Trib. Palermo, sentenza 11/10/2024, n. 4015
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Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente
forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 2244/2020 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
GI RI (Avv. Francesco Germanà) per ricorrente
_____________________________ CONTRO
___________________________
INPS - DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO (Avv. RIZZO ADRIANA
Il Cancelliere GIOVANNA)
resistente
All'udienza del 11/10/2024 ha pronunciato S E N T E N Z A
mediante lettura del seguente D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso
Nulla sulle spese di lite
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24/02/2020 il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
l'INPS deducendo di essere stato assunto, a norma del vigente CCNL Edile e affini,
quale carpentiere presso il Consorzio Alta Velocità Torino Milano (CAVTOMI), dal
06.11.2003, al 01.04.2009, allorchè gli veniva notificata lettera di licenziamento per
riduzione del personale ex artt. 4 e 24, l. 233/91 (doc. 2).
Deduceva, altresì, di avere con domanda del 12.04.2009 presentato richiesta di
indennità di mobilità (doc. 3) che veniva accettata dall'istituto di previdenza ed
erogata sino a settembre del 2009 allorché i pagamenti venivano interrotti,
ritenendo, invece, che ai sensi dell' art.7, co. 4, l. 223/91 detto trattamento avrebbe
dovuto protrarsi complessivamente per quattro anni. Conveniva pertanto in giudizio
l'INPS chiedendo al Tribunale adito di “ritenere e dichiarare che l'istante vanta un
credito nei confronti dell'INPS della somma di € 27.959,80 ovvero per quelle diverse
somme e periodi ritenuti equi e giusti” e conseguentemente condannare l'Istituto
resistente al pagamento di dette somme.
L'Inps si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per decadenza
dell'azione giudiziaria, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 47 del d.p.r. 30
aprile 1970, n. 639,e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso poiché infondato. La
causa, istruita documentalmente e con l'audizione del furnzionario responsabile del
servizo disposta ex art. 421 c.p.c. veniva decisa all'odierna undienza sulle ocnclusioni
delle parti.
Il ricorso è infondato e merita di essere rigettato.
Deve innanzitutto ritenersi fondata l'eccezione sollevata dall'Istituto di decadenza
del termine di un anno previsto per le prestazioni temporanee dall'art.47 del DPR n.
639 del 197 come sostituito dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito
con modificazioni nella legge 14 novembre 1992, n. 4380.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 47 dpr n. 639/70 (come modificato dalla legge n.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
438/92 di conversione del DL n. 384/92), la decadenza triennale è prevista solo per i
trattamenti pensionistici ed il termine annuale per le prestazioni, come quella in
oggetto, temporanee. Come chiarito da giurisprudenza ormai consolidata, il termine
decadenziale di cui all'art. 47 D.P.R. 639/1970 deve essere computato o a far data dal
provvedimento di diniego dell'Ente ovvero, nel