Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1101

TRIB Napoli
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Napoli
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1101
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 1101
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza dell'11 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7623/2024, cui è stata riunita la n. 15729/2024 R.G. Lav.
TRA
DE MA SA (C.F. [...]), rappresentata e difesa dall'avv. Antonino
Internicola, con elezione di domicilio in SE (NA) alla Via Promiscua n. 20, presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata in atti;

RICORRENTE
E
MINISTERO DEL'ISTRUZIONE E DE MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, con elezione di domicilio in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55.
RESISTENTE
OGGETTO: CARTA DOCENTI
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, la ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il Ministero dell'Istruzione e del
Merito, premettendo di aver prestato servizio come docente a tempo determinato per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024.
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di
€ 500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali
1


previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n.
29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse
accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici …(come indicati in ciascun ricorso, vale a dire 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024), conseguentemente, - condannare il MINISTERO
DEL'ISTRUZIONE E DE MERITO, in persona del Ministro pro tempore, al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per i suddetti anni scolastici;
In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto di parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.

107/2015, per gli anni scolastici …(come indicati in ciascun ricorso, vale a dire 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024), condannare il MINISTERO DEL'ISTRUZIONE E DE MERITO, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento della somma di € 1.000,00 (euro mille/00) o a quella minore e/o maggiore somma ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del
c.c.”; con condanna della convenuta al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Si è costituito il Ministero convenuto, limitatamente alla causa iscritta al n. 15729/2024 R.G., per la quale ha chiesto la riunione con quella iscritta al n. 7623/2024 R.G. Ha eccepito, preliminarmente, la carenza di giurisdizione del Giudice adito, per essere competente il G.A; nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda sostenendo che il quadro normativo di riferimento osta alla concessione del bonus docenti al personale docente assunto a tempo determinato e che nella fattispecie neppure sussisterebbero i requisiti per l'equiparazione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale in rito, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all'Autorità Giudiziaria
Amministrativa; nel merito, rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto”; con vittoria di spese, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c.
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