Trib. Benevento, sentenza 30/09/2024, n. 169

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 30/09/2024, n. 169
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 169
Data del deposito : 30 settembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dr. E RI Presidente dr.ssa F C Giudice relatore dr.ssa S B Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 85/2023 R.G.V.G., introdotto da
, rappresentata e difesa dall'avv. L M, come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- per la dichiarazione di morte presunta di

, nata ad Ariano I il 30/03/1930 e con ultima dimora in Persona_1
Ariano I alla c.da Casavetere n. 15;

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;

-interventore necessario- avente ad oggetto: “dichiarazione di morte presunta”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2023, ha chiesto al Tribunale di Benevento Parte_1
di dichiarare la morte presunta di sua madre nata ad Ariano I il Persona_1
30/03/1930 e con ultima dimora in Ariano I alla c.da Casavetere n. 15.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- di essere la figlia ed unica erede legittima di ;
Persona_1
1
- che con sentenza n. 3/2017 pubblicata il 09/06/2017 (Repert. 1223/2022 del 05/05/2022) il
Tribunale di Benevento ha dichiarato l'assenza di nominandola Persona_1
al contempo curatore della scomparsa;

- che si era allontanata dal proprio domicilio in data 01/12/2012, Persona_1
non facendovi più ritorno;

- che erano ormai trascorsi più di dieci anni dal giorno al quale risaliva l'ultima notizia.
Il Tribunale osserva, in premessa, che al presente giudizio si applicano le norme processauli di cui all'art. 721 e ss c.p.c., vigenti al momento della proposizione della domanda, avanzata con ricorso del 19.1.2023 e quindi in data anteriore all'entrata in vigore della riforma introdotta dal Dlgs
149/2022.
La parte ricorrente ha provveduto a curare la pubblicità della domanda giudiziale, conformemente a quanto richiesto con provvedimento del 31 gennaio 2023, depositato il 2 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 727 c.p.c.
Con successiva istanza del 5 settembre 2023, ha chiesto al Tribunale la fissazione Parte_1 dell'udienza di comparizione della ricorrente e delle altre persone indicate in ricorso, ai sensi dell'art.
726 c.p.c.
Il Giudice designato, secondo quanto disposto dall'art. 728 c.p.c. (applicabile al presente procedimento instaurato in data anteriore all'entrata in vigore della riforma di cui al Dlgs 149/2022), ha fissato l'udienza del 6 dicembre 2023. A tale udienza, il difensore costituito ha rappresentato di avere espletato tutte le formalità richieste dal Tribunale.
Con provvedimento del 5 marzo 2023, il Giudice ha onerato la parte ricorrente di depositare il certificato di famiglia storico della scomparsa al fine di documentare il rapporto di parentela con quest'ultima, nonché i documenti che comprovano il fatto e il tempo della scomparsa, invitando altresì il P.M. in sede a fornire informazioni in merito a procedimenti penali aperti dalla Procura della
Repubblica presso l'ex Tribunale di Ariano I e/o dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Benevento per la scomparsa di . Persona_1
La causa è stata poi rinviata all'udienza del 29 aprile 2024 nella quale è stata riservata alla decisione del Collegio.
Il P.M., ritualmente edotto del procedimento, ha emesso il visto in data 27 ottobre 2023, ed il successivo 15 marzo 2024 ha altresì trasmesso, a mezzo funzionario affari civili, copia degli atti relativi al p.p. 340/2019 MOD. 45 concernente la scomparsa della Persona_1
archiviato per insussistenza di notizia di reato. Ha concluso per l'accoglimento della domanda in data
17 luglio 2024.
2
Proocedendo all'esame del merito, la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di morte presunta di proposta dall'unica erede legittima della ricorrente -stante la morte di Persona_1
coniuge della , in data 28/05/2015 (cfr. certificato di famiglia della Persona_2 Per_1
scomparsa nonché certificato di morte del coniuge depositato in atti) – è fondata.
Risulta infatti agli atti che , marito della ricorrente e genero di Persona_3 Persona_1
alle ore 10.20 del 2 dicembre 2012 avvertì la centrale operativa dei Carabinieri di Ariano
[...]
I dell'allontanamento della suocera, all'epoca ottantaduenne, dall'abitazione nella quale risiedeva in Ariano I alla c.da Casavetere n. 15, avvenuto il pomeriggio precedente. La denuncia di scomparsa fu poi formalizzata il giorno 3 dicembre 2012, alle ore 14:00, da Persona_2
coniuge della . Dalle dichiarazioni rese dai familiari alle forze dell'ordine è emerso che la Per_1
, già in precedenza, si era allontanata dalla propria abitazione. Per_1
Il P.M. ha riferito al Tribunale che il procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di
Ariano I per la scomparsa di (n. 340/2019 MOD. 45) a seguito della Persona_1
fomale denuncia sporta dal coniuge fu chiuso con decreto di archiviazione del Persona_2
GIP del 16 luglio 2013.
Dalla documentazione in atti risulta ancora che, a seguito di apposita istanza dell'odierna ricorrente, la stessa fu nominata dal Tribunale di Benevento curatore della scomparsa, ex art. 48 c.c., contestualmente alla dichiarazione di assenza di , pronunciata con sentenza Persona_1
di questo Tribunale n. 3/2017 pubblicata il 09/06/2017.
Occorre, infine, rilevare che, nonostante la pubblicazione per estratto della presente domanda giudiziale, per due volte, sulla Gazzetta Ufficiale (pubblicazioni del 21 febbraio 2023 e del 4 marzo
2023) e sul quotidiano “Roma” il 20 febbraio 2023 ed il 3 marzo 2023, nonché sul quotidiano
“Ottopagine” del 20 febbraio 2023, con invito a chiunque avesse notizia di della scomparsa a farle pervenire in Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione, alcuna notizia è pervenuta a questa
Autorità Giudiziaria sull'esistenza in vita di Persona_4
La cancelleria ha, infine, attestato che negli ultimi due anni precedenti all'introduzione del presente giudizio (2021 e 2022) non è stata inoltrata analoga istanza, ai sensi dell'art. 59 c.c.
Devono ritenersi, pertanto, sussistenti le condizioni di cui all'art. 58 c.c. per la dichiarazione di morte presunta di come avvenuta il 1° dicembre 2012, giorno al quale risale Persona_1
l'ultima sua notizia, essendo decorsi, alla data di introduzione del presente giudizio (19 gennaio 2023) dieci anni dal giorno della scomparsa, senza che della stessa si siano avute più notizie.
Alla luce di quanto disposto dall'art. 729 c.p.c., vigente al momento della proposizione del giudizio
(oggi abrogato e trasfuso nei primi due commi dell'art. 473 bis 63 c.p.c.), la ricorrente, o chiunque vi
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abba interesse, dovrà provvedere alla pubblicazione della presente sentenza, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia;
la ricorrrente, o chiunque vi abbia interesse, dovrà poi provvedere al deposito in cancelleria di copia della Gazzetta Ufficiale nella quale verrà pubblicato l'estratto nonché della documentazione comprovante la pubblicazione della presente sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia, per l'annotazione sull'originale della sentenza, alla luce di quanto disposto dall'art. 729 comma 2
c.p.c. (oggi 473 bis.63 comma due c.p.c.).
L'esecuzione di essa potrà avvenire solo successivamente al suo passaggio in giudicato e all'effettuazione dell'annotazione sull'originale (artt. 729 e 730 c.p.c., oggi art. 473 bis.63 comma tre
c.p.c. ).
La presente sentenza dovrà, infine, essere comunicata, a seguito del passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, alla luce di quanto disposto dall' art. 731 c.p.c. (oggi art.
473 bis.63 comma quattro c.p.c.).
Data la natura e l'oggetto della causa, nulla deve decidersi in ordine alle spese processuali.
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