Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 109

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 109
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 109
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 34577/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Lucia De Bernardin;

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 34577/2022
PROMOSSA DA
IO ES, (C.F.: [...]), domiciliato in Roma, via San
Tommaso D'Aquino n. 116;
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Renzetti, giusta
procura in atti;

ATTORE
CONTRO
ONEY INSURANCE (PCC) LTD, (P.IVA. (VAT): 20551032), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in 1455 Valletta (Malta), 171 Old Bakery
Street, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Violi del Foro di Milano, giusta
procura del Notaio Dott. Alexia Sceberras Trigona del 25.6.2021 in atti;
domiciliata in
Roma, via Luigi Giuseppe Favarelli n. 22 presso lo studio dell'Avv. Silvia Carletti;


CONVENUTA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE

1. Dei fatti storici e processuali posti a fondamento del presente procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato, RI ES ha convenuto in
giudizio la compagnia assicuratrice ON Insurance (PCC) Ltd – deducendo, in sintesi,
quanto segue:
i. Che: “In data 24/01/2017 il sig. RI ES ha acquistato in Roma per uso privato il veicolo usato Audi Q5 targato EB077AM. Tale veicolo gli è
stato venduto il 24/1/2017 dal terzo proprietario società RO AN srl per
€ 17.000,00”, società che si occupa di compravendita di preziosi;

ii. Di avere stipulato in data 25.2.2019 la polizza assicurativa n. ONY0009627
della durata di mesi 24 con la compagnia assicuratrice ON Insurance (e per
il tramite della società Pentantent S.r.l.) per la copertura da furto ed incendio
della vettura sino alla concorrenza di Euro 15.500,00;

iii. Che: “Il ES stipulando la polizza della durata di 24 mesi ha integrato il
programma base di garanzie per furto ed incendio inserendo anche la
GARANZIA OPZIONALE DI GAP VALORE A NUOVO. Tale opzione prevede che in caso di furto l'indennizzo viene corrisposto anche dopo i 12 mesi senza applicazione del deprezzamento”, opzione per la quale è stato
corrisposto il relativo premio;

iv. Che in data 28.2.2020 l'attore ha subito il furto della propria autovettura Audi
Q5 in Roma, Via Portuense n. 495, nei pressi della propria abitazione;

v. Che nonostante la regolare comunicazione del furto alla compagnia
assicuratrice nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 16 del contratto assicurativo, la stessa compagnia ha offerto all'attore il limitato importo di
Euro 10.209,12, comprensivo anche dei costi sostenuti per la perdita di
possesso e la cessione del veicolo, somma accettata dall'attore solo quale
acconto sul maggiore avere;

vi. Quanto alla riduzione dell'importo, che lo stesso: “è stato giustificato verbalmente stante che esplicite comunicazioni scritte sono arrivate solo
dopo lungo tempo, con il mancato riacquisito di un veicolo dallo stesso
concessionario/dealer” e che – tuttavia –: “L'auto rubata era stata acquistata da società che non esercitava attività di compravendita di veicoli,
come ben noto all'assicurazione dal momento della stipula”, di tal che la condizione invocata dalla compagnia assicuratrice di cui all'art. 8 del contratto di assicurazione era impossibile, con conseguente nullità della
relativa clausola ex art. 1354 c.c..
Parte attrice ha così concluso: “Voglia l'intestato Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed avversa deduzione, accertare e dichiarare che l'attore ha diritto all'integrale risarcimento del danno conseguente al furto del proprio veicolo TG
EB077AM e per l'effetto condannare la La ON Insurance (PCC) Limited in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al sig. RI ES per il
titolo di cui sopra l'importo di € 5.200,00 o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze”.
Si è costituita in giudizio la società ON Insurance (PCC) Ltd, in persona del
legale rappresentante pro tempore, deducendo a propria volta:
a. Che il ES all'atto della firma del contratto assicurativo denominato
“Scudo” con la società ON Insurance dava espressamente atto: “di avere ricevuto e compreso, prima della stipulazione del contratto, la
documentazione tutta ad esso relativa, e soprattutto le specifiche condizioni di assicurazione sottoscrivendo l'adesione e sottoscrivendo espressamente di
“essere stato messo al corrente delle caratteristiche, della durata, dei costi, dei limiti della copertura e di ogni altro elemento utile” e che: “dopo avere preso piena e chiara visione delle
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