Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 82

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brescia, sentenza 08/01/2025, n. 82
Giurisdizione : Trib. Brescia
Numero : 82
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 2625/2017
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi in funzione di Giudice di appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
MA ON (C.F. [...]), assistito e difeso dall'Avv. DE
MATTEI ANNA MARIA appellante contro
COMUNE DI MAZZANO (C.F. 00855610176), in persona del Sindaco pro tempore, assistito e difeso dall'Avv. ZANOLA SIMONE appellato

CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli depositati rispettivamente in data 20/9/2023, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 16/02/2017 il sig. NE TE ha interposto appello avverso la sentenza n. 1793/2016 (n. 4522/2016 R.G.) pronunciata dal Giudice di
Pace di Brescia il 22/11/2016 e depositata il 10/1/2017, deducendo che: i) con verbale di contestazione n. Q/00919, del 24/5/2016, il Comando intercomunale di Polizia locale di Mazzano - Nuvolera - Nuvolento ha sanzionato il sig. NE per violazione
dell'art. 142, comma 9, C.d.S. per avere viaggiato alla velocità rilevata di 108 km/h in un tratto soggetto a limite di velocità pari a 50 km/h;
ii) a seguito di tale infrazione all'appellante è stata comminata la corrispondente sanzione pecuniaria oltre ad un periodo di sospensione del titolo di abilitazione alla guida per giorni 80;
iii) avverso tali provvedimenti il trasgressore ha radicato distinti ricorsi l'uno avverso l'ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, il quale veniva parzialmente accolto con sentenza n. 1500/2016 (n. 4628/2016 R.G.) in data 15/11/2016 (doc. 6), l'altro nei confronti del verbale di contestazione che, tuttavia, veniva rigettato a mezzo della sentenza in questa sede appellata. L'appellante ha quindi formulato quattro motivi di gravame: 1) assenza di idonea presegnalazione della postazione mobile autovelox o, comunque, inadeguatezza della visibilità della cartellonistica;
2) mancanza di prova rispetto all'omologazione e taratura periodica dell'apparecchiatura mediante la quale
è stata rilevata l'infrazione;
3) omessa pronuncia circa il periodo di sospensione del titolo di abilitazione alla guida;
4) contrasto di giudicato rispetto alla pronuncia resa nel parallelo ricorso proposto avverso l'ordinanza di sospensione della patente.
Con comparsa in data 25/5/2017 si è costituito il Comune di Mazzano eccependo il proprio difetto
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