Trib. Benevento, sentenza 22/04/2024, n. 781
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Testo completo
n. 3533/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3533/2022 r.g.a.c., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale
TRA
CO RE, c.f. [...], VI AR LO, c.f.
c.f. [...], elettivamente domiciliate in Benevento, al viale dei Rettori n.
33, presso lo studio dell'avv. Annamaria NO, dalla quale sono rapp.te e difese, giusta procura in atti
ATTRICI
E
CONDOMINIO IMED, c.f. 80005390622, con sede in Benevento al viale dei Rettori n. 33, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Benevento, al viale degli Atlantici n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cilenti, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 25.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici predette, in qualità di proprietarie di unità immobiliari nel Condominio Imed, sito in Benevento al viale dei Rettori n. 33, hanno convenuto in giudizio il Condominio medesimo, impugnando il deliberato assembleare del
27.6.2022 per 1) inesistenza della convocazione e del relativo verbale, violazione del regolamento condominiale per mancato rispetto del termine di 15 giorni tra la convocazione e il giorno fissato per l'assemblea e, altresì, per omessa sottoscrizione del verbale da parte di
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almeno un condomino;
2) carenza del quorum di 500 millesimi per deliberare i lavori straordinari;
3) inesattezza del bilancio per mancato passaggio di consegne dei documenti condominiali e confusione delle spese attribuite agli immobili;
4) lesione del diritto ad una partecipazione informata, essendosi deliberato in merito al generico punto “varie ed eventuali.
Per questi motivi
hanno chiesto, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'invalidità della delibera impugnata.
Si è costituito il Condominio, il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire e l'infondatezza delle doglianze avverse.
Senonché, assegnati i termini istruttori, la causa è stata rinviata per conclusioni e assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Ai fini che qui interessano, deve rammentarsi che, secondo l'indirizzo facente capo alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4806/2005, “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Leonardo Papaleo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3533/2022 r.g.a.c., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale
TRA
CO RE, c.f. [...], VI AR LO, c.f.
c.f. [...], elettivamente domiciliate in Benevento, al viale dei Rettori n.
33, presso lo studio dell'avv. Annamaria NO, dalla quale sono rapp.te e difese, giusta procura in atti
ATTRICI
E
CONDOMINIO IMED, c.f. 80005390622, con sede in Benevento al viale dei Rettori n. 33, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Benevento, al viale degli Atlantici n. 4, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Cilenti, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 25.1.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, le attrici predette, in qualità di proprietarie di unità immobiliari nel Condominio Imed, sito in Benevento al viale dei Rettori n. 33, hanno convenuto in giudizio il Condominio medesimo, impugnando il deliberato assembleare del
27.6.2022 per 1) inesistenza della convocazione e del relativo verbale, violazione del regolamento condominiale per mancato rispetto del termine di 15 giorni tra la convocazione e il giorno fissato per l'assemblea e, altresì, per omessa sottoscrizione del verbale da parte di
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almeno un condomino;
2) carenza del quorum di 500 millesimi per deliberare i lavori straordinari;
3) inesattezza del bilancio per mancato passaggio di consegne dei documenti condominiali e confusione delle spese attribuite agli immobili;
4) lesione del diritto ad una partecipazione informata, essendosi deliberato in merito al generico punto “varie ed eventuali.
Per questi motivi
hanno chiesto, previa sospensiva, di accertare e dichiarare l'invalidità della delibera impugnata.
Si è costituito il Condominio, il quale ha eccepito l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire e l'infondatezza delle doglianze avverse.
Senonché, assegnati i termini istruttori, la causa è stata rinviata per conclusioni e assegnata a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Tribunale osserva.
Ai fini che qui interessano, deve rammentarsi che, secondo l'indirizzo facente capo alla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4806/2005, “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o
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