Trib. Marsala, sentenza 26/11/2024, n. 906
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3 /2024
Oggi 26/11/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che
allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della
discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e
contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avvocati Fabrizio Di Paola e Felice Errante Jr.
( per procura in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Di
Maria per procura in atti Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: indennità rischio radiologico infermiere
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso di essere collaboratore professionale sanitario infermiere Parte_1
assunta con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della in CP_2
servizio presso l'U.O. di Radiologia del P.O. Vittorio Emanuele II di Castelvetrano, presso
cui è esposta costantemente a rischio radiologico, ha convenuto la propria datrice di lavoro
per ottenere il pagamento dell'indennità da rischio radiologico per il mancato godimento
2
del congedo aggiuntivo (ferie biologiche pari a 15 giorni all'anno) quantificate
rispettivamente in € 2.865,54 la prima ed in € 2.441,07 la seconda per il periodo novembre
2021 - dicembre 2023.
Contr L' si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Istruita mediante l'audizione di testi, la causa è stata decisa all'odierna udienza sulla
scorta delle note scritte depositate dalle parti.
Il ricorso non merita accoglimento.
In diritto, occorre evidenziare che l'indennità di rischio da radiazioni prevista dall'art. 1
della l. n. 460 del 1988 spetta in maniera automatica e nella misura più elevata – unitamente
alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza dosimetrica e delle
visite periodiche di controllo – al personale medico e tecnico di radiologia per il quale
sussiste una presunzione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi