Trib. Cagliari, sentenza 22/11/2024, n. 1526
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Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. M M, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 359/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio del difensore avv. L Parte_1
Crotta che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 17 luglio 2019, prot. n. 3613/2019,
ricorrente contro
in persona del titolare con sede in Capoterra Controparte_1 CP_1
nella via Tirso n. 72, convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2020, ha dedotto: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della “ in Controparte_1
maniera continuativa dal 24 luglio 2018 al 20 maggio 2019, inquadrato nel 1° livello del CCNL per i dipendenti del settore edilizia-aziende artigiane, svolgendo le mansioni di manovale secondo
l'articolazione oraria dalle ore 7:30 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì;
- di aver lavorato per tutto il periodo compreso tra il 4 luglio 2018 e il 20 maggio 2019 senza soluzione di continuità e senza aver mai sottoscritto alcun contratto;
- che il rapporto, sulla base della scheda anagrafica professionale del ricorrente, risulta essere stato formalizzato mediante due contratti a tempo determinato, il primo avente decorrenza dal 24 luglio 2018 al 31 gennaio 2019, il secondo con decorrenza dal 21 febbraio 2019 al 20 maggio
2019.
pagina 1 di 6
- di non aver mai ricevuto alcuna copia del contratto di assunzione dal datore di lavoro e di aver quindi appreso della natura a tempo determinato del rapporto lavorativo solo consultando la propria scheda anagrafica professionale.
- di non aver percepito, alla data di cessazione del rapporto lavorativo, il saldo della
retribuzione del mese di febbraio 2019 e le retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, nonché il t.f.r., per l'importo complessivo totale di euro 6.971,26.
Sulla base di tali premesse di fatto e di diritto, ha concluso domandando la dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con conseguente trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato e la condanna del convenuto al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
Ha altresì domandato la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 6.971,26 al lordo dei contributi previdenziali, a saldo del debito retributivo composto come in espositiva.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, risultando, pertanto, contumace.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1. Parte ricorrente ha domandato l'accertamento in giudizi della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società convenuta in quanto i contratti a termine, risultanti dalla propria scheda anagrafica professionale, sarebbero affetti da nullità poiché da lui mai sottoscritti né conosciuti.
La materia del contratto di lavoro a tempo determinato è regolata dal d. lgs. n. 81/2015 il quale, all'art. 19, co. 1, dispone che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. M M, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs.
n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 359/2020 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio del difensore avv. L Parte_1
Crotta che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 17 luglio 2019, prot. n. 3613/2019,
ricorrente contro
in persona del titolare con sede in Capoterra Controparte_1 CP_1
nella via Tirso n. 72, convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6 febbraio 2020, ha dedotto: Parte_1
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della “ in Controparte_1
maniera continuativa dal 24 luglio 2018 al 20 maggio 2019, inquadrato nel 1° livello del CCNL per i dipendenti del settore edilizia-aziende artigiane, svolgendo le mansioni di manovale secondo
l'articolazione oraria dalle ore 7:30 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì;
- di aver lavorato per tutto il periodo compreso tra il 4 luglio 2018 e il 20 maggio 2019 senza soluzione di continuità e senza aver mai sottoscritto alcun contratto;
- che il rapporto, sulla base della scheda anagrafica professionale del ricorrente, risulta essere stato formalizzato mediante due contratti a tempo determinato, il primo avente decorrenza dal 24 luglio 2018 al 31 gennaio 2019, il secondo con decorrenza dal 21 febbraio 2019 al 20 maggio
2019.
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- di non aver mai ricevuto alcuna copia del contratto di assunzione dal datore di lavoro e di aver quindi appreso della natura a tempo determinato del rapporto lavorativo solo consultando la propria scheda anagrafica professionale.
- di non aver percepito, alla data di cessazione del rapporto lavorativo, il saldo della
retribuzione del mese di febbraio 2019 e le retribuzioni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019, nonché il t.f.r., per l'importo complessivo totale di euro 6.971,26.
Sulla base di tali premesse di fatto e di diritto, ha concluso domandando la dichiarazione della nullità del termine apposto al contratto di lavoro, con conseguente trasformazione dello stesso in rapporto a tempo indeterminato e la condanna del convenuto al pagamento di un'indennità risarcitoria compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
Ha altresì domandato la condanna del convenuto al pagamento della somma di euro 6.971,26 al lordo dei contributi previdenziali, a saldo del debito retributivo composto come in espositiva.
Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, risultando, pertanto, contumace.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1. Parte ricorrente ha domandato l'accertamento in giudizi della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la società convenuta in quanto i contratti a termine, risultanti dalla propria scheda anagrafica professionale, sarebbero affetti da nullità poiché da lui mai sottoscritti né conosciuti.
La materia del contratto di lavoro a tempo determinato è regolata dal d. lgs. n. 81/2015 il quale, all'art. 19, co. 1, dispone che “al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui
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