correttamente riportata tra gli elementi della retribuzione (€ 7.336,87 - Pt_1 all. 4) ed il TFR accantonato dalla al 30/06/2021, senza il corretto inserimento della voce AFAC tra gli CP_1 elementi della retribuzione stessa (€ 7.223,38 - all. 4). come da conteggi allegati che si intendono parte integrante del presente ricorso, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare la (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Como, in Via Belvedere n. 2/A – P.IVA_1
22100 (CO) – indirizzo PEC al pagamento delle differenze retributive dovute, anche a titolo di Email_1 risarcimento del danno in ipotesi di eventuale accordo giudiziale, pari ad € 2.083,21 (euro duemilaottantatre/21), salvo errori ed omissioni, maturati sino al 30/06/2021, come da conteggi allegati che si intendono parte integrante del presente atto, ovvero della maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, fino alla diversa eventuale data di cessazione di tale diritto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali e moratori dalla data di maturazione sino all'effettivo soddisfo”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Si costituiva ritualmente in giudizio eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto Controparte_1 delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese.
Con vittoria delle spese di lite.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 16 aprile 2024, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha prestato la propria attività lavorativa in favore di dal 17 Parte_1 Controparte_1 gennaio 2015, in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con mansioni di vigile e qualifica di
Guardia Giurata, inquadrato nel livello 4 del C.C.N.L. (cfr. Organizzazione_1 docc. 1-2, fascicolo ricorrente).
Con l'odierno giudizio, il lavoratore agisce al fine di ottenere l'accertamento del diritto di veder ricompreso
l'importo di € 20,00 di cui all'art. 109 C.C.N.L. Dipendenti da Organizzazione_2
– rubricato “ (c.d. AFAC) – nel calcolo della retribuzione normale
[...] Organizzazione_3 di cui all'art. 105 del contratto collettivo di riferimento e del salario unico nazionale di cui al successivo art. pagina 2 di 6
106, con il conseguente diritto al computo del suddetto importo nella base di calcolo utile per la determinazione degli istituti contrattuali e di legge, diretti e differiti.
*
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione si osserva come la stessa sia infondata. Per costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, la prescrizione quinquennale inizia a decorrere in pendenza del rapporto di lavoro, dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, se il rapporto è assistito dalla garanzia dell'applicabilità del regime della stabilità reale (Cass. SU 13
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi