Trib. Roma, sentenza 09/10/2024, n. 9967
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. L R, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 9/10/24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 12239 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M. N – M. N in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/03/24, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo:
“accertare riconoscere e dichiarare l'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti alla al Fond pari ad € 8.099,74 relativo al periodo 01/02/2021-1/10/23 o CP_1 CP_2 diversa somma accertata di giustizia, e per l'effetto condannare l l pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma di € 8.099,74 o della diversa somma accertata di giustizia o in subordine condannare la convenuta al versamento dei contributi non corrisposti al Fondo di Previdenza Complementar per la somma di € 8.099,74 o della diversa somma accertata CP_2 di giustizia, oltre accessori come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre iva cpa e spese generali come per legge) da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati antistatari.” Non si sono costituiti in giudizio la società convenuta ed il Controparte_3 indicati in epigrafe, sebbene ritualmente citati, e dei quali è stata dichiarata la contumacia.
1
La causa è stata istruita con documenti ed è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza in data 9/10/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' documentalmente provato che il ricorrente è stata assunto a tempo indeterminato in data 1/06/10 dalla società convenuta con la qualifica di operatore di esercizio – par. 175 – previsto dal CCNL autoferrotranvieri e dall'1/02/07, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 c. 7 del d.lgs. n. 252/05, in vigore dall'1/01/07, ha optato per la destinazione del TFR al fondo di previdenza integrativa denominato “Fondo Priamo” ed ha delegato il proprio datore di lavoro, la oggi a trattenere dalla retribuzione e dalla quota Parte_2 Controparte_4 annuale del Tfr (33%) i contributi previsti dalle fonti istitutive, e nel contempo a provvedere al relativo versamento di detti contributi a favore del suddetto Fondo ;
in data 14/11/23 il CP_2
ha inviato al ricorrente un estratto conto contributivo dichiarando che: “le CP_2 CP_2 rimettiamo l'estratto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. L R, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 9/10/24 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 12239 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M. N – M. N in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
Controparte_2
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore
CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25/03/24, e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo:
“accertare riconoscere e dichiarare l'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti alla al Fond pari ad € 8.099,74 relativo al periodo 01/02/2021-1/10/23 o CP_1 CP_2 diversa somma accertata di giustizia, e per l'effetto condannare l l pagamento CP_1 in favore del ricorrente della somma di € 8.099,74 o della diversa somma accertata di giustizia o in subordine condannare la convenuta al versamento dei contributi non corrisposti al Fondo di Previdenza Complementar per la somma di € 8.099,74 o della diversa somma accertata CP_2 di giustizia, oltre accessori come per legge. Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre iva cpa e spese generali come per legge) da distrarsi a favore dei sottoscritti avvocati antistatari.” Non si sono costituiti in giudizio la società convenuta ed il Controparte_3 indicati in epigrafe, sebbene ritualmente citati, e dei quali è stata dichiarata la contumacia.
1
La causa è stata istruita con documenti ed è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza in data 9/10/24.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' documentalmente provato che il ricorrente è stata assunto a tempo indeterminato in data 1/06/10 dalla società convenuta con la qualifica di operatore di esercizio – par. 175 – previsto dal CCNL autoferrotranvieri e dall'1/02/07, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 c. 7 del d.lgs. n. 252/05, in vigore dall'1/01/07, ha optato per la destinazione del TFR al fondo di previdenza integrativa denominato “Fondo Priamo” ed ha delegato il proprio datore di lavoro, la oggi a trattenere dalla retribuzione e dalla quota Parte_2 Controparte_4 annuale del Tfr (33%) i contributi previsti dalle fonti istitutive, e nel contempo a provvedere al relativo versamento di detti contributi a favore del suddetto Fondo ;
in data 14/11/23 il CP_2
ha inviato al ricorrente un estratto conto contributivo dichiarando che: “le CP_2 CP_2 rimettiamo l'estratto
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