Trib. Bari, sentenza 16/01/2024, n. 157

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 16/01/2024, n. 157
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 157
Data del deposito : 16 gennaio 2024

Testo completo

R. G. N. 5119/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. G C, nella presente controversia
tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Parte_1 D'ALCONZO EUGENIA e dell'avv. C C;

e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avv. R T e dell'avv. C S;

e in persona del Controparte_2 magnifico Rettore pro tempore, con l'assistenza e difesa dell'avvocato dello Stato G Z;

A seguito di trattazione scritta ha emesso la seguente sentenza:
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte istante in epigrafe indicata ha dedotto: 1) di essere dipendente dell' in qualità Controparte_2 di professore di seconda fascia - dirigente medico specialista in Otorinolaringoiatria di I livello a tempo indeterminato, con rapporto esclusivo, applicato presso il DAI e Organi di senso e apparato locomotore, Org_1 dell' Organizzazione_2
2) di avere percepito le indennità
[...] previste per il dirigente medico ospedaliero previste dal CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria e, in particolare, di essersi visto corrispondere, in busta paga sotto la voce “acc. tratt. aggiunt. ex art.6 DPR 517/99 lett. a”, la somma di € 1.264,18 a titolo di indennità di posizione e di specificità medica, per tredici mensilità;
3) che con deliberazione del Commissario Straordinario
1


dell'Azienda ospedaliera n. 537 del 22/03/2018, con cui sono state graduate le funzioni dirigenziali del personale universitario, equiparando la retribuzione e le relative indennità a quella del dirigente medico ospedaliero di pari funzioni, con conseguente aggiornamento come da CCNL di riferimento, le veniva conferito l'incarico di alta professionalità fascia Alfa 1 Audiologia con punteggio 32;
4) che in data 18/12/2018 l'Amministrazione universitaria gli corrispondeva la somma di € 3.986,33, a “conguaglio” di quanto già percepito a titolo di acconto per gli anni 2016/2017, a titolo di retribuzione di posizione e indennità di specificità medica (voci stipendiali accorpate sotto la denominazione “trattamento aggiuntivo DL 517/99);
5) che l'Amministrazione Universitaria aveva, cionondimeno, mancato di adeguare la retribuzione alla nuova posizione economica, avendo esso ricorrente continuato a percepire - sotto la voce acc. ex DPR 517/99 - la somma di € 1.264,18 (€ 618,61 a titolo di indennità di posiz. + 645,57 a titolo di indennità di specificità medica) in luogo di quella spettante di € 1.492,33 (€ 846,76 a titolo di indennità di posizione + € 645,57 a titolo di indennità di specificità medica);
6) che l' per le annualità 2018, 2019, CP_2 2020, 2021 e 2022 le aveva corrisposto le somme di € 16.434,34 per ciascun anno. Parte ricorrente ha rivendicato, dunque, l'adeguamento della propria retribuzione, con particolare riguardo alle voci dell'indennità di posizione e di specificità medica, affinché la stessa sia commisurata al nuovo incarico attribuitogli con deliberazione n. 537 del 22.03.2018 dell' , ossia quello di fascia con Org_3 Org_4 punteggio 32, per il periodo dall'01.08.2017 vantando un credito, in relazione agli anni dal 2018 al 2022, per differenze retributive pari a complessivi € 16.121,78. Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità ex DRR 517/99, a partire dal 1/08/2017 nella misura di € 11.008,00 annua a titolo di indennità di posizione e € 8.392,41 annua a titolo di indennità di specificità medica;
a partire dal 1/01/2021, € 1.353,78 mensile e per tredici mensilità a titolo di indennità di esclusività del rapporto, così come riconosciuto dalle delibere allegate in atti;

- condannare l' Controparte_1
in persona del Direttore Generale
[...] nonché l' in Controparte_3 persona del Rettore pro-tempore in solido al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 16.121,78 come da conteggi innanzi riportati, a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto, nonchè le ulteriori somme a maturarsi, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

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- in caso di contestazione da parte delle Amministrazioni resistenti dei conteggi innanzi riportati, disporre Consulenza Tecnica di Ufficio per la quantificazione del credito vantato dal ricorrente, così come riportato in premesse, ovvero vengano conteggiate le differenze retributive spettanti a titolo di indennità ex DRR 517/99, come da delibere dell' allegate in atti, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione come per legge, ordinando all'Amministrazione l'esibizione di tutta la documentazione in suo possesso necessaria all'espletamento;

- per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle somme così come quantificate dal CTU, oltre interessi e svalutazione monetaria;

- vittoria di spese, diritti ed onorari in favore dei sottoscritti procuratori antistatarii”. Costituitesi in giudizio le controparti hanno contestato l'avversa pretesa chiedendo il rigetto della domanda. La causa deve essere decisa sulla base delle condivisibili motivazioni della sentenza resa da questo Tribunale (est. dott.ssa C T) in relazione al giudizio, analogo al presente, di cui al n. R.G. 2481/2022 (che di seguito si riportano). Le assorbenti considerazioni che seguono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall' art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza 21- 6-2017, n. 15350;
Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-6-2017, n. 15064;
Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531;
Sez. lavoro Ordinanza, 19-08-2016, n. 17214;
Cass.
12.11.2015 n. 23160;
Cass. S.U. 08- 05-2014 n. 9936;
Cass. 28-05.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13.07.2017 nonché Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07.12.2017;
Trib. Milano Sez. lavoro 10.05.2016). Venendo al merito, parte ricorrente si duole del mancato adeguamento “alla nuova posizione economica” della complessiva voce stipendiale “acc. tratt. aggiunt. ex art.6 DPR 517/99 lett. a”, pari alla somma mensile di € 1.264,18
- a suo dire cumulativamente corrisposta a titolo di indennità di posizione e di specificità medica - in virtù del nuovo incarico attribuitogli con deliberazione n. 537 del 22.03.2018 dell'A.O.U., ossia quello di fascia Alfa 1 -
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Audiologia con punteggio 32, per il periodo dall'01.08.2017 sino al 2022, secondo la graduazione delle funzioni dirigenziali del personale universitario e in applicazione degli aggiornamenti del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria. Il ricorrente, in altri termini, si duole del fatto che per gli anni dal 2018 al 2022 si sia visto corrispondere in busta paga la somma mensile di € 1.264,18 a titolo di (una non meglio individuata, alla luce della prospettata natura composita) “acc. tratt. aggiunt. ex art. 6 DPR 517/99 lett. a” e che tale voce, a suo dire globalmente percepita a titolo di indennità di posizione e di specificità medica, sia stata liquidata in misura inferiore a quella ritenuta spettante. Il ricorrente ha, in proposito, apoditticamente dedotto che
“Sta di fatto che, l'Amministrazione Universitaria non ha mai adeguato la retribuzione relata alla nuova posizione economica, pertanto il ricorrente continua a percepire - sotto la voce acc. ex DPR 517/99- la somma di €. 1.264,18 (€ 618,61 a titolo di indennità di posiz. + 645,57 a titolo di indennità di specificità medica) in luogo di € 1.492,34 (€ 846,77 a titolo di indennità di posizione + € 645,57 a titolo di indennità di specificità medica)” (cfr. punto n. 7, pag. 3 del ricorso), avendo, tuttavia, mancato di attendere, oltre che all'analisi dei presupposti di spettanza delle indennità rivendicate (con particolare riguardo all'indennità di specificità medica, oggetto di contestazione), alla puntuale indicazione dei (diversi e più favorevoli) criteri di quantificazione contabile delle due componenti che egli ritiene cumulate nella voce stipendiale “acc. tratt. aggiunt. ex art.6 DPR 517/99 lett. a”. Invero, nel dolersi della richiamata discrasia aritmetica con riferimento alla consistenza dei prospetti paga relativi agli anni da 2018 a 2022, dopo avere premesso, in termini generali, che “Le indennità di posizione e di risultato nonché la cosiddetta indennità di esclusività in favore dei docenti universitari che hanno optato per l'attività assistenziale in via esclusiva possono essere riconosciute e corrisposte soltanto dopo l'attuazione completa della disciplina di cui all'art. 6, D.Lgs 517/1999 e cioè a condizione che siano stati preventivamente stipulati gli appositi accordi tra e ” e Org_5 CP_2 che “le indennità devono essere corrisposte secondo la quantificazione e la disciplina stabilite con i CCNL della dirigenza medica, in base alla equiparazione tra le categorie della dirigenza medica suddetta e quelle dei professori e ricercatori universitari in attività assistenziale”, l'istante ha inteso meramente concludere che “dalla documentazione esibita risulta evidente che tutti i passaggi prescritti dal D.Lgs 517/1999 sono stati ampiamente effettuati dalle Amministrazioni resistenti,
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pertanto, l'istante ha diritto a percepire le somme come richieste, oltre interessi e rivalutazione”, senza fornire alcuna spiegazione circa l'adozione dei criteri di (esatta) quantificazione contabile delle due componenti (asseritamente) cumulate nella voce stipendiale “acc. tratt. aggiunt. ex art.6 DPR 517/99 lett. a”. Nulla in proposito il ricorrente ha inteso allegare, essendosi limitato ad
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