Trib. Frosinone, sentenza 03/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE in persona del Giudice Dr.ssa Federica Cellitti ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2289 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2011 e vertente
TRA
DE LI AN quale amministratore e legale rapp. p.t. della società LE TRE
ROSE SRLS rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe De Luca e dall'avv. Costantino Ambrosi e
domiciliata in Anagni Corso Vittorio Emanuele n. 155 presso lo studio del primo
-attrice-opponente
nei confronti di
AUTOGAS NORD S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa
dall'Avv. Daniela Nulli e domiciliata presso il suo studio in Todi Via Paolo Rolli n. 3
-convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Parte opposta come da conclusioni depositate con note in data 10.6.2024 all'udienza di
trattazione scritta del 19.7.2024 mentre parte opponente ha depositato telematicamente la nota
“precisazione delle conclusioni” oltre il termine dei 15 giorni prima della suddetta udienza
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società RE SE srl proponeva opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 681/2021 del 28.6.2021 del Tribunale di Frosinone con il quale le si
ingiungeva il pagamento della somma di euro 8.768,67 oltre interessi al tasso convenzionale e spese
della procedura, in favore della società Autogas Nord spa.
A fondamento della pretesa creditoria, la società Autogas Nord spa assumeva di essere
creditrice della somma di euro 8.768,67 di cui alle fatture n. N.204170/3-2020, N.246921/3-2020,
N.265389/3-2020, N.3166/3-2021;
N.14434/3-2021 e N.68203/3-2021, somma dovuta per la
somministrazione di energia elettrica.
La società opponente chiedeva revocarsi il DI opposto non essendo stato provato né la
fornitura di energia elettrica né il suo valore economico, sostanzialmente deducendo: 1) l'opposta
non aveva depositato nel monitorio alcun documento comprovante il credito lamentato e la
fornitura di energia elettrica;
2) la società opponente non era titolare di alcun contatore/utenza di
energia elettrica in Anagni Via Anticolana che potesse giustificare i consumi oggetto dell'asserita
fornitura;
3) l'opponente non aveva mai ricevuto alcuna fornitura nei periodi in contestazione.
Con comparsa del 22.4.2022 si costituiva la società Autogas Nord spa chiedendo, in via
preliminare, dichiararsi la provvisoria esecutività del DI opposto e, nel merito, rigettarsi
l'opposizione, e, in via subordinata, accertare e dichiarare che la società Autogas Nord spa aveva
somministrato gas GPL in favore della società opponente ed il cui corrispettivo non pagato
ammontava ad euro 8.768,67 con condanna dell'opponente per lite temeraria ex art. 96 cpc.
Deduceva, in estrema sintesi, l'opposta, che: 1) l'opposizione era pretestuosa oltre che
infondata poiché le fatture depositate riportavano la matricola del contatore, gli importi ed i dettagli
della fornitura e mai erano state contestate;
2) il rapporto di fornitura con l'opponente era terminato
con il distacco per morosità del contatore effettuato dalla ditta AT RM Servizi sas di AT
RD che aveva emesso il rapporto scritto e fotografico del contatore e del consumo finale (all. C
della comparsa);
3) l'opponente aveva sottoscritto la scrittura privata del 19.12.2014 (all. B) ed aveva
provveduto a pagare i consumi effettuati nel periodo precedente (all. E);
4) l'opponente aveva la
propria sede operativa proprio in Anagni Via Anticolana km. 0,300 ove era eseguita la
somministrazione come risultava dalla visura camerale (all. F);
5) l'opposizione era infondata e
meramente dilatoria e l'opponente andava condannata per lite temeraria.
Rigettata l'istanza ex art. 648 cpc, concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., mutato il Giudice
delegato alla decisione ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 116/2017, ammesse le prove richieste dalla
sola parte opposta, escussi i testi, fissata l'udienza di precisazione
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