Trib. Benevento, sentenza 20/11/2024, n. 1949
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dr. E RI Presidente dr.ssa F C Giudice relatore dr.ssa S B Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1109 R.G. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 21 ottobre 2024, e vertente
TRA
( )), rappresentato e difeso dall'avv. R Parte_1 CodiceFiscale_1
I, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente
E
( , rappresentata e difesa dall'avv. A Controparte_1 C.F._2
S, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
Con l'intervento del P.M.
- interventore ex lege -
OGGETTO : scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso all'udienza del 21 ottobre 2024 come da verbale in atti in cui il ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status. Il P.M. ha concluso in data 29 ottobre 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Benevento in data 4.9.2020 con dal quale era nato in Controparte_1
data 22.10.2020 il figlio . Persona_1
Il ricorrente deduceva che, con decreto n. 4864 del 26.5.2022 il Tribunale di Benevento aveva omologato la separazione personale dei coniugi e che dall'epoca della separazione la convivenza tra non era più ripresa.
Si premette che le condizioni della separazione consensuale prevedevano l'affido congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione della madre in Benevento, disciplinavano la frequentazione del figlio minore con il padre non collocatario con incontri settimanali i lunedì e il mercoledì, nonché in occasione delle festività e del periodo estivo, prevedevano un assegno di € 200,00 a carico del titolo di contributo al mantenimento del Pt_1
bambino, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente asseriva che le proprie precarie condizioni di vita, essendo egli privo di una fissa dimora, gli impedivano di prendersi cura in maniera stabile del figlio minore e, pertanto, chiedeva che quest'ultimo fosse affidato in via esclusiva alla madre;
deduceva di trovarsi in una momentanea condizione di difficoltà economica, essendo privo di un lavoro e di un reddito, per cui chiedeva di confermare le condizioni economiche della separazione consensuale in
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