Trib. Imperia, sentenza 04/12/2024, n. 754
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Testo completo
n. 104/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 104 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 21.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Albenga, Via Trieste n.6/5/C presso lo studio dell'avv.to Massimo
Ramò che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per la ricorrente: “...pronunciare, ai sensi dell'articolo 3 n. 2, lett. b), della Legge 01.12.1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto, in Marrakech (Marocco), in data 22.11.2004 tra la ricorrente , nata a [...] il Parte_1
28/11/1983, residente in [...] c.f.:
ed il sig. , nato il [...] a [...], C.F._1 CP_1 residente in [...], c.f.: ;
CodiceFiscale_2 confermare l'affidamento esclusivo della figlia nata ad [...] il RSona_1
10.10.2009, alla madre , con facoltà per il padre di prenderla con sé, Parte_1 previo preavviso, attraverso un regime progressivo di visite, dapprima sotto la supervisione del Servizio Sociale di riferimento, compatibile con l'età della medesima,
dr. Andrea CANCIANI 1
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con le sue esigenze scolastiche e con le eventuali esigenze lavorative dei genitori;
porre
a carico del marito la corresponsione di un assegno di mantenimento in CP_1 favore della figlia nata ad [...] il [...], non inferiore ad € RSona_1
300,00 mensili, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al versamento della metà delle spese mediche extra mutua e di quelle scolastiche, sportive e ricreative, documentate, relative alla figlia minore. Vinte le spese di causa”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, con ricorso presentato in data 18.1.2024 – premettendo di essersi Parte_1 unita in matrimonio in Marrakech (Marocco) in data 22.11.2004 con che CP_1 il Tribunale di Imperia con sentenza in data 6.11.2020 (n. 596/20) pronunciava la separazione giudiziale dei coniugi;
che da tale data i coniugi hanno vissuto separati senza mai riprendere la convivenza - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare lo RS scioglimento del matrimonio. Evidenziava come dall'unione fosse nata la figlia (15 anni, essendo nata il [...]) ancora minorenne. Chiedeva, inoltre, che la stessa le fosse affidate in via esclusiva, con regolamentazione del diritto di visita del padre subordinato alla supervisione ed alle valutazioni dei Servizi territorialmente competenti di cui si chiedeva l'attivazione;
quanto precede ponendo a carico del padre, a titolo di RS contributo al mantenimento di un assegno dell'importo di € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della CP_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 21.11.2024.
Alla medesima udienza, personalmente sentita la ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, parte ricorrente - unica costituita - precisava le conclusioni ed, a seguito della discussione orale ex art. 473- bis.22, c.4 c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile proposta da , in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla stessa riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 21.11.2024.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato (ai sensi dell'art. 143 c.p.c. neppure essendo noto alla moglie il suo attuale domicilio), non ha inteso costituirsi in giudizio. E' inoltre trascorso oltre l'anno dalla comparazione dei coniugi di fronte al Presidente nella causa di separazione giudiziale.
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Passando a questo punto ad esaminare la domanda relativa all'affidamento della figlia RS minore deve essere osservato dal Collegio come il resistente, benché ritualmente notificato, sia restato contumace;
quanto precede risultando lo stesso irreperibile, senza aver mantenuto con la moglie e con la figlia alcun contatto dopo la separazione (vds. anche quanto riferito da parte ricorrente all'udienza del 22.11.2024: “... La