Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2024, n. 2660
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di RE ZI – sezione I civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: Dott. ssa Marianna Lopiano Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice relatore Dott. ssa Silvia Blasi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6496/2019 R.G., riservata in decisione all'udienza del 25.03.2024, previa assegnazione, in favore dei difensori delle parti, dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica avente ad oggetto: querela di falso TRA Avv. DE AU TA nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellammare di Stabia alla via Virgilio 110 ATTORE
SO.G.E.T. S.p.A. [P. I.V.A. 01807790686]-Società di gestione Entrate e Tributi -Con- cessionaria del Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rapp.te p.t. e Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.ssa Lina Di Lello, con sede in Pescara alla Via Venezia n. 49 ed elettivamente domiciliata in Avellino alla Via Sottotenente Corrado n. 29 presso lo studio dell'avv. Pasquale Carbone [C.F.: [...]–pec: pasquale.car-bone@avvocatiavellinopec.it], dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA E PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 25.03.2024 le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione allo scadere dei termini assegnati per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
FATTO
1
Con atto di citazione notificato in data 17.10.2019 l'avvocato TA DE AU proponeva querela di falso convenendo in giudizio la SO.G.E.T. S.p.A.[P. I.V.A. 01807790686]-Società di gestione Entrate e Tributi -Concessionaria del Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rapp.te p.t. al fine di sentir accertare la falsità della raccomandata n. 61695613450-6 mod 26 delle Poste Italiana spa con cui veniva spedito avviso di accertamento IMU n. 1-063024-17-0055814 del 5.12.2017, atto prodromico alla ingiunzione di pagamento n. 0206678 del 4.12.2018, oggetto di impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria di Napoli, rassegnando in particolare le seguenti conclusioni: “disporre, preliminarmente, l'allegazione agli atti dell'originale del documento oggetto di verificazione: raccomandata generica n. 61695613450-6 e Mod. 26;
disporre tutti gli accertamenti idonei affinchè venga accertata e dichiarata la falsità dell'attestazione resa dall'agente postale di aver lasciato il modello 26 e per l'effetto, conseguenzialmente, la falsità della attestazione della compiuta giacenza, in quanto non è mai stato lasciato il Mod. 26, attestante la giacenza in Ufficio della succitata raccomandata;
escludere il documento oggetto di verificazione dalle fonti probatorie introdotte dalla SO.GE.T s.p.a. nel giudizio n. 6755/2019 RG della Commissione Tributaria di Napoli, il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari”. A sostegno della domanda l'attore ha allegato di aver proposto opposizione con istanza di reclamo-mediazione innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l'ingiunzione di pagamento n. 0206678 del 4.12.2008 notificatagli dalla Soget s.p.a., società concessionaria della riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia;
che tra i motivi di opposizione vi era anche la mancata notifica dell'atto di accertamento IMU 2012;
che nel giudizio iscritto al n. 6755/2019 si era costituita la Soget s.p.a. che aveva contestato la fondatezza dell'opposizione affermando che l'avviso di ricevimento IMU n. 55814 del 5.12.2017 spedito in data 22.12.2017 era stato ricevuto da esso deducente in data 10.03.2018 con allegazione in copia della raccomandata generica n. 61695613450-6 e Mod. 26;
che tale documento non gli era mai stato consegnato sicchè si era reso necessario proporre la querela di falso;
che esso deducente intendeva far dichiarare la falsità dell'attestazione della compiuta giacenza in quanto il relativo avviso, Mod. 26 attestante la giacenza presso l'ufficio postale, non era mai stato lasciato. Integrato il contraddittorio, la convenuta Soget s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 25.02.2020, ed ha eccepito: I) l'-inammissibilità dell'atto di citazione per incompetenza del Tribunale in composizione monocratica, in quanto la querela di falso si propone con citazione al Tribunale in composizione collegiale come previsto dall'art. 225 cpc, il quale determina che la competenza collegiale è funzionale ed inderogabile in materia di proposizione di querela di falso. II) la
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