Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5914

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 04/12/2024, n. 5914
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 5914
Data del deposito : 4 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6839 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], eletti- Parte_1 vamente domiciliato presso l'Avv. NOTO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte ricorrente –
CONTRO
nata a MONREALE (PA), in [...] Controparte_1
26/11/1987, elettivamente domiciliata presso l'Avv. SPINNATO DANIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 24/06/2024 alle quali si rinvia.
1

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. A seguito della emissione, in data 19.22/05/2023, della sentenza non de- finitiva n. 2441/2023, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle stesse.
2. Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole – pre- messo che dall'unione coniugale sono nate le figlie (nata a [...] Per_1 in data 05.01.2010) e (nata a [...] in data [...]) - deve in Per_2 proposito rilevarsi che l'attuale contesto normativo, come modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 e, successivamente, dal D.lgs. 28 dicembre
2013, n. 154 impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale.
L'art. 337- ter c.c.Provvedimenti riguardo ai figli” introdotto dal D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, prevede, infatti, che “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”, confermando il ruolo residuale dell'affidamento esclusivo che il giudice può disporre, ai sensi del successivo art. 337 quater c.c., qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affida- mento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
3. Nel caso di specie, in assenza di ragioni ostative, deve essere previsto un regime di affidamento condiviso delle due figlie minorenni ad entrambi i ge- nitori, con previsione del domicilio prevalente presso l'abitazione materna.
E ciò anche alla luce delle emergenze di cui alle relazioni depositate dagli enti incaricati nel corso del procedimento.
A tal riguardo, preme rilevare che i suddetti enti, ossia il competente Con- sultorio familiare e i Servizi Sociali del Comune di Monreale, incaricati al fine rispettivamente “di sostenere e orientare i coniugi nella comunicazione e nell'educazione delle due figlie minorenni” e “di svolgere attività di monitorag- gio sull'andamento degli incontri tra le figlie minori ed il padre”, hanno, tra
l'altro, dato che i rapporti tra le parti “nello svolgimento del ruolo genitoriale, sono molto migliorati” (cfr. relazione Consultorio cit. del 06.02.2024) e che “il rapporto tra le minori ed entrambi i genitori appare adeguato sia da un punto di vista interazionale che affettivo”, precisando, all'uopo, che “Dopo un primo
2 periodo di crisi ed il conseguente riassestamento dei ruoli e delle funzioni, sia il sig. che la signora sembrano essere sufficientemente pre- Pt_1 CP_1 senti nella vita affettiva delle figlie e nella gestione della loro routine quotidia- na” (cfr. relazione Servizi Sociali Comune Monreale del 09.02.2024 in atti).
Al riguardo, comunque - benché, come sopra rilevato, le iniziali divergenze fra i coniugi si siano appianate - al fine di facilitare le parti nell'esercizio del- la responsabilità genitoriale, appare opportuno accogliere la richiesta della resistente (cui il ricorrente sostanzialmente non si è opposto) di essere facul- tata ad esercitare disgiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti le due figlie minori.
Quanto al regime di visita da parte del genitore non collocatario, sempre sulla scorta delle suindicate relazioni degli enti incaricati - i quali, al riguar- do, hanno dato atto dell'intensificazione dei rapporti di e con Per_2 Per_1 il padre, che le due figlie incontrano “con regolarità e molto volentieri durante la settimana e quando possibile anche nel week end”, nonché “anche in mo- menti diversi rispetto a quelli previsti dalla calendarizzazione determinata in sede di udienza” - appare opportuno che il possa incontrare e te- Pt_1 nere con sé la prole minore, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche
e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti mo- dalità:
per due giorni alla settimana, il martedì ed il giovedì, dalle
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