Trib. Patti, sentenza 02/12/2024, n. 1343

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Patti, sentenza 02/12/2024, n. 1343
Giurisdizione : Trib. Patti
Numero : 1343
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati: dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice rel. dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 908/2021 R.G., promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Walter Mangano, C.F._1
che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

- attrice contro
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Alessandro C.F._2
Pruiti Ciarello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

- convenuto
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale dei coniugi

FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 07.10.2000 - trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Controparte_1
1


Comune di San Marco D'Alunzio, atto n. 10, p. II, S. A, anno 2000 - che dalla loro unione era nato il figlio , in data 29.12.2001, che, successivamente, il Per_1
rapporto di coniugio era divenuto intollerabile a causa di reciproche incomprensioni, ha chiesto la pronuncia della separazione, l'assegnazione della casa coniugale e la corresponsione a carico della controparte di un assegno di mantenimento in favore suo
e del figlio.
L' , costituitosi in giudizio, ha contestato quanto affermato dalla Controparte_1
controparte ed ha chiesto, in via riconvenzionale, la pronuncia della separazione giudiziale con addebito a carico della moglie, la corresponsione di una somma mensile di € 500,00 per il mantenimento del figlio - pari a quella da lui versata - la condanna della controparte a corrispondere un “congruo assegno” al fine di pagare, anche pro quota, i debiti contratti nell'interesse della famiglia.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 10.5.2022, esperito invano il tentativo di conciliazione tra le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti di sua competenza ed ha rimesso il fascicolo dinnanzi al Giudice istruttore previa integrazione degli atti difensivi.
All'udienza del 23.11.2022 la causa è stata assunta in decisione.
Con sentenza n. 157/23, allegata in atti, è stata disposta la separazione dei coniugi e la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice istruttore;
nel presente giudizio nessuna delle parti ha articolato mezzi di prova.
Passando ad esaminare le domande articolate dalle parti si osserva quanto segue.
Con riferimento alla domanda di addebito avanzata dal resistente occorre evidenziare che il Tribunale, con la declaratoria della separazione, dichiara – ove ne ricorrano i presupposti e qualora sia espressamente chiesto – a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione a condizione che sia raggiunta la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 16691/20).
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte ha affermato che “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi
2 dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene
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