Trib. Ravenna, sentenza 17/12/2024, n. 1035

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ravenna, sentenza 17/12/2024, n. 1035
Giurisdizione : Trib. Ravenna
Numero : 1035
Data del deposito : 17 dicembre 2024

Testo completo

N. 3065/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessia Vicini Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3065/2021 R.G., avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione effetti civili”, vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Zannoni presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), via E. Torricelli n. 25, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Drei e CP_1 C.F._2
Michela Bedeschi presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Faenza (RA), via Formicone n. 1, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Ravenna del 28/03/2024
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per :“- rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in Parte_1 accoglimento di quelle formulate dalla SI.ra , così disporre: Parte_1
- confermare l'ordinanza presidenziale cronol. n. 1351/22 del 04.04.2022, in merito alla collocazione dei minori presso la madre;

pagina 1 di 8 - in revisione dell'ordinanza presidenziale cronol. n. 1351/22 del 04.04.2022, in merito alla disposizione di affidamento condiviso di e accertare e dichiarare la sussistenza Per_1 Per_2 Per_3 di gravi motivi che rendono inopportuna la disposizione del regime di affidamento condiviso, anche alla luce degli esiti dell'espletanda C.T.U. psicodiagnostica che valuterà le competenze genitoriali delle parti, con conseguente declaratoria di affidamento esclusivo e/o super esclusivo dei minori alla madre;

- confermare il calendario di visita dei minori da parte del genitore non collocatario, con obbligo del medesimo di riaccompagnare i figli al domicilio materno, in particolare la domenica sera, come sempre, prima dell'orario di cena compatibilmente alle eSIenze scolastiche dei medesimi, già fissata in sede di separazione e provvisoriamente confermata dall'ordinanza presidenziale del 04.04.2022, purché a fronte del monitoraggio e della vigilanza dei Servizi sociali territorialmente competenti, al fine di evitare che i minori siano dispoticamente gestiti dal SI. in spregio a qualsiasi accordo CP_1 intervenuto con il coniuge in sede di separazione e dei provvedimenti giudiziali cogenti e dell'interesse dei minori stessi alla loro stabilità e serena crescita psico-fisica, anche per consentire il raggiungimento di accordi in merito alla gestione della prole nei periodi di vacanza o di ferie;

- in revisione dell'ordinanza presidenziale cronol. n. 1351/22 del 04.04.2022, in merito C) porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere direttamente sul conto corrente personale della CP_1 SI.ra un contributo non inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per ciascun Parte_1 figlio, o una somma maggiore che sia ritenuta di giustizia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese;

- disporre che la SI.ra possa godere dell'assegno Unico e Universale INPS per i figli Parte_1
a carico al 100% (cento per cento) del contributo, nonché delle detrazioni fiscali limitatamente all'anno d'imposta 2021;

D) porre a carico del SI. la quota non inferiore al 50% (cinquanta per cento) delle spese CP_1 straordinarie che si rendano necessarie per i minori, secondo protocollo adottato dal Tribunale di
Ravenna;

E) condannare il SI. a rifondere le spese di lite alla SI.ra , ivi compresi gli CP_1 Parte_1 esborsi economici, tra cui quelli per eventuale C.T.U. e C.T.P., oltre che al pagamento, a favore della medesima, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, ult. co. c.p.c., a fronte dell'inutile condotta ostruzionistica tenuta da controparte in ordine al rispetto di provvedimenti giudiziali e in ordine alla dissimulazione della propria situazione economica, non corrispondente al vero, per finalità evidentemente strumentali alla richiesta di revisione minima dell'assegno di mantenimento dei figli avanzata dal coniuge. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare istanze sui fatti e le circostanze prima d'ora riferiti, indicare testi e diversamente concludere nei termini di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c.
In via istruttoria, si chiede sin d'ora che il Giudice istruttore deSInato voglia
- ordinare, ai sensi degli artt. 210 o 213 c.p.c., all'Anagrafe dei rapporti di conto o di deposito, istituita con D.M. n. 269 del 4.9.2000, l'esibizione di informativa sulla posizione del SI. ;
CP_1

- disporre accertamenti reddituali, patrimoniali e finanziari relativi ai flussi di denaro veicolati attraverso il circuito bancario a mezzo indagini di Polizia Tributaria allo scopo di determinare compiutamente la capacità di reddituale, patrimoniale e finanziaria del SI. ;
CP_1

- disporre C.T.U. atta a verificare il valore produttivo della azienda agricola del SI. e CP_1 quindi tendente a determinare il giusto apporto al mantenimento dei figli da parte del SI. CP_1
pagina 2 di 8 - disporre C.T.U. psico-diagnostica atta ad accertare la capacità genitoriale della coppia genitoriale
e i rapporti intrattenuti con i figli da loro stessi e dal nucleo familiare di origine (…);
per : “- sull'affido dei figli minori, disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con CP_1 collocazione prevalente presso la madre;

- sul diritto di visita paterno, disporre che il padre terrà con sé i figli un fine settimana ogni quindici giorni (vale a dire a fine settimana alternati), a partire dal sabato dopo scuola fino al lunedì mattina successivo nonché due giornate infrasettimanali (indicativamente il lunedì ed il giovedì) dal pomeriggio dopo scuola fino alla mattina del giorno successivo in cui il padre riaccompagnerà i figli a scuola. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno con il padre due settimane, anche non consecutive, che le parti concorderanno con almeno un mese di anticipo;
durante le vacanze scolastiche, nel periodo natalizio i minori trascorreranno con il padre una settimana comprensiva del

Natale o
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