Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 40

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 40
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 40
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13335/2024, introdotta da
TRA
(ROMA (RM), 30/05/1999), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SORCINI ELISABETTA;
E
(ROMA (RM), 01/03/1991), con il patrocinio dell'avv. BRUNO CP_1
ALFREDO;

NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;

-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito concordatario a
Roma il 13 maggio 2023 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma all'anno 2023, atto 00100, parte 2, Serie A01, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Con note scritte depositate per l'udienza del 17.12.2024 le parti si riportavano alle condizioni rassegnate nel ricorso congiunto e ne chiedevano l'accoglimento:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ;
CP_1 Parte_1
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) Il SInor che si è già allontanato dalla dimora familiare asportando i CP_1 propri beni ed effetti personali, provvederà entro 15 giorni dall'omologa della separazione a mutare la propria residenza presso l'attuale suo domicilio dandone comunicazione alla IG . Pt_1
2) La figlia minore è affidata in maniera condivisa ai genitori, con conseguente Per_1 esercizio della responsabilità genitoriale: le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute della figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente dal genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà.


3) La casa familiare in locazione sita in Roma alla Via Monti di Pietralata n.176 è assegnata alla madre preso la quale è collocata, con facoltà per la medesima Per_1
di spostare la predetta residenza in altra zona prendendo altra casa in Parte_1 locazione per sé e
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi