Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12297

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 02/12/2024, n. 12297
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 12297
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro 1^
Il Giudice designato, Dott.ssa Elisabetta Capaccioli, all'udienza di trattazione scritta del 2/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.19463 R.A.C.C. dell'anno 2024 vertente
TRA
(Avv. M. Di Tella) Parte 1
RICORRENTE
E
Controparte_1 RESISTENTE CO
(Avv. C. Giordano ) CP 2
LITISCONSORTE NECESSARIO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/5/2024 parte ricorrente in epigrafe premetteva : era stato assunto con contratto individuale lavoro subordinato del 12.9.2023 alle dipendenze del [...]
Controparte 1 con decorrenza giuridica dal 12.9.2023, presso Istituto Comprensivo
,
"Virgilio" con sede in Roma, VIA GIULIA 25, con qualifica di personale A.T.A. profilo professionale di “Collaboratore Scolastico", per 36 ore di lavoro settimanali e fino al 30.6.2024;
aveva, altresì, prestato servizio, in qualità di di personale A.T.A., categoria A, con qualifica professionale di "collaboratore scolastico", alle dipendenze del Controparte 1 (già CP 3 in forza di contratti individuali di lavoro subordinato a tempo determinato: dal 27.9.2021 al 30.12.2021, presso l'Istituto Comprensivo "Largo S. Pio V" di Roma, per 36 ore di lavoro settimanali;
dal 31.12.2021 al 31.3.2022, presso l'Istituto Comprensivo "Largo S. Pio V" di Roma, per 36 ore di lavoro settimanali;
dall' 1.4.2022 al 30.4.2022 presso l'Istituto Comprensivo "Largo S. Pio V” di Roma, per 36 ore di lavoro settimanali ;
pur avendo lavorato con oneri e responsabilità in nulla inferiori a quelli cui sono sottoposti i colleghi assunti con contratti in scadenza al 30 giugno e/o 31 agosto, ovvero quelli assunti con contratti a tempo indeterminato, durante il periodo di servizio prestato non aveva percepito il c.d. compenso individuale accesso-rio, previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. del 2001;
la diffida inviata al CP 1 non aveva avuto alcun esito.
Argomentato in diritto,concludeva chiedendo:

1.Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire il cd. Compenso Individuale Accessorio, maturato durante il periodo in cui ha prestato attività professionale alle dipendenze del Controparte 1 (già CP_3 ;2. (già CP 3 in persona del CP 4 Condannare il Controparte 1
,
[...] C.F. P.IVA 1 , con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di €. 481,68 (euro quattrocentottantuno/68), oltre interessi dalla scadenza e fino al soddisfo e rivalutazione monetaria, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;

3. Condannare la resistente amministrazione scolastica ad adottare tutti i provvedimenti utili alla corretta evasione della richiesta avanzata a mezzo del presente giudizio inclusa, in ogni caso, la regolarizzazione contributiva nei confronti dell Controparte 5 che
è stato evocato in giudizio quale diretto interessato all'accertamento giudiziale, e più in particolare, a riguardo della misura della retribuzione del lavoratore e dunque destinatario del corretto e puntuale pagamento contri-butivo (cfr. da ultimo Corte di Cassazione, Ord. n.8956/2020 che richiama e risolve un precedente contrasto sul punto)." il tutto con vittoria di spese da distrarsi.


Nonostante la ritualità, della notifica il CP 1 convenuto rimaneva contumace. Si costituiva 1' -, quale litisconsorte necessario, chiedendo nel caso di riconoscimento del diritto rivendicato dalla ricorrente la regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente nei limiti dei contributi non prescritti.
Disposta la trattazione scritta , la causa documentalmente istruita, veniva discussa e decisa con sentenza.
Il ricorso è meritevole di
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