Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2024, n. 1352

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2024, n. 1352
Giurisdizione : Trib. Cosenza
Numero : 1352
Data del deposito : 27 giugno 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 181/2024 introdotta da
IO AN, elettivamente domiciliato in Cosenza, via Pio La Torre n. 34, presso lo studio dell'Avv. Dario Tocci che lo rappresenta e difende per procura allegata agli atti
Ricorrente
Contro
I.N.P.S – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587 – P.
IVA 02121151001) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Gilda Avena e Umberto Ferrato, giusta procura generale alle liti per notar Roberto Fantini di Roma del 22/03/2024, Repertorio n.37875 Raccolta
n.7313 ed elettivamente domiciliato, unitamente ai procuratori, in Cosenza, Piazza Loreto 22/A, presso
l'ufficio legale dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: opposizione avverso avviso di addebito nr. 334 2023 00031766 13 000
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito nr. 334 2023 00031766
13 000 con il quale l'INPS gli ha intimato il pagamento della somma di euro 4.559,10 a titolo di contribuzione in favore della speciale gestione commercianti per il periodo 1/2021 – 12/2022.
Nell'opporre l'avviso di addebito, il ricorrente ha contestato la sussistenza dell'obbligo contributivo in ragione dell'avvenuta cessazione dell'attività lavorativa (sub agente/broker assicurativo) dal 28.9.2018 cui è seguita la cancellazione dal registro delle imprese della ditta individuale “Gioia AN” in data
23.8.2023. Concludeva, pertanto, per la declaratoria di non debenza della somma di cui all'opposto avviso di addebito.
L'INPS, costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità per tardività ovvero l'infondatezza del ricorso.
La causa, di natura documentale, è stata decisa mediante la presente sentenza all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza di discussione.
Avuto riguardo all'oggetto dell'opposizione (avviso di addebito) pare opportuno evidenziare che il D.L.
n. 78/2010 ha mutato il tradizionale sistema di riscossione, non soltanto nel contesto delle imposte, ma anche
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