Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2539
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Testo completo
N. R.G. 4370/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4370/2018 promossa da:
SOCIETÀ SP SELEZIONE PERSONALE S.R.L., p.iva n. 03053880922, con sede in
Cagliari, alla Via Grecale n. 21, in persona del rappresentante legale pro tempore Ing.
VA RI (nato a [...] il [...], c.f. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Manuela Carcangiu in Cagliari, alla Via Alagon n. 49, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Francesco Mascia giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, cf. 97139590588, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, alla Via Dante n. 23, è pure ex lege domiciliata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
l'Ill.mo Tribunale Voglia, contrariis reiectis,
In via preliminare,
pagina 1 di 8 - sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 160 del 15.3.2018, per tutti i motivi sopra esposti.
Sempre in via preliminare,
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 160 del 15.3.2018, per violazione del principio del ne bis in idem, e per l'effetto in accoglimento del presente ricorso, annullare l'ordinanza n. 160 del 15.3.2016 ed il Verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 97/2016 della Guardia di
Finanza Nucleo Speciale Privacy del 22.9.2016.
Nel merito,
- Accertare e dichiarare che l'ordinanza ingiunzione n. 160 del 15.3.2018, con la quale il Garante Per la
Protezione dei Dati Personali ingiungeva alla Società SP Selezione Personale S.r.L., in persona del legale rappresentante, il pagamento della somma di Euro ventimila a titolo di sanzione amministrativa, notificata
a mezzo di posta elettronica certificata in data 17.4.2018, sia illegittima in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Per l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 160 del 15.3.2018 con la quale il Garante per la
Protezione dei Dati Personali ingiungeva alla Società SP Selezione Personale S.r.L., in persona del legale rappresentante, il pagamento della somma di Euro 20.000,00 unitamente al verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 97/2016 della Guardia di Finanza Nucleo Speciale Privacy del 22.9.2016.
In subordine,
- Ridurre la sanzione applicata poiché eccessivamente onerosa rispetto al fatto contestato, nella misura che
l'Ill.mo Giudice riterrà opportuna.
In tutti i casi, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Nell'interesse del resistente:
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa revoca dell'ordinanza di sospensione, carente sia del fumus che del periculum, voglia respingere ogni avversa domanda in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con verbale n. 97/2016 del 22.09.2016, notificato il 30.09.2016 (doc. n. 3 allegato al ricorso), la Guardia di Finanza Nucleo Speciale Privacy, all'esito di attività ispettiva eseguita pagina 2 di 8
in date 12-13.07.2016 (doc. n. 2 allegato al ricorso), contestava alla Società SP Selezione
Personale S.r.l. (nel seguito anche solo “la Società SP”), nella persona del legale rappresentante sig. VA RI, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, la violazione di cui all'art. 162 comma 2 bis del Codice della Privacy per mancato adempimento degli artt. 31, 33 e 34 e delle regole di cui ai numeri 2, 4 e 6 dell'Allegato B del
Codice, addebitando alla società le seguenti inadempienze:
- la Società per l'effettuazione dei trattamenti di dati personali dei propri clienti e dei candidati, si avvale della collaborazione di dipendenti/incaricato del trattamento. Ogni dipendente è assegnatario di un pc, al quale accede con privilegi di amministratore, ossia senza restrizioni;
- agli incaricati del trattamento, in sede di assegnazione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici,
VA RI, per accertarsi della procedura di sostituzione della password assegnata, obbliga gli stessi alla sostituzione della parola chiave in sua presenza, venendo così a conoscenza anche della nuova password sostituita […];
- il Titolare del trattamento, nella persona di VA RI, consente a due sue dipendenti di utilizzare lo stesso pc, mediante l'inserimento della stessa user id e della stessa password […];
- VA RI obbliga le dipendenti […], a comunicarsi/scambiarsi la loro password, che consente di accedere al pc a loro assegnato, nel caso di assenze prolungate (malattia, ecc.) […].
All'esito delle memorie presentate in data 29.10.2016 dalla Società SP (doc. n. 4 allegato al ricorso), il Garante per la Protezione dei dati personali ha emesso il provvedimento Prot. n.
5764/111585 in data 15.02.2017, notificato in data 23.02.2017 (doc. n. 5 allegato al ricorso), con il quale, ai sensi dell'art. 169 co 2 Codice
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Bruno Malagoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4370/2018 promossa da:
SOCIETÀ SP SELEZIONE PERSONALE S.R.L., p.iva n. 03053880922, con sede in
Cagliari, alla Via Grecale n. 21, in persona del rappresentante legale pro tempore Ing.
VA RI (nato a [...] il [...], c.f. [...]), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Manuela Carcangiu in Cagliari, alla Via Alagon n. 49, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Francesco Mascia giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE contro
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, cf. 97139590588, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, alla Via Dante n. 23, è pure ex lege domiciliata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Nell'interesse della ricorrente:
l'Ill.mo Tribunale Voglia, contrariis reiectis,
In via preliminare,
pagina 1 di 8 - sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 160 del 15.3.2018, per tutti i motivi sopra esposti.
Sempre in via preliminare,
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 160 del 15.3.2018, per violazione del principio del ne bis in idem, e per l'effetto in accoglimento del presente ricorso, annullare l'ordinanza n. 160 del 15.3.2016 ed il Verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 97/2016 della Guardia di
Finanza Nucleo Speciale Privacy del 22.9.2016.
Nel merito,
- Accertare e dichiarare che l'ordinanza ingiunzione n. 160 del 15.3.2018, con la quale il Garante Per la
Protezione dei Dati Personali ingiungeva alla Società SP Selezione Personale S.r.L., in persona del legale rappresentante, il pagamento della somma di Euro ventimila a titolo di sanzione amministrativa, notificata
a mezzo di posta elettronica certificata in data 17.4.2018, sia illegittima in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- Per l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 160 del 15.3.2018 con la quale il Garante per la
Protezione dei Dati Personali ingiungeva alla Società SP Selezione Personale S.r.L., in persona del legale rappresentante, il pagamento della somma di Euro 20.000,00 unitamente al verbale di contestazione di violazione amministrativa n. 97/2016 della Guardia di Finanza Nucleo Speciale Privacy del 22.9.2016.
In subordine,
- Ridurre la sanzione applicata poiché eccessivamente onerosa rispetto al fatto contestato, nella misura che
l'Ill.mo Giudice riterrà opportuna.
In tutti i casi, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Nell'interesse del resistente:
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa revoca dell'ordinanza di sospensione, carente sia del fumus che del periculum, voglia respingere ogni avversa domanda in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1 Con verbale n. 97/2016 del 22.09.2016, notificato il 30.09.2016 (doc. n. 3 allegato al ricorso), la Guardia di Finanza Nucleo Speciale Privacy, all'esito di attività ispettiva eseguita pagina 2 di 8
in date 12-13.07.2016 (doc. n. 2 allegato al ricorso), contestava alla Società SP Selezione
Personale S.r.l. (nel seguito anche solo “la Società SP”), nella persona del legale rappresentante sig. VA RI, in qualità di Titolare del trattamento di dati personali, la violazione di cui all'art. 162 comma 2 bis del Codice della Privacy per mancato adempimento degli artt. 31, 33 e 34 e delle regole di cui ai numeri 2, 4 e 6 dell'Allegato B del
Codice, addebitando alla società le seguenti inadempienze:
- la Società per l'effettuazione dei trattamenti di dati personali dei propri clienti e dei candidati, si avvale della collaborazione di dipendenti/incaricato del trattamento. Ogni dipendente è assegnatario di un pc, al quale accede con privilegi di amministratore, ossia senza restrizioni;
- agli incaricati del trattamento, in sede di assegnazione delle credenziali di accesso ai sistemi informatici,
VA RI, per accertarsi della procedura di sostituzione della password assegnata, obbliga gli stessi alla sostituzione della parola chiave in sua presenza, venendo così a conoscenza anche della nuova password sostituita […];
- il Titolare del trattamento, nella persona di VA RI, consente a due sue dipendenti di utilizzare lo stesso pc, mediante l'inserimento della stessa user id e della stessa password […];
- VA RI obbliga le dipendenti […], a comunicarsi/scambiarsi la loro password, che consente di accedere al pc a loro assegnato, nel caso di assenze prolungate (malattia, ecc.) […].
All'esito delle memorie presentate in data 29.10.2016 dalla Società SP (doc. n. 4 allegato al ricorso), il Garante per la Protezione dei dati personali ha emesso il provvedimento Prot. n.
5764/111585 in data 15.02.2017, notificato in data 23.02.2017 (doc. n. 5 allegato al ricorso), con il quale, ai sensi dell'art. 169 co 2 Codice
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