Trib. Crotone, sentenza 05/12/2024, n. 846
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Testo completo
N. R.G 1733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1733/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Antonio Ierardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in via Vico Castello n. 8 in Petilia Policastro (KR)
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.6.24, in qualità di docente, assumeva di aver Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato negli a/s dal 2020/2021 al 2022/2023 e lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “
1. Accertare e dichiarare che tra il sig. e il Parte_1 [...]
, è intercorso un rapporto di lavoro alle pubbliche dipendenze a tempo determinato;
2. Controparte_1 Accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'intero periodo di causa (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), è stato assunto con la qualifica personale docente presso il e per Controparte_1 l'effetto, condannarlo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per le annualità di lavoro considerate, la somma complessiva di Euro 1.500,00, a titolo di crediti retributivi costituenti la cd. “Carta Docente”;
3. Condannare il al Controparte_1 pagamento di € 1.500,00 per le ragioni indicate in ricorso;
4. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA”.
pagina 1 di 4
La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, è così decisa.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del resistente a fronte della regolare CP_1 notificazione del ricorso e della mancata costituzione in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e dev'essere accolto. La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Neri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I Grado iscritta al n. r.g. 1733/2024 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Antonio Ierardi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in via Vico Castello n. 8 in Petilia Policastro (KR)
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.6.24, in qualità di docente, assumeva di aver Parte_1 prestato servizio alle dipendenze del in forza di plurimi contratti a tempo Controparte_1 determinato negli a/s dal 2020/2021 al 2022/2023 e lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della Carta finalizzata a sostenere la formazione dei docenti di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015. Deduceva, quindi, l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione dell'obbligo di formazione prescritto a carico di tutti i docenti dagli artt. 63 e 64 CCNL 2006/2009, oltre che del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70. Concludeva quindi chiedendo: “
1. Accertare e dichiarare che tra il sig. e il Parte_1 [...]
, è intercorso un rapporto di lavoro alle pubbliche dipendenze a tempo determinato;
2. Controparte_1 Accertare e dichiarare che il ricorrente, per l'intero periodo di causa (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023), è stato assunto con la qualifica personale docente presso il e per Controparte_1 l'effetto, condannarlo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del ricorrente, per le annualità di lavoro considerate, la somma complessiva di Euro 1.500,00, a titolo di crediti retributivi costituenti la cd. “Carta Docente”;
3. Condannare il al Controparte_1 pagamento di € 1.500,00 per le ragioni indicate in ricorso;
4. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali al 15%, c.p.a. e IVA”.
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La causa, lette le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, è così decisa.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del resistente a fronte della regolare CP_1 notificazione del ricorso e della mancata costituzione in giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato e dev'essere accolto. La L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, testualmente recita: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di Euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_2 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il successivo comma 122 prevede: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_3 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la
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